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Posizionamento canna fumaria e realizzazione di altre opere murarie in condominio: quando si realizza la molestia al possesso altrui?

È necessario che il condòmino dimostri la contrazione del proprio possesso precedentemente esercitato sul bene comune.
Avv. Eliana Messineo 

La pacifica convivenza in condominio è spesso minata da comportamenti di molestia e turbativa del possesso altrui.

In generale, la molestia provocata al possesso altrui deve essere connotata dall'animus turbandi ossia dall'intenzione di provocare disturbo al possessore con comportamenti oggettivamente idonei a determinare la diminuzione del godimento del bene limitandolo o modificandolo in modo giuridicamente apprezzabile.

Giova chiedersi, pertanto, quali siano nello specifico i singoli comportamenti che configurano molestia e turbativa nel possesso di un singolo condomino.

Il Tribunale di Catanzaro, si è pronunciato, con sentenza n. 1338 del 2023 in relazione all'azione di manutenzione del possesso di cui all'art. 1170 c.c., esperita da una condomina circa la turbativa posta in essere da altro condomino mediante la realizzazione di una canna fumaria, mediante la realizzazione ex novo di un locale cucina con appoggio delle pareti su tutta la muratura di proprietà della ricorrente, nonché con il posizionamento di altra trave con danneggiamento della muratura interna ed il posizionamento di un tetto coibentato nella parte sottostante la finestra della ricorrente.

PPosizionamento della canna fumaria e realizzazione di opere murarie: è molestia al possesso altrui? Fatto e decisione

Con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ., la proprietaria e posseditrice di immobile utilizzato soltanto nella stagione estiva (abitando stabilmente in altra città) rappresentava che il proprietario dell'appartamento sottostante al suo, approfittando della sua assenza, in maniera clandestina e violenta aveva realizzato nuove opere lesive del possesso della proprietà, ovvero:

  1. Posizionamento di una nuova canna fumaria in cemento su tutta la facciata di prospetto comune in violazione delle norme urbanistiche ed amministrative;
  2. Realizzazione ex novo di locale cucina con appoggio delle pareti su tutta la muratura di proprietà esclusiva della ricorrente, con sconfinamento nella sua proprietà, oltre che in violazione delle norme urbanistiche ed amministrative;
  3. Utilizzo di una trave portante esistente nella proprietà della ricorrente mediante il posizionamento di altra trave con danneggiamento della muratura interna;
  4. Posizionamento di un tetto coibentato, con scolo delle acque piovane sul muro perimetrale e a ridosso delle finestre della ricorrente, con stillicidio e violazione del diritto di veduta.

Per tali ragioni, ritenendo che tali opere costituissero molestie al proprio possesso, chiedeva ordinarsi al resistente il ripristino dei luoghi mediante loro rimozione.

Costituitosi in giudizio il resistente respingendo ogni contrario addebito ed escusso l'informatore di parte resistente, il giudice della fase sommaria, con ordinanza accoglieva solo parzialmente la domanda con riguardo alla richiesta di ripristino del tetto coibentato, disponendone l'arretramento fino al bordo esterno del muro di proprietà del resistente. Rigettava, per il resto la domanda possessoria, atteso che per le altre doglianze del ricorrente non era evincibile la turbativa del possesso.

Instaurato il giudizio di merito, la ricorrente proponeva le identiche doglianze avanzate nel ricorso introduttivo della fase sommaria, ed il resistente reiterava le proprie difese.

Il giudice della fase di merito ha accolto parzialmente la domanda, uniformandosi alle decisioni della fase sommaria: in particolare, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento, per mancanza di allegazione della compromissione del proprio possesso, le doglianze attinenti alla canna fumaria realizzata sul muro comune, nonché relative al posizionamento della trave e del locale cucina, in aderenza alle pareti esterne corrispondenti all'altezza della unità abitativa della ricorrente.

Il giudice del merito ha confermato, invece, la statuizione già adottata in fase sommaria relativa al posizionamento della tettoia nella parte sottostante la finestra della ricorrente, con conseguente arretramento fino al bordo di proprietà del resistente, sussistendo la violazione del possesso precedentemente esercitato consistente nel prospicere fino al fondo dell'edificio, limitato dalla tettoia.

Canna fumaria, se lede il decoro lo decide il giudice di merito

Considerazioni conclusive

È configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza (Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, n. 26787).

In particolare, in tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso "pro indiviso", sicché qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore "pro indiviso" sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella "utilitas" alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione. (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16496 del 05/08/2005).

È necessario, pertanto, che il condomino dimostri la contrazione del proprio possesso precedentemente esercitato sul bene comune: nella specie, non è emersa alcuna contrazione del possesso precedentemente esercitato dalla ricorrente in relazione alla parete comune su cui era stata eretta la canna fumaria, nonché con riferimento al posizionamento della trave e del locale cucina, in aderenza alle pareti esterne.

Nella specie, è invece, emersa, con riguardo al posizionamento della tettoia nella parte sottostante la finestra della ricorrente, la violazione del possesso precedentemente esercitato consistente nel prospicere fino al fondo dell'edificio, in quanto certamente limitato dalla tettoia.

Trattasi, infatti, di un comportamento possessorio tutelabile, poiché si invera nel possesso di un'attività corrispondente ad un diritto reale (art. 1140 c.c.) e, precisamente, nella servitù di veduta espressamente prevista dall'art. 907 c.c., rispetto alla quale vi sono i limiti delle distanze legali previsti dalla citata disposizione normativa con riguardo alla fabbricazione di opere da parte del vicino.

Sul punto, si è affermato che il proprietario del fondo gravato da servitù di veduta deve astenersi da atti o comportamenti che ne rendano più difficoltoso l'esercizio, ovvero che sottraggano un certo spazio al suo godimento e si traduca in un impedimento o limitazione alle facoltà del vicino di affacciarsi e di guardare (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2521 del 17/06/1977).

Il proprietario, che sia anche possessore del bene oggetto degli atti in questione, può agire, a sua scelta, in via petitoria (con possibilità di chiedere, incidentalmente, la cessazione delle turbative ai sensi dell'art. 949 co. 2 c.c.), o tout court in via possessoria, ex art. 1170 c.c. con l'azione di manutenzione nel possesso (Sez. 2, Sentenza n. 22414 del 2004).

La tutela del possesso delle servitù di veduta è comunemente riconosciuta anche nei rapporti «verticali» tra condomini e non solo tra fondi limitrofi. Ed invero, il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 955 del 16/01/2013; Cass. civ., n. 4847/2012 e n. 17695/2016).

Ai fini dell'esperimento dell'azione prevista dall'art. 1170 c.c., la molestia provocata al possesso altrui deve essere di rilevante misura e deve andare di pari passo con un animus turbandi cioè con la coscienza e la volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di recare ad altri un pregiudizio, e restando ugualmente irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto (v., da ultimo, Cass. n. 107/2016; Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26787 del 23/10/2018).

Nel caso di specie, è stato dimostrato l'elemento soggettivo di turbativa del possesso altrui mediante l'installazione della tettoia sotto la finestra della ricorrente, non essendo emersa la prova del consenso da parte della ricorrente.

Va infine rammentato che l'animus turbandi, per l'esperibilità dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non è escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, poiché essa viene rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi.

Sentenza
Scarica Trib. Catanzaro 22 agosto 2023 n. 1338
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