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Gabriele Rendina

Chiarimento su assegnazione parti comune preesistente prima del mio arrivo

Salve, ho bisogno di un chiarimento circa l'assegnazione a condomini in uso esclusivo e perpetuo di parti comuni del condominio che è stata effettuata precedentemente al mio acquisto dell'inmobile.

In particolare: 

- dal verbale di assemblea dove è avvenuta tale assegnazione , questa è stata fatta non in relazione agli immobili ma ai proprietari degli stessi. Ha senso? A me sembra errato in quanto dovrebbe essere legata all'immobile e non alla persona fisica. Dico una cosa errata? Il fatto rende l'assegnazione non valida?

- Non mi risulta chiaro se al variare dei condomini l'assegnazione fatta può essere ridiscussa. Dato che leggo che tutti i condomini devono in qualche modo riconoscere equa e corretta l'assegnazione, se io subentrato dopo, la ritengo non equa, posso in qualche modo rimetterla in discussione anche al netto del punto precedente?

 

Grazie del supporto

Saluti 

Gabriele Rendina dice:

Dato che leggo che tutti i condomini devono in qualche modo riconoscere equa e corretta l'assegnazione, se io subentrato dopo, la ritengo non equa, posso in qualche modo rimetterla in discussione anche al netto del punto precedente?

L'assegnazione di parti comuni in uso esclusivo richiede una convenzione all'unanimità di 1.000 millesimi dei partecipanti e deve essere trascritta ai pubblici registri per renderla opponibile ai futuri acquirentio, quanto meno deve ssere ripoartato nel tuo rogito che accetti tale situazione.

Se è stata fatta una delibera lla buona, il tutto potrebbe essere messo in discussione ma serve che ti procuri un eventuale regolamento contrattuale e che faccia leggere bene il tuo rogito ad un avvocato.

Dimenticavo: per l'assegnazione di parti comuni è sufficiente il verbale di assemblea o ulteriori documenti (es. catastali) dovrebbero essere forniti al fine di certificare tali assegnazioni? Ad oggi qui non c'è nulla

Grazie

 

Leonardo53 dice:

L'assegnazione di parti comuni in uso esclusivo richiede una convenzione all'unanimità di 1.000 millesimi dei partecipanti e deve essere trascritta ai pubblici registri per renderla opponibile ai futuri acquirentio, quanto meno deve ssere ripoartato nel tuo rogito che accetti tale situazione.

Se è stata fatta una delibera lla buona, il tutto potrebbe essere messo in discussione ma serve che ti procuri un eventuale regolamento contrattuale e che faccia leggere bene il tuo rogito ad un avvocato.

E' stato fatto alla buona e nessun riferimento sul rogito.

Suggerimenti su come procedere? 

Gabriele Rendina dice:

Dimenticavo: per l'assegnazione di parti comuni è sufficiente il verbale di assemblea o ulteriori documenti (es. catastali) dovrebbero essere forniti al fine di certificare tali assegnazioni? Ad oggi qui non c'è nulla

Grazie

 

Ti avevo già risposto. Per l'assegnazione delle parti comuni in uso esclusivo servono i titoli di assegnazione (delibera unanime ed obbligo di accettazione degli acquirenti da scrivere nel rogito)

Attenzione, dopo 20 anni di uso esclusivo scatta l'uso capione

La assegnazione personale, anziché alla particella (proprietà), termina con il termine dell'uso e/o del possibile uso delle persone per cui fu "scritto" il diritto, anche decorsi i 20 anni, e pure se l'originale verbale fu autentificato e portato alla Locale Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Ti faccio un esempio:

Appartamento in capo a CAIO, l'assemblea decide (anche al 1.000/1.000) di riservare a CAIO uno spazio già comune. Caio vende poi a Tizio; a prescindere da cosa si sono compravenduti fra loro, l'originaria assegnazione decade e non è opponibile a terzi.

 

Sicuro al 1.000/100 (esperienza personale).

Certo poi sarà una litigiosità continua in condominio ma "sed lex, dura lex" (art. 2643 c.c. in primis).

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