Per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.
Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. civ., sez. V, 10/08/2023, n. 24488).
A proposito di termini sembra utile ricordare che legge di conversione n. 14/2023 del Decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 198/2022), ha stabilito la sospensione dei termini tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 per la spettanza o il mantenimento delle agevolazioni prima casa.
In particolare sono stati sospesi i seguenti termini:
- Il termine di 18 mesi dall'acquisto della "prima casa" entro il quale occorre trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale chi ha alienato l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" entro cinque anni dall'atto di acquisto deve procedere ad acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici "prima casa" deve procedere alla alienazione di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", per il riacquisto di altra "prima casa" al fine di poter usufruire del credito d'imposta.
I predetti termini ricominciano a decorrere dal 31 ottobre 2023.
La legislazione emergenziale aveva sospeso tali termini tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 e poi tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Ulteriore proroga aveva portato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2022. Infine - come detto - vi è stata l'ultima sospensione dei termini tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che:
- per gli acquisti effettuati prima del 23 febbraio 2020, i termini sospesi riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023;
- per gli acquisti effettuati in data successiva al 23 febbraio, inizieranno a decorre dal 31 ottobre 2023.