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Quante polizze assicurative per un condominio parziale? Un caso concreto

Polizze assicurative nel condominio parziale, chi paga e chi delibera? Un'interessante sentenza della Corte di appello di Genova.
Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 

Legittimo deliberare un'unica assicurazione nel condominio parziale.

Il condominio parziale si configura automaticamente "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali destinato al servizio e al godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio con la conseguenza che hanno diritto a partecipare all'assemblea soltanto coloro che hanno titolarità sulle cose oggetto della concreta delibera da adottare.

Occorre, pertanto, di volta in volta verificare il bene oggetto della delibera per individuare il gruppo di condomini interessati.

Quando oggetto della delibera è un bene facilmente e materialmente riferibile soltanto ad alcuni condòmini quale potrebbe essere ad esempio il lastrico solare a copertura degli appartamenti di una scala del tutto indipendente, è semplice stabilire se la questione riguardi o meno l'intera collettività condominiale.

La questione si complica quando occorre deliberare, in un condominio parziale, sulla stipula della polizza assicurativa a copertura dei danni al fabbricato perché ci si chiede se sia sufficiente un'unica polizza per l'intero fabbricato oppure debbano essere stipulate più polizze per ogni corpo di fabbrica.

A tale quesito ha risposto la Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 1073 del 12 novembre 2020 che ha dichiarato legittima la possibilità per l'assemblea di deliberare la stipula di un'unica polizza assicurativa per l'intero fabbricato anche se costituito da più corpi di fabbrica ovvero nel caso del

Vediamo cosa è accaduto nel caso di specie per poi soffermarci sulla disamina di diritto operata dal collegio giudicante.

Legittimo deliberare un'unica assicurazione nel condominio parziale. La vicenda

Un condomino, proprietario di alcune unità immobiliari facenti parte dell'ente Condominio composto da due distinti corpi di fabbrica Nord e Sud impugnava la delibera assunta dall'assemblea ordinaria, avente ad oggetto la stipula di un'unica polizza assicurativa per tutto lo stabile, a suo dire viziata perché lesiva del diritto di ogni Condominio di avere una propria assicurazione.

Il Tribunale rigettava l'impugnazione ritenendola infondata in quanto si trattava di un unico stabile caratterizzato da due distinti corpi di fabbrica con un'unica gestione finanziaria e un'unica assemblea ed osservava che in ordine al merito della decisione assembleare non fosse ammesso alcun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria.

Avverso la sentenza del Tribunale il condomino interponeva appello censurando l'affermazione del giudice secondo cui si tratterebbe di un unico condominio composto anche da una porzione laterale nonché l'affermazione secondo cui la delibera assunta nell'ambito di discrezionalità di cui gode l'assemblea quale organo sovrano non sarebbe sindacabile.

L'appellante deduceva altresì la violazione dell'art. 13 del regolamento di condominio ove era prevista la possibilità di stipula di due polizze assicurative.

I motivi dedotti dall'appellante, poiché connessi, venivano trattati congiuntamente sicché la Corte, sulla base di un unico ragionamento logico-giuridico, rigettava l'appello confermando la sentenza gravata.

No alle polizze di tutela legale in condominio

Legittimo deliberare un'unica assicurazione nel condominio parziale. I motivi della decisione

La Corte d'Appello, partendo proprio dalla definizione di condominio parziale che richiede la verifica se il bene oggetto di delibera riguardi effettivamente o meno l'intera collettività condominiale, esamina la specifica norma regolamentare ossia l'art. 13 rubricato "Assicurazioni" al fine di stabilire il gruppo di condòmini interessati dalla stipula della polizza.

Ebbene, per i giudici d'appello il tenore letterale del suddetto articolo 13 del regolamento condominiale non lascia spazio a dubbi interpretativi prevedendo la possibilità di stipulare più polizze assicurative, una per ogni corpo di fabbrica, senza imporre tale soluzione lasciando la facoltà di stipularne anche soltanto una per l'intero fabbricato.

La Corte, dunque, una volta accertato che il regolamento condominiale consente l'alternativa, dichiara legittima la delibera assembleare che aveva deciso per la stipula di un'unica polizza assicurativa per l'intero fabbricato ponendo a fondamento della propria decisione un importante principio giurisprudenziale secondo cui la delibera assembleare non può essere oggetto di alcun vaglio di merito rientrando il contenuto della stessa nel potere discrezionale dell'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini sui cui non è consentito il sindacato del giudice che deve limitarsi ad un controllo di legittimità.

In definitiva, se il regolamento consente al condominio di scegliere se stipulare, per più corpi di fabbrica, un'unica polizza assicurativa o più polizze, e l'assemblea delibera di stipularne una soltanto, il giudice non può sindacare su tale decisione.

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Sentenza
Scarica App. Genova 12 novembre 2020 n. 1073
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