#1 Inviato 13 Dicembre, 2016 In un condominio con tre proprietari e quattro unità immobiliari la condòmina del secondo piano (circa 300 millesimi) vuole installare un ascensore. Questo penalizzerebbe significativamente, dal punto di vista dello spazio ma anche dell'estetica, l'atrio, progettato a suo tempo tenendo conto esclusivamente delle ampie scale; ma ancor di più penalizzerebbe lo spazio antistante l'ingresso dell'appartamento a piano terra e l'accesso alla scala comune, che si ridurrebbe ad un angusto passaggio. Pertanto i proprietari del piano terra e primo ( complessivamente circa 700mm) oltre che non interessati sono contrari. Può la condòmina procedere ugualmente all'installazione dell'ascensore?
#2 Inviato 13 Dicembre, 2016 Se è disabile può far installare l'ascensore a proprie spese; Con la sentenza n. 2156/2012, la Cassazione ha deliberato che nel caso in cui un condomino disabile si trovi ad abitare un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione se non con evidenti difficoltà, mancando un ascensore, costui potrà far installare a sue spese un ascensore anche se ciò causa la restrizione della scala. Tale installazione dovrà essere consentita dagli altri condomini anche qualora dovesse concretizzarsi per costoro un disagio nell'uso di questa parte comune.
#4 Inviato 13 Dicembre, 2016 grazie Tullio Ts della risposta. No, la condòmina non è disabile. Allora credo non sia possibile, appunto per il restringimento delle parti comuni
#5 Inviato 13 Dicembre, 2016 Allora credo non sia possibile, appunto per il restringimento delle parti comuni non rientrerebbe quindi in quanto previsto dall'art.1102 cc?
#6 Inviato 13 Dicembre, 2016 Si deve valutare caso per caso. Ci sono alcune sentenze, anche se datate, che non escludono che non si possa attuare pur nell'ambito di quanto previsto all'art. 1102 c.c. Quì, ne trovi qualcuna. http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm
#7 Inviato 13 Dicembre, 2016 non rientrerebbe quindi in quanto previsto dall'art.1102 cc?Direi proprie di no, perchè l'art. 1102 cc dice che "non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto", ed in questo caso il diritto degli altri è precluso essendo l'ascensore privato, secondo me potrebbe ottenere il permesso e quindi la maggioranza utile all'innovazione, se assumendosi le spese rende l'ascensore comune a tutti.
#8 Inviato 13 Dicembre, 2016 Oppure, visto che la condomina non è disabile, l'assemblea può concedere (sussistendone la possibilità) di installare l'ascensore esternamente al fabbricato (per esempio utilizzando una delle facciate del palazzo) e sostenendo (ovviamente la condomina) tutte le spese per l'installazione e (volendo) negando a terzi l'utilizzo dell'ascensore.
#9 Inviato 13 Dicembre, 2016 Oppure, visto che la condomina non è disabile, l'assemblea può concedere (sussistendone la possibilità) di installare l'ascensore esternamente al fabbricato (per esempio utilizzando una delle facciate del palazzo) e sostenendo (ovviamente la condomina) tutte le spese per l'installazione e (volendo) negando a terzi l'utilizzo dell'ascensore. No, non vi è possibilità di installazione esterna al fabbricato, che confina con altri fabbricati lateralmente, frontalmente con la pubblica strada e nel retro con un giardino privato.
#10 Inviato 14 Dicembre, 2016 L'installazione di ascensore deve comunque essere soggetta a delibera favorevole a maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c o la condòmina può, se a sue spese. procedere autonomamente?
#11 Inviato 14 Dicembre, 2016 L'installazione di ascensore deve comunque essere soggetta a delibera favorevole a maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c o la condòmina può, se a sue spese. procedere autonomamente?L'installazione dell'ascensore è soggetta a delibera --> art. cc 1120 cc punto 2., fatto salvo il caso di disabile --> post#2 cc art. 1120 ... - I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: ... 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, ...
