Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Sfrido acqua in condominio: come si divide?

Con il contatore di sottrazione è possibile misurare quanto acqua è stata utilizzata all'interno dell'immobile a cui si riferisce.
Avv. Marco Borriello 

Il consumo dell'acqua in un'abitazione è misurato attraverso il relativo contatore. Di regola, perciò, in un condominio non sorgono contestazioni a riguardo. Ognuno paga la propria fornitura mentre i consumi riguardanti l'utenza del fabbricato, ad esempio per l'acqua necessaria ad annaffiare il giardino condominiale o per pulire le scale e l'androne, sono suddivisi in base ai millesimi.

Invece, in un fabbricato siciliano, alcuni condòmini hanno litigato sulla suddivisione del cosiddetto "sfrido". Si sta parlando, più precisamente, della differenza tra i consumi accertati dal gestore del servizio idrico, così come risultanti dalla lettura del contatore generale posto all'ingresso dell'edificio, e l'insieme dei consumi rilevati dai vari contatori presenti nelle proprietà individuali dello stabile.

Ebbene, a quanto pare, l'assemblea aveva deciso di dividere il costo di questa eccedenza in virtù dei vigenti millesimi. È stata una decisione, però, che non è stata accettata da alcuni proprietari i quali hanno impugnato il deliberato chiedendone la nullità. Ne è scaturito, perciò, un procedimento appena culminato con la recente sentenza n. 1883 del 27 marzo 2024 del Tribunale di Palermo.

È dunque, opportuno, approfondire la questione.

Ripartizione acqua in condominio senza contatori di sottrazione: come avviene?

In alcuni fabbricati, i consumi relativi alla fornitura idrica sono rilevati tramite la presenza di un unico contatore, posto all'ingresso del fabbricato, dal quale si diramano le varie condutture sino alle proprietà individuali.

Alla soglia di queste, dunque, non c'è alcun ulteriore contatore, cosiddetto di sottrazione, che possa consentire di misurare, precisamente, quanto acqua è stata utilizzata all'interno di quell'immobile.

Ebbene, in casi come questi, si discute se la ripartizione della bolletta debba avvenire in parti uguali, cioè, semplicemente, dividendo la somma in questione per l'insieme delle proprietà dell'edificio oppure invocando la tabella millesimale ed attribuendo, quindi, i costi della fornitura in proporzione a tale valore.

Al quesito in esame, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha risposto ritendendo preferibile suddividere le spese della bolletta unica dell'edificio in ragione del criterio di cui all'art. 1123 cod. civ., cioè in base alla tabella millesimale generale in vigore nel fabbricato "In tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali delle singole proprietà (Cass. n. 17557/2014 - Tribunale di Roma sentenza n. 6163 del 18 aprile 2023)".

In queste circostanze, quindi, l'adozione di un criterio diverso di ripartizione della fattura dell'acqua, ad esempio in parti uguali tra tutti i proprietari o in base al numero di occupanti dei vari appartamenti, potrebbe essere legittimato soltanto da una convenzione, per ipotesi un regolamento condominiale contrattuale, sottoscritto ed accettato da tutti i proprietari.

Ripartizione acqua in condominio con i contatori di sottrazione: come avviene?

In molti edifici, ivi compreso quello oggetto della sentenza in commento, le singole unità immobiliari sono dotate dei cosiddetti contatori di sottrazione. Si tratta, in parole povere, dei contatori con i quali è possibile misurare quanta acqua è stata consumata all'interno di ogni immobile.

In tale circostanza, quindi, pur in presenza di un contatore generale all'ingresso dello stabile e, magari, di un'unica bolletta, sarà conseguenziale attribuire i costi ai vari proprietari in base al consumo rilevato dai rispettivi contatori, sottraendolo da quello generale. In questo modo, ognuno pagherebbe ciò che ha consumato e resterebbe, soltanto, da suddividere l'eventuale eccedenza.

La ripartizione dei costi dell'acqua in condominio

Ripartizione eccedenza acqua in condominio con i contatori di sottrazione: come avviene?

Nel caso in commento, nel condominio esaminato, oltre alla presenza di un contatore generale dell'acqua riferibile all'intero stabile, il magistrato ha accertato che in tutte le singole proprietà c'erano i rispettivi contatori individuali, cosiddetti di sottrazione.

Insomma, era possibile stabilire con precisione quanto consumavano i vari condòmini senza dover ricorrere ad un ulteriore criterio per accollare i costi della fornitura idrica.

Perciò, per quanto riguardava l'eventuale eccedenza rilevata dal gestore del servizio, non era corretto invocare la tabella millesimale perché, in presenza dei vari contatori individuali, era possibile stabilire, in proporzione, quanto eccedenza poteva essere attribuita ad ogni singolo utente.

Insomma, la delibera che aveva, invece, invocato la suddivisione in base ai millesimi era illegittima, poiché violava il disposto di cui all'art. 1123 co. 2 cod. civ., secondo il quale "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".

Per questo motivo, l'impugnazione del deliberato è stata accolta e il convenuto condominio è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Sentenza
Scarica Trib. Palermo 27 marzo 2024 n. 1883
  1. in evidenza

Dello stesso argomento