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Opposizione alle spese condominiali (ancora) in salita

Nel contrastare il decreto ingiuntivo il condomino debitore non può limitarsi a eccepire l'annullabilità della delibera di approvazione del consuntivo.
Avv. Gianfranco Di Rago 

L'opposizione al decreto ingiuntivo in materia di spese condominiali è uno strumento da maneggiare con cura. La reazione del condomino (presunto) debitore al provvedimento monitorio ottenuto nei suoi confronti dal condominio deve infatti fare i conti con gli effetti della delibera assembleare di approvazione del consuntivo/preventivo sulla base della quale il giudice ha emesso l'ordine di pagamento.

Detta deliberazione, infatti, come previsto dall'art. 1137 c.c., è immediatamente efficace nei confronti di tutti i condomini.

Anche la sua impugnazione giudiziale non ne sospende l'efficacia, salvo che il giudice abbia accolto l'eventuale istanza cautelare del condomino.

Questo comporta che il debitore delle spese condominiali non può limitarsi ad attendere la notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione, ma deve attivarsi per tempo (30 giorni) per impugnare la delibera di approvazione del consuntivo/preventivo, previo esperimento del procedimento di mediazione c.d. obbligatoria.

Il giudice dell'opposizione, infatti, si sarebbe dovuto limitare a verificare l'efficacia della predetta deliberazione assembleare, salva la possibilità di prendere in considerazione eventuali vizi di nullità della medesima che, come è noto, rappresentano però dei casi eccezionali.

L'intervento delle Sezioni Unite del 2021

Ciò, almeno, secondo l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità sino allo scorso anno, quando è sopravvenuta la nota sentenza n. 9839/2021 delle Sezioni Unite, la quale ha aperto alla possibilità che anche il giudice dell'opposizione, a determinate condizioni, prenda in considerazione i vizi di annullabilità della delibera di approvazione del consuntivo/preventivo.

Sul tema è intervenuta la recente sentenza n. 5831 del 19 aprile 2022 della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, che costituisce una delle prime applicazioni pratiche del nuovo principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.

E dalla lettura del provvedimento adottato dal Giudice capitolino è evidente come la strada sia ancora in salita per i condomini debitori nei confronti del condominio, quanto meno per i procedimenti già iniziati negli anni scorsi e che si avviano alla definizione.

In essi, infatti, il giudice dell'opposizione si limita a valutare solo eventuali motivi di nullità delle delibere poste a base del decreto ingiuntivo opposto, laddove gli eventuali vizi che possano condurre all'annullabilità delle stesse continuano a non essere rilevanti, perché introdotti nel giudizio come semplici eccezioni.

La novità, davvero importante, introdotta dalla Suprema Corte con la menzionata decisione dello scorso anno, ovvero quella di ampliare il sindacato del giudice dell'opposizione anche ai vizi di annullabilità della delibera assembleare posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, si verifica infatti solo allorché l'opponente abbia svolto apposita domanda riconvenzionale per l'impugnazione della stessa.

Nei procedimenti in corso questa evenienza si verifica molto raramente, perché il precedente orientamento di legittimità aveva escluso qualsiasi rilevanza ai predetti vizi nel corso del procedimento di opposizione, che avrebbe dovuto essere finalizzato semplicemente a verificare la persistente efficacia della delibera sulla quale si fondava il decreto ingiuntivo opposto.

Quindi il difensore del condomino ingiunto non avrebbe avuto interesse a svolgere una siffatta domanda, che sarebbe stata molto probabilmente giudicata inammissibile/infondata, con conseguente condanna alle spese.

Invece nei procedimenti avviati successivamente al nuovo orientamento interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte il condomino cui sia stato notificato un decreto ingiuntivo per debiti condominiali, consapevole della possibilità di sottoporre al giudice dell'opposizione anche la questione dell'annullabilità della sottostante delibera di approvazione del consuntivo/preventivo, avrà tutto l'interesse a svolgere la relativa domanda riconvenzionale.

E questo, come si diceva, rappresenta un grande passo in avanti dal punto di vista della semplificazione del processo e del rischio del contrasto di giudicati (ma anche per le tasche del condomino ingiunto).

Quest'ultimo, infatti, invece di essere costretto a radicare due diversi procedimenti, uno per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del consuntivo/preventivo e uno per l'opposizione al decreto ingiuntivo, potrà limitarsi a svolgere quest'ultima procedura e ivi chiedere l'accertamento dei vizi che inficiano la legittimità della deliberazione e che giustificano quindi la revoca del decreto ingiuntivo.

La decisione del Tribunale di Roma

Per quanto sopra il Tribunale di Roma nella citata sentenza ha dunque affermato che "la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento".

Nella specie il condomino opponente aveva contestato la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, aveva evidenziato di avere effettuato dei pagamenti in favore del condominio che non erano stati conteggiati nel consuntivo e aveva dedotto di non essere tenuto al pagamento di alcuni lavori straordinari, perché gli stessi erano stati sospesi.

Il Tribunale, pur accertando il fatto che la notifica del decreto ingiuntivo opposto fosse avvenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del provvedimento, chiariva però come fosse proprio dovere procedere all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal condominio.

Quest'ultima risultava fondata, perché le somme versate dal condomino erano in realtà state conteggiate nel consuntivo e i lavori straordinari erano stati ripresi.

In sostanza, quindi, il Tribunale di Roma, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha confermato la debenza dell'intero importo richiesto a titolo di spese condominiali, condannando quindi il condomino al pagamento di detto importo, nonché delle spese del solo processo di opposizione, compensate tuttavia per la metà, proprio in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento delle spese legali

Sentenza
Scarica Trib. Roma 19 aprile 2022 n. 5831
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