Il fatto. Una condomina impugnava la delibera condominiale che, tra l'altro, aveva autorizzato la realizzazione di una struttura in legno a parziale copertura dei terrazzi di proprietà esclusiva di singoli condomini, perché assunta a maggioranza e non all'unanimità.
Secondo l'attrice, infatti, la delibera aveva violato la norma del regolamento condominiale che richiede, appunto, l'unanimità dei consensi per le innovazioni che possono pregiudicare l'aspetto architettonico dell'intero complesso e quelle che comportino notevoli diminuzioni di luminosità dei piani sottostanti.
Nello specifico, il regolamento condominiale prevede che: "è tassativamente vietato ai condomini di apportare qualunque modifica ed innovazioni alle cose comuni, anche se in corrispondenza delle singole proprietà individuali… lavori e variante che possano in qualche modo interessare la struttura dell'edificio menomandone la statica, l'igiene o l'aspetto architettonico interno o esterno dovranno ottenere il consenso unanime dell'assemblea condominiale".
La condomina lamentava anche la violazione delle norme sulle sopraelevazioni e, in particolare, la violazione del decoro architettonico ex art. 1127 c.c. La domanda è stata accolta dal tribunale, ritenendo che le opere in questione delle innovazioni che pregiudicano l'aspetto architettonico dell'edificio; opere, dunque, per le quali era necessaria l'unanimità dei consensi in assemblea.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 78 del 20 gennaio 2020.
Violazione del regolamento. Secondo la Corte, in giudice di prime cure ha operato una corretta valutazione delle risultanze istruttorie; e, correttamente, ha accertato la difformità del deliberato condominiale alle norme regolamentari e del codice civile invocate dalla ricorrente.
La norma del regolamento condominiale ritenuta violata - spiegano i giudici - non fa riferimento al concetto di "decoro architettonico" ma a quello più ampio "dell'aspetto architettonico" previsto dalla legge per le sopraelevazioni (art. 1127 c.c.), estendendolo anche alle semplici innovazioni.
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