La vicenda. Gli attori (Tizio e Caio), a seguito dell'assemblea condominiale, avevano appreso che l'Amministrazione statale aveva ritenuto di sua proprietà i locali del sottotetto.
Per tali ragioni, gli attori avevano convenuto in giudizio l'Amministrazione statale per far accertare, in via principale, la proprietà dei locali sottotetto, sito in Livorno, in capo agli stessi attori; in via subordinata, avevano chiesto che venisse dichiarato in loro favore l'acquisto per intervenuta usucapione dei locali sottotetto sopra indicati.
A sostegno della domanda, gli attori avevano dedotto di aver acquistato dall'Amministrazione dello Stato un appartamento, con atto di compravendita del 2001 ma di esserne entrati in possesso dell'immobile a far data dal 1984 a seguito di concessione di alloggio.
Pertanto, gli stessi attori dichiaravano di essere proprietari e di aver posseduto per oltre un ventennio anche il sottotetto a cui si accedeva con una botola interna all'immobile di loro proprietà, destinato alla funzione di camera d'aria dell'immobile sottostante per proteggerlo dalle variazioni climatiche.
Costituendosi in giudizio, l'amministrazione statale eccepiva che la porzione dell'immobile (oggetto di causa) era un bene di proprietà dello Stato, come dimostrato dal documento denominato "accertamento generale della proprietà immobiliare urbana n. X. ".
Il sottotetto: principi generali. Secondo il Tribunale di Firenze, è principio generale che in un edificio di più piani appartenenti a proprietari diversi, l'appartenenza del sottotetto (non indicato nell'art. 1117 c.c. tra le parti dell'edificio) si determina in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso è destinato in concreto.
Pertanto, ove trattasi di vano destinato esclusivamente da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano, esso ne costituisce pertinenza e deve perciò considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano.
Continua [...]