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Il contratto di locazione è nullo se registrato oltre il termine di legge

Nullo il contratto di locazione per il periodo in cui non è coperto da registrazione.
Avv. Isabella Vulcano Avv. Isabella Vulcano 

Il caso. Il Tribunale di Torino si è pronunciato con sentenza non definitiva in tema di registrazione del contratto di locazione, enunciando il principio secondo il quale se la registrazione del medesimo avviene tardivamente il contratto resta affetto da nullità.

In particolare, la circostanza dell'aver registrato con ritardo - piuttosto che omettere totalmente la registrazione - non vale a "salvare" la validità del contratto di locazione.

Ecco perchè è nullo il contratto di locazione se non viene registrato

=> Perchè se il contratto di locazione è registrato tardivamente è valido ex nunc?

Andiamo ai fatti. Due soggetti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria in data 30.9.2008 con efficacia a partire dal 1.11.2008 ma registrato dalla conduttrice in data 5.11.2012, cioè oltre il termine di legge.

Quest'ultima evocava in giudizio il locatore al fine di ottenere, ai sensi dell' art. 13 L. 431/98 e dell'art. 3 d. lgs. 23/2011 che venisse dichiarata nulla sia la pattuizione relativa alla durata del contratto (in realtà non transitorio perché durato oltre un anno) con sostituzione della clausola di transitorietà con quella di durata quadriennale, sia la sostituzione dell'ammontare del canone pattuito con quello pari al triplo della rendita catastale dell'immobile ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 23/2011.

Il Tribunale di Torino ritiene, a tal proposito, che se il contratto di locazione viene registrato tardivamente - come nel caso di specie nel quale il contratto fu registrato ben oltre il termine previsto dall' art 13 DPR n. 131/1986 e la relativa imposta venne pagata ben oltre i trenta giorni dalla conclusione del contratto stesso - scatta la nullità.

La decisione. Il punto certamente degno di nota che il Tribunale evidenzia è che ad una registrazione tardiva non si può attribuire una efficacia sanante perché, in tal modo, si snaturerebbe lo scopo dissuasivo dall' intento (purtroppo diffuso) di elusione fiscale.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Torino, sez. VIII civile, 21/04/2016
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