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Vento di brezza solleva tubi e tetto condominiali. Condannato il condominio per i danni

Vento di brezza, danni alle parti comuni e responsabilità del condominio.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

In quali casi viene meno la responsabilità del condominio, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi da cose nel materiale disponibilità dell'ente? Una pronuncia di merito affronta tale problematica valutando se, un semplice vento di brezza che favorisce il distacco del tetto e di tubi condominiali arrecando danni terzi, possa considerarsi come caso fortuito che esclude la responsabilità di un condominio.

La vicenda. Il condominio Alfa cita in giudizio il condominio Beta, ribadendo che il distacco del tetto e dei tubi di proprietà del convenuto avevano causato danni materiali all'edifico (rottura vetri) nonché lesioni personali ad uno degli occupanti, ferito al volto ed al corpo a causa della rottura della facciata in vetro dell'edificio che lo ospitava.

A sostegno della sua domanda il condominio attore ribadiva che in occasione del sinistro erano intervenuti i vigili del fuoco che, constatato che al momento dell'accaduto vi era un vento di brezza, con verbale invitavano l'amministrazione del condominio Beta a provvedere all'immediata esecuzione di urgenti lavori di riparazione.

Il convenuto condominio Beta ha contestato ogni addebito eccependo che il vento aveva sollevato il tetto ed i tubi condominiali ed aveva facilitato verificarsi dell'evento dannoso, e come tale trattandosi di caso fortuito, nessuna responsabilità poteva essergli contestata.

La sentenza. La sentenza dell'ottava sezione civile del Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del condominio alfa dopo aver ricostruito le condizioni che devono sussistere per l'addebito di una responsabilità ex art. 2051 c.c. al condominio convenuto. (Tribunale di Napoli, VIII sez. civ., 2.3.2018, 2172)

A tal proposito ha evidenziato che tale fattispecie di responsabilità si profila nel caso di specie, sottolineando come la responsabilità disciplinata da tale norma "…non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri" (Cass.civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1859).

Così come ampliamene chiarito dalla giurisprudenza, custode deve considerarsi colui che si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa per effetto della disponibilità materiale di essa.

Pertanto tre sono gli elementi che caratterizzano la responsabilità ex art. 2051 c.c.:

  • Che il danno sia causato dal dinamismo intrinseco della cosa;
  • Che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità fra il danno e la cosa, di conseguenza, nel momento in cui interviene un agente esterno dannoso tale nesso di causalità deve considerarsi interrotto;
  • Che il convenuto, per sottrarsi a tale responsabilità, dimostri che il verificarsi di un caso fortuito ossia un accadimento esterno, imprevedibile ed inevitabile.

Dopo aver chiarito tali aspetti, la sentenza del tribunale partenopeo, si sofferma sui fatti di causa evidenziano alcuni risvolti.

Innanzitutto è incontestabile che a causa del sollevamento del tetto e dei tubi condominiali dell'edificio convenuto, il condominio attore aveva subito danni.

Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che la sera in cui l'evento dannoso vi era "vento di brezza di forza moderata come tale insufficiente a ritenere fondata l'eccezione del caso fortuito sollevata in giudizio dal condominio convenuto".

L'accertamento proprio di tale circostanza dimostra come la responsabilità dell'accaduto sia addebitabile esclusivamente al condominio convenuto condannato tanto al risarcimento dei danni materiali subiti del condominio attore, quanto al risarcimento degli ingenti danni fisici subiti dall'inquilino ferito dalla rottura della vetrata.

Al condominio Beta non resta altro che pagare i danni causati dal distacco del tetto e dei tubi condominiali che, come chiarito, non possono essere stati causati da un semplice vento di brezza.

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