Vai al contenuto
amleto

Assegnazione somme tra acquirente e venditore

Partecipa al forum, invia un quesito

Le mie domande sono queste :

1) se l'acquirente di un appartamento vede appostata nel consuntivo dell'anno precedente al suo acquisto una somma in attivo a nome del venditore può usufruire di tale somma?

2) e se esisteva già un fondo con specifica destinazione, ad esempio per coprire morosità di condomini o per altri scopi?

 

Mi indicate, p.c., in base a quali considerazioni mi vengono fornite le risposte?

Grazie.

 

amleto.

Se le somme in attivo sono di spettanza del venditore (cioè maturate prima della vendita) queste devono essere restituite in quanto l'obbligazione di pagamento delle somme condominiali dev'essere considerata un'obbligazione propter rem, ossia legata alla proprietà dell'immobile. Non esistono specifiche norme di riferimento e non mancano testi contrarie.

Grazie della risposta.

Io pensavo che il diritto reale avesse come accessori non solo l'obbligo di contribuzione ma anche l'acquisto di eventuali utilità, e per questo dovrebbero seguire la sorte del diritto reale cui accedono ; conseguentemente, nel caso di compravendita gli accessori dovrebbero trasferirsi automaticamente in capo a chi risulta proprietario della res, Voglio dire che gli accessori riguardano la res, e dunque a chi ne è proprietario.

 

Ciò detto, mi sembra che nulla sia stato detto sull'altra ipotesi in cui è stato creato un fondo con somme a carico dei condomini per sopperire al mancato pagamento di oneri condominiali da parte di altri condomini.

Grazie tante.

amleto

Normalmente saldi attivi e passivi e fondo cassa vengono regolati dalle parti all`atto della firma magari chiedendo all`amministratore un riparto per i giorni contabili di reale possesso.

Partecipa al forum, invia un quesito

×