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Condominio: uso della cosa comune. E' lecito piantare alberi e fiori nel giardino condominiale

Ogni condomino, nel giardino comune, può fare giardinaggio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ci scrive un nostro lettore in merito all'uso del giardino condominiale:

"Ciao amici di Condominioweb! Nel condominio in cui vivo c'è un giardino, retrostante l'edificio.

Poiché per anni è stato lasciato incolto, ho deciso di occuparmene. Sono pensionato e ho un bel po' di tempo libero. Non faccio niente di che, se non levare le erbacce zappettare il terreno e piantare qualche seme di piante e fiori.

Adesso vorrei creare un piccolo orticello, non userei tutto lo spazio, giusto un po', per piantare insalata e qualche verdura.

I miei vicini dicono che non posso, che il pezzo di terra non è mio (ma come?!) e che comunque è indecoroso.

Io non credo, ma vorrei sapere se in qualche modo potrei violare qualche regola. Grazie per il vostro servizio indispensabile".

Grazie al nostro lettore dal pollice verde; proviamo a darti una mano.

Giardino condominiale e uso della cosa comune

Il giardino condominiale non è del nostro lettore è anche del nostro lettore. Il giardino in condominio è di tutti i condòmino.

Ciò fa sì che chiunque di essi, nei limiti che andremo ad illustrare ne può fare uso.

Quando si parla di uso della cosa comune nel condominio, il primo riferimento normativo è quello contenuto nell'art. 1102 c.c.

Ripartizione spese manutenzione giardino condominiale

Uso della cosa comune, la norma e il suo significato

In particolare ai sensi del primo comma della succitata norma:

"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa".

In secondo luogo bisogna fare riferimento al regolamento di condominio che, laddove obbligatorio, deve disciplinare l'uso delle parti comuni. Tale disciplina deve sostanziarsi in un armonioso coordinamento del diritto all'uso di ogni singolo condomino, non potendo mai limitarsi a divieti che per essere leciti dovrebbero ottenere il consenso di tutti i condomini.

In pratica, la domanda sorge spontanea, come un condomino può utilizzare una parte comune senza ledere il pari diritto agli altri?

Al riguardo la Cassazione è costante nell'affermare che "il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine" (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

Eliminare una piccola parte del giardino condominiale per ricavare qualche parcheggio

In materia di parcheggio, ad esempio si legge nella medesima sentenza "la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l'esclusione di un condomino dall'uso del bene comune, - come ritiene la sentenza impugnata, - è adottata per disciplinare l'uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell'uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame" (Cass. ult. cit.).

Giardino condominiale e art. 1102 c.c.

Con specifico riferimento al giardino condominiale, nel vasto repertorio giurisprudenziale in materia di uso della cosa comune applicata al condominio negli edifici si segnala una pronuncia della Suprema Corte, la sentenza n. 3188 del 9 febbraio 2011, riguardante proprio l'uso del giardino.

Nello specifico e proprio in relazione al caso sollevato dal nostro lettore secondo gli ermellini, in tema di condominio, "il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102).

Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la Corte d'appello è giunta alla conclusione - argomentata ed immune da vizi logici e giuridici - che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso" (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).

Non si fa riferimento nello specifico all'uso individuale del giardino condominiale quale orto, ma vien da domandarsi quale possa essere il decremento economico del valore dell'edificio se viene utilizzata una parte di giardino per coltivazione di verdura. Piuttosto il problema potrebbe essere rintracciato nel maggior consumo idrico, ma non di certo nel decoro.

In conclusione, per dirla in modo più semplice, ogni condomino, nel giardino comune, può fare giardinaggio senza limitare il diritto degli altri a fare lo stesso.

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