#12 Inviato 14 Dicembre, 2016 Direi proprie di no, perchè l'art. 1102 cc dice che "non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto", ed in questo caso il diritto degli altri è precluso essendo l'ascensore privato, secondo me potrebbe ottenere il permesso e quindi la maggioranza utile all'innovazione, se assumendosi le spese rende l'ascensore comune a tutti. Ma nell'articolo citato il "farne parimenti uso" si riferisce alla "cosa comune" (di cui ogni partecipante può servirsi apportando a proprie spese delle modificazioni"per il miglior godimento della cosa"), nella fattispecie lo spazio dell'atrio condominiale, e non all'oggetto dell'intervento, ovvero , sempre nella fattispecie, l'ascensore. Se così non fosse il 1102 non sarebbe quasi mai applicabile, ad esempio per l'installazione di pannelli solari ( su tetto comune)o per la trasformazione di una finestra in porta (su muro perimetrale), entrambe di proprietà privata, etc.
#13 Inviato 14 Dicembre, 2016 Ma nell'articolo citato il "farne parimenti uso" si riferisce alla "cosa comune" (di cui ogni partecipante può servirsi apportando a proprie spese delle modificazioni"per il miglior godimento della cosa"), nella fattispecie lo spazio dell'atrio condominiale,Se la vedi così, allora lo spazio comune, ovvero l'atrio deve essere parimenti utilizzabile da tutti i condomini, ovvero tutti i condomini dovrebbero avere lo spazio necessario all'installazione di un ascensore personale, questo spazio c'è? Non credo, visto che hai detto al 1° messaggio, che si restringerebbe lo spazio a disposizione Lo stesso principio vale per i panelli solari, ovvero un condomino può installare sul tetto i suoi pannelli, ma deve lasciare lo spazio parimenti a quello da lui utilizzato per tutti gli altri condomini, proprio in virtù dell'art 1102 cc.
#14 Inviato 15 Dicembre, 2016 Se la vedi così, allora lo spazio comune, ovvero l'atrio deve essere parimenti utilizzabile da tutti i condomini, ovvero tutti i condomini dovrebbero avere lo spazio necessario all'installazione di un ascensore personale, questo spazio c'è? Non credo, visto che hai detto al 1° messaggio, che si restringerebbe lo spazio a disposizione Lo stesso principio vale per i panelli solari, ovvero un condomino può installare sul tetto i suoi pannelli, ma deve lasciare lo spazio parimenti a quello da lui utilizzato per tutti gli altri condomini, proprio in virtù dell'art 1102 cc. SE...la vedo io così, oppure E' così, perché così si evince dall'art.1102? Nella seconda delle ipotesi però, posto che fosse in teoria rispettato il "pari uso" (cosa che non sembrerebbe nella pratica del mio caso, ma non ne sono così sicura, e per questo son qui a chiederlo a voi), la condòmina potrebbe procedere, come nel caso ad es. dei pannelli solari, senza delibera.
#15 Inviato 15 Dicembre, 2016 SE...la vedo io così, oppure E' così, perché così si evince dall'art.1102? Nella seconda delle ipotesi però, posto che fosse in teoria rispettato il "pari uso" (cosa che non sembrerebbe nella pratica del mio caso, ma non ne sono così sicura, e per questo son qui a chiederlo a voi), la condòmina potrebbe procedere, come nel caso ad es. dei pannelli solari, senza delibera. Il parimenti uso delle parti comuni dell'art 1102 cc è proprio così, se tu condomino fai una cosa in virtù dell'art. 1102 cc, io condomino e tutti gli altri condomini potremmo aver diritto di fare la stessa tua cosa, ovvero non puoi pretendere in virtù dell'art. 1102 cc di occupare lo spazio che potrebbe occorrere a tutti gli altri per fare la stessa medesima cosa, ma devi lasciare lo spazio (visto che in questo caso si tratta di quello) per gli altri a fare ciò che tu hai fatto, sia nel caso dell'ascensore sia nel caso dei panelli solari.
#17 Inviato 15 Dicembre, 2016 quindi nessuna delibera in meritoNessuna delibera, in forza dell'art 1102 cc, se lo spazio rimanente permetterà a tutti gli altri condomini di installare un proprio ascensore, il che credo sia impossibile visto che hai detto al post iniziale; - ma ancor di più penalizzerebbe lo spazio antistante l'ingresso dell'appartamento a piano terra e l'accesso alla scala comune, che si ridurrebbe ad un angusto passaggio.
#18 Inviato 15 Dicembre, 2016 quindi nessuna delibera in meritoIn che senso "nessuna delibera in merito"?
