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kojiro78

Aler Milano - Subentro

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Quesito. Tizio subentra nell’alloggio di suo padre. Successivamente, Tizio si sposa con Caia, la quale, legalmente ha un figlio maggiorenne avuto da altra relazione.  L’Aler di Milano non intende concede ampliamente nucleo familiare del figlio maggiorenne (studente).  La normativa di riferimento,  art. 23, comma 12, Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16, tuttavia, prevede che “Il diritto di subentro nell'alloggio sociale è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio sociale per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione o provvedimento dell'autorità giudiziaria. In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, se ne siano allontanati e successivamente vi abbiano fatto rientro, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno ventiquattro mesi antecedenti il decesso e che gli stessi discendenti risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici”

Letta così, sembra che entrano a far parte del nucleo familiare per determinati requisiti. Nel caso di Tizio per ampliamento a seguito di matrimonio. Non comprendo l’esclusione dell’unico figlio della subentrante.

È possibile una forma di tutela?

Veramente l’unico subentrante e’ Tizio ( subentrato nell’assegnazione al padre)

 

 

la signora Caia e’ soggetto del diritto di eventuale subentro nell’assegnazione .

 

art 23 comma 12 riguarda il diritto di subentro .

 

 

direi che il diniego al permesso di alloggio per il figlio di Caia dipende da altre regole .

direi che questo articolo è più pertinente 

 

Regolamento regionale 4/17

 

 

Art. 18

(Ampliamento del nucleo familiare)

1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.(35)

1 bis. E’ altresì ammesso l’ampliamento del nucleo familiare nel caso di:(36)

a) ascendenti di primo grado;

b) discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e ne facciano rientro.

1 ter. L’ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 bis non produce effetti ai fini del subentro nell’assegnazione.(37)

2. Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.

3. L'ampliamento del nucleo familiare di cui al comma 1 non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.(38)

 

 

 

 

quindi il figlio di Caia non rientra nell’ampliamento consentito .

 

 

 

forse potrebbe rientrare nell’ospitalità temporanea  ( piccolo periodo non superiore a 6 mesi in cui potra’ alloggiare ma comunque sempre con autorizzazione dell’Ente )

 

 

 

p.s. Il Titolare dell’assegnazione attuale e’ Tizio , quindi i casi previsti riguardano rapporti da Titolare e soggetto che vorrebbe entrare ad abitare .

 

tra Tizio e figlio di Caia non mi sembra che si rientri nei casi previsti visto che c’è solo un rapporto d’affinita’ di primo grado .

 

 

Modificato da peppe64

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