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Utilizzo del muro condominiale e passaggio dei tubi del gas a servizio: quali limiti?

Passaggio tubi gas e poteri del singolo condomino.
Avv. Giuliana Bartiromo - Foro di Lecce 

Come deve procedere un condòmino che ha bisogno di attivare una fornitura del gas oppure quando a seguito di ristrutturazione e/o divisione del suo appartamento ha la necessità di far passare i tubi lungo il muro condominiale? Deve richiedere l'autorizzazione ai condòmini?

Ebbene il passaggio delle tubazioni di gas lungo le facciate condominiali o altri beni in comune è stato oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Passaggio coattivo, passaggio necessario e servitù quali differenze?

La Corte d'Appello di Campobasso con sentenza del 18 ottobre 2012 n. 279, esaminando il caso di un condòmino che aveva posizionato una tubatura del gas lungo il porticato di accesso all'edificio in condominio e sul muro condominiale perimetrale, ha confermato che l'apposizione della tubatura non ha alterato lo stato dei luoghi, ma lo ha solo modificato, sicché il condòmino ha usato il bene comune senza recare alcun pregiudizio al diritto altrui. La Corte d'Appello, ha rigettato pertanto tutte le eccezioni formulate dal condominio, che insisteva, invece, per la condanna del comportamento illecito del condòmino, responsabile di aver arrecato, con innovazioni vietate senza il consenso degli altri condomini e senza l'autorizzazione dell'amministratore, pregiudizio al porticato, e soprattutto per aver arrecato pericolo alla incolumità delle persone, poiché il porticato veniva utilizzato per il gioco dai bambini, i quali potevano venire a contatto con le suddette tubazioni di gas.

Il vicino può opporsi al passaggio dei tubi del gas metano.

La Corte d'Appello di Campobasso ha confermato che non v'è alcun abuso nell'esercizio del diritto del condòmino all'installazione delle tubature di gas e del conseguente diritto al pari uso sulla cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. a prescindere dal conferimento di autorizzazione o dalla prestazione del consenso da parte degli altri compossessori e che inoltre la tubatura del gas, non costituisce affatto un pericolo, essendo comunemente presente nelle case di abitazione e nelle pubbliche e private strade.

Insomma, l'attività svolta non ha di per sé un apprezzabile contenuto di disturbo, né denota una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, essendo compatibile con l'esercizio del potere di fatto altrui (per tutte, Cassazione 15788/02).

Di recente, anche la Corte d'Appello di Milano, sempre sul tema, con sentenza del 3 dicembre 2018 n. 5355 ha confermato il pieno diritto di una condòmina all'apposizione dei tubi del gas lungo le pareti condominiali esterne dell'edificio, precisando che:

  • le innovazioni vietate, che consistono in alterazioni di parti dell'edificio rendendole inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono ad ogni tipo di modificazione, ma solo a quelle che comportino trasformazioni incidenti sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originale funzione e destinazione.

    Diverso è invero il regime delle modificazioni innovative che non abbiano tale rilevanza, come quelle cui si riferisce l'art. 1102 c.c., che si inquadrano nelle facoltà del condominio in ordine alla migliore più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. n. 18052/2012).

  • per decoro architettonico deve intendersi, in generale, l'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l'armonia estetica dell'edificio (concetto costantemente ribadito dalla Cassazione, come, ex multis, in sent. n. 1286/2010 e analogamente ord. n. 17350/2016) che può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quelle idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cassazione 24645/2011).

Pertanto, è necessario ricordare che, se non sussistono specifici ed espressi divieti all'interno del regolamento condominiale, il condòmino può utilizzare il muro condominiale perimetrale per l'installazione di tubature del gas a servizio del proprio appartamento, senza dover chiedere permessi o delibere autorizzative da parte dell'assemblea dei condòmini (magari potrà procedere con una preventiva comunicazione all'amministratore), atteso che l'apposizione di tubature non altera la destinazione della parte in comune, ossia la facciata dell'edificio e che non impedisca agli altri condòmini il diritto di farne parimenti uso (ai sensi dell'art. 1102 c.c.)

Così come esiste il diritto del condòmino di utilizzo delle parti esterne dell'edificio in condominio nel rispetto dell'art. 1102 c.c., uguale diritto è riconosciuto anche all'uso del sottosuolo, tant'è che la stessa Cassazione Sentenza del 22 settembre 2015 n. 18661 ha ribadito che il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art.1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.

Infine, è utile ricordare che la Cassazione (sentenza. n.14822 del 30.06.2014) ha inoltre precisato che l'installazione di tubi del gas sulla facciata condominiale non è soggetta alle distanze minime dal confine con la proprietà del vicino (art. 889 c.c. 1 metro dal confine, salvo distanze maggiori determinate dai regolamenti comunali).

Pertanto, la tutela degli interessi dei singoli condomini consente di derogare alla disciplina generale sulle distanzi legali purché ciò non pregiudichi la sicurezza, gli interessi e la salubrità del fondo confinante.

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