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Si può usucapire un bene statale?

L'usucapione, beni pubblici tra beni demaniali e patrimoniali, sdemanializzazione tacita.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

L'usucapione ha la sua disciplina all'art. 1158 del Codice Civile, secondo cui «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni».

In proposito è opportuno rappresentare che per il compimento dell'usucapione è indefettibile la sussistenza dei seguenti presupposti, quali il possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e inequivoco da parte un soggetto terzo che non ne è titolare ed il trascorrere di un determinato lasso temporale, unitamente all'animus rem sibi habendi.

Per quanto concerne la nozione di possesso che rileva ai fini dell'usucapione occorre richiamare il disposto dell'art. 1140 Cod. Civ. per cui «Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale[...]» .

In ordine ai requisiti che devono accompagnare il possesso, preme evidenziare che il medesimo può ritenersi continuo se non si verifica una interruzione nell'esercizio per più di un anno, mentre può definirsi pacifico se non è acquisito con violenza o in maniera clandestina, così come può assumersi inequivoco solo se l'attività è corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Parimenti, la condotta posta in essere da colui che non vanta alcun titolo sul bene non solo deve rispondere ai criteri citati ma, ancora, non deve formare oggetto di un atto di tolleranza dal legittimo proprietario o titolare del diritto reale.

Per affrontare esaustivamente il tema in esame, è utile ed opportuno procedere ad una compiuta disamina della normativa vigente dettata con espresso riferimento ai beni pubblici al fine di apprendere e conoscere la disciplina generale nonché le ipotesi e modalità con cui è possibile il realizzarsi, rispetto ad essi, dell'usucapione.

Beni pubblici tra beni demaniali e patrimoniali

In questa sede appare appropriato illustrare che i beni cosiddetti pubblici si suddividono in due categorie: i beni demaniali e quelli patrimoniali.

Venendo alla prima, è doveroso rilevare che, a sua volta, i beni demaniali sono classificati in due specie: necessari e non necessari.

Sotto tale profilo, è confacente ricordare che rientrano nei beni necessari quelli compresi nel demanio marittimo ed idrico mentre appartengono ai beni non necessari quelli inerenti il demanio stradale, ferroviario, culturale come individuati all'art.1 D.L. n.351/2001.

In merito ai beni patrimoniali, anch'essi si dividono in beni indisponibili ed disponibili in cui i primi sono individuati all'art. 826 Cod. Civ. sono «[828 comma 2] le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo [840], le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [839 932], i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [Cost. 84], le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [c. nav. 745] e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

Per rispondere al quesito del presente approfondimento è, ulteriormente, è giusto rilevare che i beni demaniali necessari come il demanio marittimo ed idrico sono inusucapibili mentre quelli non necessari possono perdere la loro natura e destinazione di beni pubblico e, per l'effetto, essere oggetto di usucapione previo provvedimento ad hoc emanato dalla Pubblica Amministrazione.

Parimenti, i beni patrimoniali possono essere usucapiti da privati qualora sia manifesta la determinazione e l'intendimento di non utilizzarli per lo svolgimento di una funzione pubblica e, contestualmente, vi sia rinuncia a tale destinazione.

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Sdemanializzazione tacita

Fermo quanto sopra esposto, per cui ove non vietato, come per le ipotesi di beni demaniali marittimi ed idrici, i beni indicati possono perdere la destinazione pubblica in ragione di un provvedimento della Pubblica Amministrazione, sull'argomento non possiamo omettere di sottolineare l'importanza della pronuncia resa dalla Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 7 aprile 2020, n. 7739) con la quale è stato affermata, nuovamente, la esistenza della sdemanializzazione tacita.

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Che cosa significa?

La sdemanializzazione o meglio la perdita della demanialità non necessità sempre di un atto in tal senso della Pubblica Amministrazione ma può intervenire anche per fatti concludenti.

Ad avviso degli Ermellini «il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello Stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita, locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento della autorità amministrativa».

Per la soluzione della questione, sarà, dunque, necessario e sufficiente stabilire mediante un accertamento in punto di fatto se il bene abbia mantenuto oppure no la sua destinazione ad uso pubblico all'uopo rilevando come la decisione della autorità amministrativa rivesta unicamente una funzione dichiarativa, quale ricognizione della avvenuta perdita della destinazione stessa.

In conseguenza, anche in assenza di un atto della Pubblica Amministrazione, con il meccanismo della sdemanializzazione tacita, potrà compiersi il passaggio di un bene pubblico, fatte salve le eccezioni indicate, al patrimonio disponibile dello Stato suscettibile di usucapione.

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