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Prodotto difettoso, contro chi agire per i danni?

Perchè se si compra un prodotto difettoso si può rivalere sia contro il produttore che contro il venditore?
Avv. Alessandro Gallucci 

Vi siete mai chiesti perché se comprate un prodotto difettoso la vostra azione possa diretta sia contro il produttore che contro il venditore?

La Cassazione, con la sentenza n. 2115 resa il 5 febbraio 2015, è tornata sull'argomento delle vendite a catena ed ha ricordato il perché.

Il caso di specie, si legge in sentenza, riguardava la vendita di un servizio di piatti: il modello venduto è risultato difettoso sia in prima istanza, sia a seguito della sostituzione tant'è che l'acquirente aveva deciso di far causa al venditore per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, oltre che il risarcimento del danno.

Il venditore – dalla sentenza pare comprendersi conscio della difettosità del prodotto – chiamava il causa il produttore – a sua volta suo venditore – quale effettivo responsabile del problema.

Alla fine del primo grado di giudizio com'anche del secondo, il produttore dei piatti, nella sostanza, doveva risarcire il danno. Da qui l'esito della causa in Cassazione.

La fattispecie, si diceva, riguardava un servizio di piatti, ma il principio espresso è applicabile a tutte le vendite di prodotto che risultino essere viziati.

In questo contesto gli ermellini hanno affermato che nelle vendite a catena l'acquirente del prodotto spettano due azione, ossia: “quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio);quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Ed è, altresì, pacifico anche nella giurisprudenza di questa Corte che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cass. 5 febbraio 2015 n. 2115).

Si badi, il fatto che il compratore possa decidere contro chi agire non toglie che una delle due azioni possa essere considerata più semplice dell'altra.

Un esempio chiarirà il senso di questa affermazione: si supponga che Tizio abbia acquistato un cellulare. S'immagini – cosa non rara – che dopo qualche giorno il cellulare presenti dei difetti.

Ebbene rivolgendosi al venditore – senza cadere nel tranello di questo che vi rimanda al centro assistenza del produttore – l'azione di riparazione o di sostituzione è molto più semplice rispetto a quella contro il produttore.

Un motivo: nei primi sei mesi di vita del prodotto, si presume che il difetto palesatosi dopo la vendita sia esistito già prima di essa.

Insomma campo libero per la tutela dei propri diritti nelle azioni contro venditore e produttore ma attenzione alla scelta del soggetto al quale rivolgere le proprie richieste.

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