Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Per contestare la veridicità del verbale devo ricorrere alla querela di falso?

Una recente decisione della Corte di Appello di Milano si è occupata di una vertenza iniziata da due condomine che hanno contestato la veridicità del verbale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura.

Si noti che la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza è ammissibile (Cass. civ., sez. II, 31/03/2015, n. 6552).

Se però al verbale sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato (falsità materiale) è esperibile unicamente la querela di falso, unico strumento giuridico necessario per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (Cass. civ., sez. VI, 15/12/2020, n. 28509; Cass. civ., sez. II, 10/04/2018, n. 8766).

Del resto anche la falsità che abbia caratteristiche tali, da rendere superflue indagini istruttorie diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione, può al più esonerare dalla indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ma non certo dalla proposizione della querela di falso. Ma per contestare il verbale è sempre necessaria la querela di falso? La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2041 del 9 giugno 2022.

Veridicità del verbale e ricorso alla querela di falso: la vicenda

Due condomine si rivolgevano al Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di nullità/annullamento di una delibera assembleare con riferimento ai punti dell'ordine del giorno aventi ad oggetto, rispettivamente, l'analisi di preventivi di lavori già deliberati nella precedente assemblea e la conseguente scelta dell'impresa cui affidarne l'esecuzione e l'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle parti comuni condominiali.

A sostegno della domanda proposta le attrici sottolineavano l'infedeltà del verbale di assemblea, sostenendo la non corrispondenza tra il contenuto dello stesso e quanto da esse dichiarato in quella sede. Il Tribunale, però, dava torto alle attrici evidenziando come non avessero fornito alcuna prova - nemmeno indiziaria - circa la pretesa falsità del verbale assembleare.

Il Tribunale riteneva infine che la domanda di annullamento del punto della delibera avente ad oggetto l'installazione di telecamere di video sorveglianza nelle parti comuni dell'edificio, non potesse trovare accoglimento per non avere le attrici, anche in tal caso, offerto alcun elemento idoneo a contrastare le risultanze del verbale assembleare.

Le soccombenti si rivolgevano alla Corte di Appello censurando quella parte della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva ritenuto non provato il difetto di corrispondenza tra quanto rappresentato dalle stesse in sede di assemblea condominiale e il contenuto del relativo verbale.

La decisione

La Corte di Appello ha dato ragione al condominio. Secondo i giudici di secondo grado chi intenda impugnare il verbale di un'assemblea condominiale, avendo lo stesso natura di scrittura privata, non deve proporre querela di falso, ma è in ogni caso tenuto a fornire la prova della non corrispondenza tra il contento del verbale e quanto avvenuto e dichiarato dai condomini in sede di assemblea.

Ciò in quanto il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per cui spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestare la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale. In questo caso però non serve la querela di falso.

La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata (anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale), al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico attribuito.

La querela di falso, quindi, viene proposta da tutti quei soggetti nei cui confronti il documento può essere fatto valere quale prova legale e va formulata nei confronti di colui vuole avvalersi del documento, che si ritiene falso, quale prova legale a sostegno dei propri diritti e interessi (App. Genova 23 maggio 2019).

Alla luce di quando sopra si comprende quanto sia stato inutile il comportamento di una delle attrici che ha presentato querela di falso ben oltre tre mesi dopo l'assemblea, nonché appena otto giorni prima della notifica dell'atto di citazione al solo fine di supportare le tesi poi esposte in giudizio.

Del resto le soccombenti sono sembrate poco convinte dell'infedeltà/falsità del verbale assembleare atteso che nell'immediatezza e subito dopo aver preso conoscenza del verbale non hanno inviato una tempestiva contestazione scritta all'amministratore del condominio.

Sentenza
Scarica App. Milano 9 giugno 2022 n. 2041
  1. in evidenza

Dello stesso argomento