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Parcellizzazione del credito: è possibile?

Il frazionamento del credito può essere ammesso sola a condizione che il creditore abbia un interesse oggettivo ad agire separatamente.
Avv. Marco Borriello 

In ambito condominiale, i vari proprietari devono contribuire alle spese comuni in proporzione al valore millesimale dei loro immobili. Per questo motivo, all'esito dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'amministratore può recuperare l'arretrato dai condòmini morosi.

È quanto, ad esempio, accaduto in un condominio laziale dove, dinanzi al mancato pagamento delle quote condominiali per più annualità, l'ente si è attivato nella forma del procedimento monitorio a carico del proprietario debitore. Ne è scaturito, perciò, un decreto ingiuntivo avverso il quale l'ingiunto a proposto opposizione.

Quest'ultima è, quindi, culminata con la recente sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1198 del 2 dicembre 2022.

La particolarità di questa vicenda sta, però, nella cosiddetta parcellizzazione del credito. A quanto pare, infatti, il condominio aveva agito in recupero delle varie annualità arretrate con distinti procedimenti monitori. Secondo la tesi del debitore, ciò rappresentava un inammissibile aggravio per la sua posizione.

Vediamo meglio, però, cosa è accaduto in questo complesso immobiliare.

Parcellizzazione del credito: è possibile? Il caso concreto.

In un condominio laziale, una società, titolare di oltre 200 unità immobiliari, per un complessivo millesimale superiore ai 500 millesimi, era in arretrato delle quote comuni relative agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Per questa ragione l'ente si attivava per il recupero giudiziale delle somme mediante lo strumento del procedimento monitorio

La particolarità della descritta iniziativa stava nel frazionamento dell'azione. Il condominio, infatti, invece di depositare un unico ricorso per decreto ingiuntivo, proponeva ben quattro procedimenti distinti con altrettanti numeri di ruolo generale. Uno di questi, ritualmente conclusosi con l'accoglimento della domanda e l'emissione del decreto, era, quindi, oggetto di opposizione.

Dinanzi al competente Tribunale di Viterbo, la società opponente eccepiva l'improponibilità del ricorso del condominio. Non era, infatti, ammissibile avviare tanti procedimenti monitori quanti erano corrispondenti alle annualità in discussione.

Così facendo, si aggravava, illegittimamente, la posizione debitoria del condòmino, costretto, ad esempio, a moltiplicare le spese per difendersi.

Si trattava, perciò, di un comportamento illecito, poiché in contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., senza dimenticare il conflitto con le regole del giusto processo e dell'economia processuale. Per tutti questi motivi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto.

L'ufficio laziale, esaminati gli atti, ha accolto la domanda. È stata, infatti, accertata la violazione del divieto di frazionamento del credito.

Parcellizzazione del credito: in cosa consiste?

Il titolare di più crediti, di natura e titolo analoghi, ma differenti poiché fondati su distinti fatti costitutivi, potrebbe agire in recupero delle somme con più azioni giudiziali.

Ad esempio, si pensi al caso in commento, cioè al condominio, creditore di diverse quote condominiali nei confronti di un singolo proprietario, riferibili a diverse annualità, che ha deciso di depositare tanti ricorsi per decreto ingiuntivo quanti sono gli anni a cui si riferiscono gli oneri disattesi.

Dunque, in tale circostanza, il creditore ha deciso di frazionare la tutela del proprio diritto. Infatti, in base al cosiddetto cumulo oggettivo di cui all'art. 104 cod. proc. civ, l'ente avrebbe potuto proporre un'unica azione.

Avrebbe, quindi, potuto depositare un solo ricorso, contenente tutte le domande riferite ai vari crediti che, sebbene distinti per annualità di bilancio, derivavano da un'unica relazione giuridica tra le parti.

Ebbene, esiste una norma giuridica che vieta di adottare questa scelta? In mancanza di ogni disposizione a riguardo, la cosiddetta parcellizzazione del credito è ammissibile oppure contrasta con il principio di buona fede oltre a rappresentare un abuso del processo?

È vietato frazionare la tutela di crediti analoghi per natura e titoli?

Secondo il Tribunale di Viterbo, è vietato frazionare la tutela di crediti analoghi per natura e titolo. A tal proposito, è del tutto irrilevante la mancanza di una norma specifica.

Infatti, il comportamento de quo è illecito perché rappresenta un abuso del processo e poiché è commesso in contrasto con il canone di buona fede su cui deve basarsi l'iniziativa del creditore «Tale orientamento, per il quale non sussiste una previsione normativa specifica, si fonda sul divieto dell'abuso del processo e degli strumenti processuali e quindi sulla violazione del canone della buona fede ed è volto ad evitare la sottoposizione di una parte ad una pluralità di azioni, di spese e di attività processuale, nell'ottica del contemperamento con l'interesse della controparte al soddisfacimento del proprio credito».

La citata conclusione è, ovviamente, avallata dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la parcellizzazione in discussione può essere ammessa sola a condizione che l'attore abbia un interesse oggettivo ad agire separatamente «le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.

La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021)».

Nella causa in esame, invece, non è emerso alcun interesse oggettivo del condominio a proporre distinti procedimenti monitori a carico del condòmino moroso, Sarebbe stato, perciò, necessario raggruppare in un'unica domanda l'azione di recupero delle varie annualità arretrate. Per questo motivo, il decreto oggetto dell'opposizione de quo è stato revocato.

Sentenza
Scarica Trib. Viterbo 2 dicembre 2022 n. 1198
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