#1 Inviato 26 Novembre, 2016 Il 3 novembre si è svolta una concitata riunione assembleare con 10 condomini su 12 presenti . Durante la discussione per la riconferma dell'amministratore 3 condomini si sono dichiarati contrari, 5 favorevoli e 2 non si sono espressi perché la discussione nel frattempo si è spostata su altri argomenti. Non si è discusso nemmeno dell'aumento del compenso dell'amministratore. Inoltre non è stato redatto subito il verbale. Tre giorni fa il segretario ha ricevuto copia da firmare dove risultano presenti 8/11 (siamo in 12) e dove risultano 3 contrari su 11 favorevoli alla nomina. Non sono stati considerati i 2 astenuti che farebbero mancare i 500 millesimi per la nomina. Alla luce di ciò... Se il presidente e il segretario non firmano il verbale, palesemente falso, possiamo dichiarare nulla la delibera o bisogna comunque impugnarla tramite avvocato entro 30 giorni? Grazie. Silvia
#2 Inviato 26 Novembre, 2016 La firma del presidente e del segretario costituiscono due elementi senza i quali una delibera condominiale è nulla e, quindi, priva ab origine di efficacia giuridica. È quanto si evince dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1595 del 1° luglio 2014. Le delibere nulle possono essere impugnate in ogni tempo e da chiunque ne abbia interesse. Il verbale deve essere redatto durante la assemblea alla fine della quale esso verrà letto, approvato e sottoscritto da segretario e presidente il tutto in assemblea e non in tempi differiti.
#3 Inviato 26 Novembre, 2016 La procedura per impugnare le deliberazioni è disposta dall'art. 1137 Codice Civile Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I [669 bis ss. c.p.c.], con l'esclusione dell'articolo 669 octies, sesto comma, del codice di procedura civile. Ma a prescindere da ciò che deciderete di fare, non cambia il fatto che si trattava di una riconferma dell'amministratore che anche in presenza di errori, resta in carica fino a che non nominerete un nuovo amministratore. Per risparmiare tempo e denaro, seguite quanto disposto dall'art. 66 disp. att. cc L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dallamministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. Quindi chiedete la convocazione di una assemblea straordinaria con all'ordine del giorno revoca/nomina amministratore, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, autoconvocate la suddetta assemblea e nominate il nuovo amministratore. Questi saprà come procedere al recupero della documentazione condominiale.
#4 Inviato 26 Novembre, 2016 Ok io posso chiedere un'assemblea straordinaria... anche perché venerdì 2 dicembre scadono i termini per l'impugnazione della delibera. Valgono gli stessi millesimi anche per l'estromissione? E suppongo anche che dovremo pagare ugualmente il suo compenso per il prossimo anno.... Grazie
#5 Inviato 26 Novembre, 2016 Il verbale deve essere redatto durante la assemblea alla fine della quale esso verrà letto, approvato e sottoscritto da segretario e presidente il tutto in assemblea e non in tempi differiti. Buongiorno! se non viene letto e approvato ma firmato per ignoranza ( la mia in qualità di segretario e quella del presidente perchè coinvolto alla "fallo tu") è valido ?
#6 Inviato 26 Novembre, 2016 Ok io posso chiedere un'assemblea straordinaria... anche perché venerdì 2 dicembre scadono i termini per l'impugnazione della delibera. Valgono gli stessi millesimi anche per l'estromissione? E suppongo anche che dovremo pagare ugualmente il suo compenso per il prossimo anno.... Grazie Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo 1136 cc. "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio." Dovete solo nominare un nuovo amministratore, trovatene uno che abbia il consenso necessario ed affidatevi a lui, saprà valutare la situazione carte alla mano e capire cosa e se versare.
#7 Inviato 26 Novembre, 2016 Buongiorno! se non viene letto e approvato ma firmato per ignoranza ( la mia in qualità di segretario e quella del presidente perchè coinvolto alla "fallo tu") è valido ? La firma è successiva alla lettura prima ed alla sua approvazione dopo. I comportamenti superficiali non inficiano l'atto, ma danneggiano i condomini che non hanno riletto il documento, apportando in quella sede delle modifiche, se necessarie, successivamente approvarlo e quindi sottoscriverlo.
#8 Inviato 28 Novembre, 2016 La firma è successiva alla lettura prima ed alla sua approvazione dopo.I comportamenti superficiali non inficiano l'atto, ma danneggiano i condomini che non hanno riletto il documento, apportando in quella sede delle modifiche, se necessarie, successivamente approvarlo e quindi sottoscriverlo. GRAZIE infinite!