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Stop al recupero del sottotetto se comporta un'alterazione del paesaggio

Perché la Commissione paesaggio del Comune ha negato il permesso di costruire per il recupero a fini abitativi?
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

È quanto stabilisce il TAR Lombardia (sent. del 26/04/2019, n. 932/2019) in merito al ricorso dei proprietari di un sottotetto ai quali la Commissione paesaggio del Comune nega il permesso di costruire per il recupero a fini abitativi: il progetto altera l'unitarietà della linea architettonica dell'edificio a corte e dunque il paesaggio nel suo complesso, pur se non visibile dall'esterno e dalla collettività.

I fatti. I proprietari di un immobile degli anni '30, composto da due corpi di fabbrica appartenenti allo stesso plesso, rientrante nella tipologia edilizia definita "a corte" perché i suddetti corpi sono dotati di proprio cortile, presentano richiesta di titolo abilitativo per la realizzazione di appartamenti attraverso il recupero a fini abitativi, di un sottotetto, nel rispetto della L.R. 12/2005 (artt. 64 e 65).

Il suddetto intervento di recupero riguarda una parte dell'immobile e nel tratto di falda prospicente il cortile interno, pertanto assolutamente non percepibile dall'esterno; tra l'altro, sempre in base a quanto affermato dai proprietari, l'edificio non è sottoposto ad alcun vincolo poiché ricade nel T.U.C. (Tessuto Urbano Consolidato) e nella porzione A.D.R. relativa ai "tessuti urbani compatti a cortina" per la quale porzione le prescrizioni morfologiche previste non hanno nulla a che vedere con un recupero a fini abitativi di un sottotetto.

Tuttavia la L.R. 12/2005, richiamata dai proprietari per il progetto di recupero del sottotetto, impone il preventivo esame dell'impatto paesistico dei progetti di recupero ad uso abitativo dei sottotetti incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici; in tal caso, la Commissione per il paesaggio del Comune esprime parere negativo all'intervento perché ritiene la sua parzialità (il recupero interessa solo una parte dell'edificio e non l'altra attigua prospicente l'altro cortile interno), rovina l'unitarietà dell'impianto architettonico e dunque la qualità architettonica del complesso viene compromessa.

Tale versione viene confermata anche dopo l'istanza di riesame formulata dai proprietari per i quali la presupposta parzialità del progetto imporrebbe l'assenso dei proprietari dei sottotetti dell'edificio attiguo alla realizzazione dello stesso intervento di recupero, condizione assolutamente impossibile da ottenere.

I ricorrenti, pertanto, ritengono illegittimo il giudizio della Commissione che avrebbe, tra l'altro, travisato il concetto di modifica estetica degli edifici assumendo come termine di paragone la conformazione dell'edificio attiguo.

Segue dunque un ulteriore ricorso, osservando che la Commissione deve limitarsi ad esprimere il proprio parere sull'ammissibilità dell'opera (L.R. 12/2005, art. 64, co. 8) verificando l'impatto sul paesaggio (così come definito dalla Convenzione europea 20/10/2000); a supporto del ricorso si riafferma l'assoluta inesistenza di incidenza paesaggistica dell'intervento, perché prospiciente soltanto il cortile interno, assolutamente non percepibile dall'esterno e dalla collettività, ma soltanto da chi ha titolo ad entrare nella corte interna.

Annullato il permesso di costruire in sanatoria

Il provvedimento. Rigettando i primi motivi del ricorso, il TAR Lombardia (sentenza n. 932/2019 del 26 aprile 2019), sottolinea che la Commissione del Paesaggio del Comune fonda il proprio operato sulla nozione di paesaggio della Convenzione europea del 2000 (entrata in vigore nel 2006 e recepita in Italia con la L. 14/2006): in virtù di questa definizione, il paesaggio "è elemento importante della qualità della vita delle popolazioni sia in aree urbane che rurali, nei territori degradati come in quelli di qualità, nelle zone eccezionali con nella vita quotidiana; nel complesso non comprende solo le bellezze naturali, il patrimonio storico-artistico e archeologico, i beni ambientali, ma anche un patrimonio di risorse identitarie che assumono rilievo ogni qualvolta sussistano elementi morfologici a cui sia attribuibile una valenza estetica (e qui rientra anche la materia del Governo del territorio con il quale si tutela il bene); in virtù di ciò, è corretta la valutazione della Commissione in quanto il progetto di recupero del sottotetto altera la linea architettonica unitaria degli immobili nel loro insieme.

Il confinamento di tale alterazione alla sola vista dal cortile interno, non può risultare motivo di ammissibilità del progetto; significherebbe disconoscere la risorsa identitaria della corte interna e negarne la sua valenza; il cortile interno, infatti, contribuisce all'unitarietà del complesso edilizio e alla sua linea architettonica e pertanto alla visione ampia di paesaggio, così come definito dalla Convenzione europea.

Pertanto il ricorso è respinto e il diniego al rilascio del permesso di costruire resta valido.

Attenzione il sottotetto ricavato da una intercapedine non è abitabile

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