In molti fabbricati, purtroppo, non è presente alcuno spazio verde. Non tutti gli edifici, infatti, hanno a disposizione cortili o altre aree comuni che sarebbe possibile destinare a prato o alla dimora di alberi di medio e/o alto fusto.
Viceversa, in altri condomini, ci sono alcune parti dove è possibile riconoscere uno splendido giardino. Alle volte si tratta di un'area di proprietà del fabbricato. In altre circostanze, è invece, una pertinenza di titolarità esclusiva.
In quest'ultima ipotesi, lo spazio verde potrebbe avere un'utilità che riguarda l'intero condominio. Non si può negare, infatti, che un piccolo boschetto, con annesso prato, possa arrecare vantaggio al decoro del fabbricato.
Ebbene, in un caso come quello prospettato, le spese per la potatura degli alberi sarebbero un obbligo esclusivo del proprietario dell'area? Se lo spazio verde contribuisce al decoro del condominio, sarebbe legittima una ripartizione di questi oneri a carico di tutti i condòmini?
Ha risposto a queste domande una recente sentenza del Tribunale di Cosenza e, per la precisione, col provvedimento n. 758 del 21 aprile 2022.
Approfondiamo, però, meglio cosa è accaduto in questo fabbricato calabrese
La potatura degli alberi privati in condominio. Il caso concreto
In un condominio, nel 2013, l'assemblea aveva deciso di attribuire a tutti gli oneri relativi alla manutenzione di un'area giardino. Su questa insistevano degli alberi che richiedevano la solita potatura stagionale.
La particolarità di tale decisione stava nel fatto che tale spazio apparteneva ad un privato (leggendo la sentenza, pare fosse di proprietà degli eredi dell'originario costruttore). L'area verde era, comunque, soggetta all'uso comune e contribuiva, indubbiamente, al decoro dell'intero complesso immobiliare.
Ebbene, nonostante tali presupposti, alcuni condòmini decidevano d'impugnare il deliberato dinanzi al competente Giudice di pace di Cosenza. Secondo la tesi degli istanti, la decisione era stata affetta da nullità, visto che erano stati modificati i criteri di attribuzione delle spese comuni, sanciti dall'art. 1123 c.c.
In effetti, l'anzidetto ufficio accoglieva la domanda, costringendo, perciò, il condominio a proporre appello per ribaltare il primo verdetto.
In tale sede, l'ente appellante ribadiva la piena legittimità del deliberato, confidando in una diversa interpretazione giuridica della vicenda.
Ebbene, il Tribunale di Cosenza, al termine dell'istruttoria, non condividendo la valutazione del giudice di prime cure, accoglieva l'appello, dichiarava inammissibile, poiché tardiva, l'originaria impugnazione e condannava gli appellati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Spese per beni di utilitas comune: chi paga?
Normalmente, le spese condominiali si ripartiscono in base alla seguente norma «Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art. 1123 co. 1 c.c.)».
Il presupposto, perciò, è la contitolarità della res, ad esempio di un lastrico solare. Questa impone ai condòmini, dell'unica scala sottostante alla copertura dell'edificio, di dividersi le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria del cespite, in proporzione al valore millesimale delle singole proprietà.
Per la giurisprudenza, però, per attribuire una spesa comune non è, esclusivamente, necessario che il bene sia collettivo. Affinché un onere possa essere diviso tra tutti, è sufficiente che il cespite, seppur di proprietà privata, arrechi un'utilitas all'intero fabbricato «il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 c.c. ss., non è infatti necessariamente correlato alla contitolarità della res, spesso piuttosto derivando dalla utilitas che essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà (Cass. n. 22573/2020)».
Una circostanza, quella appena descritta, che potrebbe concretizzarsi allorquando la res in questione contribuisca al decoro del fabbricato.
Potatura alberi privati e decoro del fabbricato: la spesa è comune?
È innegabile che degli alberi in un condominio, sebbene posizionati all'interno di un'area privata, concorrano al decoro del fabbricato. In tal caso, quindi, è evidente l'utilitas che queste splendide piante procurano a tutti i proprietari. È in ragione, perciò, di tale conclusione che appare legittima l'attribuzione delle spese di potatura a tutti i condòmini.
Questo ragionamento è stato espresso dal Tribunale di Cosenza nella sentenza in commento.
È quasi superfluo aggiungere che ciò è stato affermato sul solco della giurisprudenza sull'argomento «alle spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso… (…) … Le piante di alto fusto possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell'edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l'obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura (Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n. 22573; conf. Cass. civ., sez. II, 18 aprile 1994, n. 3666 citata da Cass. n. 22573/2020; Tribunale Roma sez. I, 20/09/2018, n.30798)».
Sono state, dunque, queste le motivazioni per le quali la delibera impugnata non poteva, certo, essere dichiarata nulla.