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Cantina pertinenziale o bene comune? Poco importa, in questo caso.

Cantina pertinenziale o bene comune? Poco importa, nel caso dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.4500/2020, dove la diversa qualifica del giudice non comporta il rigetto della domanda, comunque fondata.
Redazione 

La cantina va liberata, che sia pertinenziale o bene comune

Ai fini dell'ordine di rilascio, la circostanza che la cantina sia un bene pertinenziale dell'abitazione o invece un bene condominiale non rileva, nel caso di cui all'ordinanza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 4500 pubblicata il 21 febbraio 2020.

Infatti, spiegano i giudici, la diversa qualifica della domanda qui operata dal giudice non comporta la definizione del giudizio ed il rigetto della domanda, ma consente un più corretto inquadramento della fattispecie, che deve rispettare l'unico limite di non dover attribuire un bene diverso da quello richiesto e di non modificare i fatti costitutivi.

Ripercorriamo gli aspetti salienti del giudizio per poi passare alle ragioni della decisione.

Richiesta di rilascio di una cantina assegnata in via esclusiva

Con la proposizione del giudizio di primo grado, due coniugi avevano convenuto il precedente proprietario dell'immobile da loro acquistato, il condominio ove era posto l'immobile ed un condomino, affermando di avere acquistato l'unità immobiliare, che l'assemblea aveva assegnato a ciascun condomino le singole cantine condominiali in uso esclusivo, e che il condomino convenuto occupava illegittimamente la cantina loro assegnata come pertinenza. Chiedevano pertanto che fosse disposto il rilascio della cantina.

I convenuti si difesero affermando di avere concordato lo scambio delle due cantine assegnate alle unità immobiliari, in deroga alla decisione assembleare.

Esclusa la pertinenzialità, l'ordine di rilascio è valido?

Il tribunale accolse la domanda ed ordinò il rilascio, ma la decisione fu capovolta in appello, dove i giudici riformarono la pronuncia, motivando che era basata su fatti diversi da quelli allegati: mentre i due coniugi avevano fondato la richiesta sulla natura pertinenziale della cantina rispetto all'abitazione, il tribunale aveva invece accolto la domanda facendo riferimento ad altri fatti, diversi da quelli allegati e cioè l'art. 1102 c.c. e la delibera assembleare di assegnazione dei beni.

Per la Corte d'Appello, una volta escluso il carattere pertinenziale della cantina, il tribunale aveva definito il giudizio e non avrebbe dovuto proseguire con pronunce nel merito.

Ricordiamo che mentre la pertinenza, in quanto accessoria alla cosa principale è compresa negli atti e rapporti giuridici che riguardano la cosa principale, se non diversamente disposto (v. artt. 817 e ss. c.c.), il bene condominiale è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., è di proprietà di tutti i condomini ed è (anche) loro assegnabile in via esclusiva nel rispetto dell'art. 1102 c.c.

Il Condominio deve in ogni caso risarcire il proprietario della cantina allagata?

Una diversa qualifica delle richieste non esclude la decisione nel merito

Per i due coniugi, il giudice del primo grado non era affatto incorso nel vizio di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice si pronuncia oltre i limiti della domanda della parte: nella sentenza il richiamo all'art. 1102 c.c. aveva solo il fine di giustificare il potere dell'assemblea di assegnare le cantine, mentre l'ordine di rilascio era stato emesso ritenendosi che l'accordo avvenuto tra i due condomini era inopponibile ai nuovi proprietari, e che era necessaria a tal fine una nuova delibera assembleare.

La sentenza dunque per i ricorrenti ha solo operato una diversa qualificazione giuridica della richiesta, ma non aveva riconosciuto un bene non richiesto, né ha fatto riferimento ai fatti non allegati.

La Corte accoglie il ricorso. Ed invero, spiega, come dalla lettura degli atti di causa risulti che nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che per effetto della delibera di assegnazione le porzioni assegnate costituivano pertinenza delle unità immobiliari.

Dunque il vincolo della pertinenza era considerato come conseguenza diretta della delibera e quest'ultima era considerata il titolo in base al quale esisteva il diritto all'assegnazione del bene.

La sentenza del tribunale aveva accolto la domanda limitandosi a riqualificare le richieste dei ricorrenti: veniva infatti chiarito correttamente che il potere di assegnazione delle cantine da parte dell'assemblea era ammesso anche alla luce dell'art. 1102 c.c. che, lo ricordiamo, consente a ciascun partecipante di "servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (1102 co.1 per.1°); si richiama i precedenti n. 24301/2017 e 12310/2011).

La negazione del vincolo pertinenziale non costituiva dunque il rigetto della domanda, ma serviva ad un più corretto inquadramento giuridico. Come è stato già affermato in sede di legittimità, il giudice può qualificare diversamente la domanda, con il solo limite di non attribuire un bene diverso da quello richiesto e di non modificare i fatti costitutivi menziona (Cass. n. 8048/2019 e 9002/2018).

Doppia alienazione, trascrizione sui registri immobiliari e pertinenze

In conclusione, il fatto, rilevato dal giudice, che la cantina sia correttamente da definirsi come parte comune e quindi assegnabile dall'assemblea in uso esclusivo a ciascun condomino, e non divenga, con la relativa delibera di assegnazione, una pertinenza della singola abitazione, non impedisce, nella specie, l'accoglimento della domanda di rilascio, in quanto tale domanda è comunque basata sul titolo della delibera assembleare. Il giudice non ha superato alcun limite e dunque la decisione è corretta.

Sentenza
Scarica Cass. 20 febbraio 2020 n. 4500
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