La notte del 25 aprile di qualche anno fa, Tizio ha pensato bene di disturbare il riposo dei condòmini di uno stabile fiorentino, cantando a squarciagola e tenendo alto il volume della radio della sua autovettura parcheggiata sulla via pubblica.
Per questo Tizio ha subito un procedimento penale che si è concluso con la sua condanna a norma dell'articolo 659 codice penale, a mente del quale: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. La vicenda, in tutta la sua portata, è poi pervenuta avanti la Suprema Cassazione di Cassazione ed è stata definita con Sentenza nr 4462 del 29 gennaio 2019.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Esaminiamo più in dettaglia tale fattispecie di reato.
Si tratta di un reato di pericolo presunto, per cui configurabilità non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo arrecato a più persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone.
La valutazione in merito a tale idoneità viene rimessa al giudice di merito (e, in quanto tale, non può essere demandata al giudice di legittimità), il quale deve valutare i "fatti" tenendo conto della sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica e dell'ambiente circostante che, per fisionomia edilizia o geologica, può aumentare o diminuire l'impatto dei rumori molesti.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, al fine della verificazione della fattispecie, la stessa giurisprudenza ritiene necessaria la prova sulla volontarietà delle condotte descritte dalla norma, a prescindere dall'effettiva intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica
Quando si configura il reato? Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 codice penale, va rammentato che, secondo un pacifico principio di diritto, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Cassazione civile, Sezione terza, 18521 del 11/01/2018; conforme 45616 del 14/10/2013).
Orbene, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito.
L'apprezzamento dei fatti da parte del giudice (penale). Quest'ultimo non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della quiete pubblica (tra le tante, Corte di Cassazione, Sezione terza, n. 11031 del 05/02/2015).
La contravvenzione ex art. 659 cod. pen. è un reato di pericolo e la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso deve essere d'altro canto compiuta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerate le circostanze di luogo e tempo della azione.
Nel caso trattato, invero, i giudici di legittimità hanno rammentato come il disturbo era stato segnalato, non solo dai condòmini, ma anche dagli agenti intervenuti sul posto, i quali avevano avuto cura di verbalizzare, nel proprio rapporto d'intervento e in sede testimoniale, l'idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone.
No, agli schiamazzi notturni! Per l'articolo in disamina l'oggetto della tutela è dato dall'interesse dello Stato alla difesa dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica; consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.
La giurisprudenza ha sempre definito gli schiamazzi delle grida scomposte e clamorose (Cass. n. 1789/1969).
Al novero degli schiamazzi può essere relegato chi canta canzoni a squarciagola, accompagnandole con la musica ad alto volume della propria autovettura.
La rilevanza penale delle grida, in particolare di quelle notturne, integra, in tal caso, il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all'art. 659 comma 1 cod. pen. (Cass. n. 13000/2009).
Peraltro, il superamento della normale tollerabilità dei rumori non deve necessariamente risultare da rilevazioni fonometriche essendo sufficienti, a tale scopo, le affermazioni di coloro che sono in grado di percepire i rumori e descriverne le caratteristiche e gli effetti degli stessi e dalle quali risulti realisticamente superata la soglia della normale tollerabilità.