#19 Inviato 15 Dicembre, 2016 In che senso "nessuna delibera in merito"? nel senso che, secondo il dettato dell'art.1102 ogni condòmino "può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa" (comune), pertanto potrà ad es. installare, a proprie spese, dei pannelli solari sul tetto comune tenuto conto, per la superficie da occupare, dei suoi millesimi di proprietà, o trasformare una finestra in porta finestra senza passare dal beneplacito dell'assemblea
#20 Inviato 15 Dicembre, 2016 Certo, il condòmino interessato potrebbe forzare la mano e far tutto ex art.1102 senza consenso assemblea. Lei potrebbe eccepire i limiti di cui all'art.1102 e con un legale bliccare le opere: deciderà il Giudice. Ad ogni modo la sua fortuna si chiama OTTUSITÀ P.A. che, negli ultimi tempi, incapace di corretta lettura CC, PRETENDE SEMPRE, per le opere in Condominio, la PREVENTIVA autorizzazione assembleare (ed in mancanza della stessa non concedere i titoli abilitativi necessari)
#21 Inviato 15 Dicembre, 2016 nel senso che, secondo il dettato dell'art.1102 ogni condòmino "può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa" (comune), pertanto potrà ad es. installare, a proprie spese, dei pannelli solari sul tetto comune tenuto conto, per la superficie da occupare, dei suoi millesimi di proprietà, o trasformare una finestra in porta finestra senza passare dal beneplacito dell'assembleaNon è che un condomino si alza al mattino e decide di installare un ascensore in virtù dell'art 1102 cc, non è così, e comunque questo condomino prima di iniziare l'opera dovrà ottenere i permessi da parte del Comune e se come dici "ma ancor di più penalizzerebbe lo spazio antistante l'ingresso dell'appartamento a piano terra e l'accesso alla scala comune, che si ridurrebbe ad un angusto passaggio", probabilmente non ci saranno neppure le misure minime per la costruzione dell'ascensore ed il comune non concederà il benestare, e comunque la cosa dovrà passare per l'assemblea (--> art. 1122 cc), ed i condomini contrari sicuramente cercheranno in tutte le maniere di bloccare i lavori, appunto per l'angusto passaggio e la penalizzazione dello spazio cc Art. 1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale. Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
#22 Inviato 15 Dicembre, 2016 non rientrerebbe quindi in quanto previsto dall'art.1102 cc? A mio avviso si son dette cose non del tutto corrette: l'art. 1102 che seppur rientrando nelle norme che interessano la comunione è un punto cardine anche per regolamentare il condominio degli edifici. l'art. 1102 stabilisce la possibilità a ciascun partecipante di servisi della cosa comune, "purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" aggiungerei anche purchè non contrario al regolamento di condominio, non rechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio." Il condomino salvo quanto sopra ha il diritto di poter modificare le parti comuni per il miglior godimento della cosa. Quindi la signora del secondo piano ha il diritto di installare l'impianto elevatore anche senza il consenso dell'assemblea, questo perchè l'non andrebbe a limitare il diritto degli altri partecipanti sulla cosa comune. La riduzione delle scale o dell'altrio non limita i condomini di utilizzare gli stessi: si modifica la forma non la sostanza. La signora dovrebbe preoccuparsi di verificare piuttosto se nel regolamento di condominio è presente qualche clausola che limita il suo diritto e quindi l'art. 1102. Scrissi qualche mese fa un post che per completezza allego: L'ascensore sicuramente è un bene comune, salvo titolo contrario, se è stato creato al momento della realizzazione dell'edificio, se, di converso, viene installato successivamente è necessario distinguere due ipotesi: la prima che riguarda il caso che l'installazione è frutto di una delibera assembleare, la seconda invece che esso derivi da una decisione di uno o più condomini, nel caso di delibera condominiale l'ascensore sicuramente rientra nelle innovazioni: quelle con quorum agevolato per l abbattimento delle barriere architettoniche quindi maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell edificio, tuttavia può essere considerato una innovazione gravosa 1121 quindi i condomini che non vogliono partecipare all'innovazione sono esonerati da qualsiasi spesa salvo comunque il diritto in ogni tempo di partecipare all innovazione rientrando con la quota di esecuzione e di manutenzione. L'installazione di un ascensore è consentita anche in assenza di un deliberato assembleare ai sensi del 1102.
