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Utilizzazione della cantina condominiale: è legittimo deliberare l'uso turnario di quello spazio?

Non vi sono motivi per poter negare la legittimità dell'uso turnario della cantina.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Tanti condomini sono dotati di spazi comuni destinati a deposito. Molte compagini fin dall’orgine, altre in seguito alla dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato ed al mutamento di destinazione d’uso della medesima unità immobiliare.

E’ evidente che molto spesso la carenza di spazi renda queste parti dell’edificio molto ambite. Non sempre, però, chi vuole acquisirne la proprietà riesce a farlo.

E’ ben difficile, infatti, mettere d’accordo tutti condomini (soprattutto per ragioni economiche ed anche se sono un folto gruppo) per cedere una parte dell’edificio.

Allo stesso modo, però, la stasi in tal senso può ripercuotersi anche sull’uso del bene.

Gli spazi limitati, infatti, molto di frequente mal si conciliano con la possibilità per ogni comproprietario di godere di quella stanza dell’edificio. Che cosa fare in questi casi? Come disciplinare l’uso di quella parte comune? Sappiamo che per legge spetta all’assemblea (tramite una delibera o per mezzo del regolamento) ed all’amministratore (in base agli artt. 1130-1133 c.c.).

E’ ipotizzabile un uso turnario in modo che, seppur non contemporaneamente, tutti i condomini possano usufruire di quell’unità immobiliare di proprietà comune. Al riguardo è utile fare riferimento ad un caso sostanzialmente analogo. Il riferimento è al parcheggio condominiale.

In relazione ad esso la giurisprudenza ha specificato che “ l pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine; che, pertanto, la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l’esclusione di un condomino dall’uso del bene comune, – come ritiene la sentenza impugnata, – è adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame” (su tutte Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

Sebbene il parcheggio di un’autovettura sia sicuramente meno stabile del deposito di oggetti che solitamente si fanno in un ripostiglio, quello dell’uso turnario rappresenta, in relazione allo specifico utilizzo che nella compagine s’intende fare della cantina (es. deposito bici, passeggini, ecc.) il più compatibile con il diritto al pari uso da parte di tutti i condomini.

Tutto dipende dalla specifica fattispecie e quindi dalle esigenze degli interessati ma non vi sono motivi per poter negare la legittimità dell’uso turnario della cantina.

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