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Rumori in condominio: costituisce reato bucare il pallone dei bambini?

Non costituisce violenza l'atto di aver bucato i palloni dei bambini al sol fine di allontanarli per la quiete pubblica.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Affinché la violenza o la minaccia "attinga la soglia del penalmente rilevante", deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà.

Il reato di violenza privata. L'art. 610 cod. pen., prima comma, prevede che chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'esigenza di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, così da tutelare la libertà morale, nonché la libertà fisica e di locomozione dei soggetti.

La vicenda. Il Tribunale di Salerno aveva condannato Tizio alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perché reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano.

La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado riqualificava il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione; la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall'imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.

Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la sua condotta era orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare.

Condominio? divieto di giocare a pallone nel cortile

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, in tale giudizio non era in discussione lo sviluppo degli accadimenti, quanto l'idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall'imputato per la determinazione dell'evento contemplato dall'art. 610 c.p.

Detto ciò, gli ermellini hanno evidenziato che l'oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Cass. pen. Sez. 5, n. 2283 16/01/2015); perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Cass. pen. Sez. 5, n. 3562 26/01/2015).

Pertanto, non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 c.p., ma solo quella idonea in base alle circostanze concrete a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato.

A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.

I limiti dei regolamenti condominiali di Milano

Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha escluso che nella fattispecie in esame, potesse concretizzarsi la sussistenza del reato contestato, poiché la condotta di Tizio era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete.

In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza è stata annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Violenza privata/cortile condominiale

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 610 cod. pen.

PROBLEMA

Tizio (condomino) era stato condannato al reato di violenza privata perché reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, non poteva sussistere il contestato reato, poiché la condotta di Tizio era motivata dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete.

LA MASSIMA

" Non ogni forma di violenza o minaccia riconduce alla fattispecie dell'art. 610 c.p., ma solo quella idonea a influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato.

Ne consegue che non costituisce violenza l'atto di aver bucato i palloni dei bambini al sol fine di allontanarli per la quiete pubblica" (Cass. pen.16 gennaio 2017, n. 1786).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. V Penale Sentenza 16 gennaio 2017, n. 1786
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