#23 Inviato 15 Dicembre, 2016 A mio avviso si son dette cose non del tutto corrette: l'art. 1102 che seppur rientrando nelle norme che interessano la comunione è un punto cardine anche per regolamentare il condominio degli edifici. l'art. 1102 stabilisce la possibilità a ciascun partecipante di servisi della cosa comune, "purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" aggiungerei anche purchè non contrario al regolamento di condominio, non rechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio." Il condomino salvo quanto sopra ha il diritto di poter modificare le parti comuni per il miglior godimento della cosa. Quindi la signora del secondo piano ha il diritto di installare l'impianto elevatore anche senza il consenso dell'assemblea, questo perchè l'non andrebbe a limitare il diritto degli altri partecipanti sulla cosa comune. La riduzione delle scale o dell'altrio non limita i condomini di utilizzare gli stessi: si modifica la forma non la sostanza. La signora dovrebbe preoccuparsi di verificare piuttosto se nel regolamento di condominio è presente qualche clausola che limita il suo diritto e quindi l'art. 1102. Scrissi qualche mese fa un post che per completezza allego: L'ascensore sicuramente è un bene comune, salvo titolo contrario, se è stato creato al momento della realizzazione dell'edificio, se, di converso, viene installato successivamente è necessario distinguere due ipotesi: la prima che riguarda il caso che l'installazione è frutto di una delibera assembleare, la seconda invece che esso derivi da una decisione di uno o più condomini, nel caso di delibera condominiale l'ascensore sicuramente rientra nelle innovazioni: quelle con quorum agevolato per l abbattimento delle barriere architettoniche quindi maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell edificio, tuttavia può essere considerato una innovazione gravosa 1121 quindi i condomini che non vogliono partecipare all'innovazione sono esonerati da qualsiasi spesa salvo comunque il diritto in ogni tempo di partecipare all innovazione rientrando con la quota di esecuzione e di manutenzione. L'installazione di un ascensore è consentita anche in assenza di un deliberato assembleare ai sensi del 1102. Non sono d'accordo anche perché sempre l'art. 1102 c.c. dice "Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti" e nel caso specifico visto che l'installazione dell'ascensore penalizzerebbe lo spazio antistante l'ingresso dell'appartamento a piano terra e l'accesso alla scala comune, che si ridurrebbe ad un angusto passaggio. non rispetterebbe quanto dettato dell' art. 1102 c.c.
#24 Inviato 15 Dicembre, 2016 Non sono d'accordo anche perché sempre l'art. 1102 c.c. dice "Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti" e nel caso specifico visto che l'installazione dell'ascensore penalizzerebbe lo spazio antistante l'ingresso dell'appartamento a piano terra e l'accesso alla scala comune, che si ridurrebbe ad un angusto passaggio. non rispetterebbe quanto dettato dell' art. 1102 c.c. Le premetto che non sono un tecnico ma sto parlando con cognizione di causa, poichè ci sono "passato" personalmente, il passaggio si può ridurre fino ad una larghezza di 70 cm che è il limite minimo almeno nel comune di roma. E' indubbio che bisogna valutare diversi fattori, ma sono convito di ciò che affermo, "il danno" non è ridurre il passaggio, le scale o l'atrio "il danno" si rileva nel momento in cui vengono rilevate delle difformità normative, quindi nel momento in cui la Signora avrà il progetto, approvato in comune, potrà eseguire i lavori ed utilizzare esclusivamente il suo impianto elevatore.
#25 Inviato 15 Dicembre, 2016 Le premetto che non sono un tecnico ma sto parlando con cognizione di causa, poichè ci sono "passato" personalmente, il passaggio si può ridurre fino ad una larghezza di 70 cm che è il limite minimo almeno nel comune di roma. E' indubbio che bisogna valutare diversi fattori, ma sono convito di ciò che affermo, "il danno" non è ridurre il passaggio, le scale o l'atrio "il danno" si rileva nel momento in cui vengono rilevate delle difformità normative, quindi nel momento in cui la Signora avrà il progetto, approvato in comune, potrà eseguire i lavori ed utilizzare esclusivamente il suo impianto elevatore. anche se la norma prevede la larghezza minima di 70 cm per il passaggio, nel caso specifico visto che l'atrio è stato a suo tempo progettato tenendo conto esclusivamente delle ampie scale, il fatto di ridurle, a mio avviso, penalizza un diritto degli altri condomini che magari hanno acquistato in quello stabile proprio per la bellezza e l'ampiezza dell'atrio e delle scale e, quindi, contrasta con quanto stabilito dall'art. 1102 c.c. ed occorre l'approvazione degli altri condomini.