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Consigliere di condominio, durata dell'incarico e riflessi sulla composizione del consiglio

Nozione di consigliere, compiti, durata dell'incarico e revoca.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quanto dura l'incarico di consigliere di condominio?

È possibile revocare un solo consigliere?

La mancanza di un consigliere priva in consiglio della possibilità di esercitare il proprio ruolo?

In questo approfondimento ci occuperemo di questi aspetti, spesso poco considerati, della figura del consiglio e del consigliere, ossia del condòmini che svolge attività di controllo e consulto dell'amministratore condominiale.

Partiamo proprio dalla figura del consigliere per poi valutare gli aspetti inerenti alla durata del suo incarico.

Nozione di consigliere e compiti

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo” (art. 1130-bis, secondo comma, c.c.).

La figura del consiglio può essere prevista anche dal regolamento o comunque essere istituita in qualunque condominio.

La norma introdotta nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012 sembra avere semplicemente istituzionalizzato quest'organismo collegiale indicandone composizione minima e compiti.

Funzione consultiva è quell'attività che si sostanza nell'ausilio all'amministratore in relazione al suo incarico. L'esercizio della funzione consultiva non può mai portare alla emissione di pareri vincolanti. Se l'amministratore deve eseguire una delibera, così come indicato dall'art. 1130 n. 1 c.c., il consigliere può proporgli come, ma non può imporgli che cosa fare.

Funzione di controllo è quell'attività che si sostanzia nella verifica dell'operato dell'amministratore.

Del pari, il consiglio non può essere considerato organismo sostitutivo dell'assemblea dei condòmini, quanto al massimo momento di preparazione delle decisioni che devono essere assunte in quella sede.

In tal senso la Corte di Cassazione, in uno dei rari arresti riguardanti il consiglio di condominio, ha avuto modo di affermare che l'assemblea “può deliberare di nominare una commissione di condomini con l'incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio, con la conseguenza che una tal delibera, in sé, è del tutto legittima; è altresì vero, però, che la scelta ed il riparto effettuati dalla commissione perché siano vincolanti per tutti i condomini (anche cioè per i dissenzienti) andavano riportati in assemblea per l'approvazione con le maggioranze prescritte non essendo delegabili ai singoli condomini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell'assemblea” (così Cass. 6 marzo 2007 n. 5130).

Spetta alla delibera istituita del consiglio o comunque alle norme regolamentari che disciplinano quest'organismo dettate altresì regole riguardanti il suo funzionamento.

Il consiglio dei condomini, lo dice espressamente l'art. 1130-bis c.c., può essere composto solamente dei proprietari delle unità immobiliari ubicate in condominio.

Nulla si dice sulla gratuità/onerosità dell'incarico, ma deve ritenersi, che si tratti d'incarico gratuito, salvo differente deliberazione.

Durata dell'incarico di consigliere e vicende interruttive

La prima fonte cui guardare per comprendere quale sia la durata dell'incarico di consigliere è la delibera istitutiva del consiglio ovvero il regolamento, se il suo funzionamento è normato dallo statuto della compagine.

In assenza di specifiche indicazioni sulla durata, siano esse dirette (es. l'incarico ha durata annuale, biennale, ecc.) oppure indirette (es. vincolare l'esistenza del consiglio alla esecuzione di lavori straordinari, alla durata del periodo di gestione, ecc.) l'incarico, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi a tempo indeterminato, salvo revoca, dimissioni o soppressione dell'organismo.

La revoca è atto che fa venire meno l'incarico in seno al consiglio: dev'essere deliberato dall'assemblea dei condòmini con le stesse maggioranze prescritte per l'istituzione del consiglio.

Le dimissioni sono un atto volontario che fanno decadere il consigliere dalla sua funzione. Possono essere individuali, ossia riguardare un o più componenti dell'organismo, oppure collettive, quando consegnate da tutti i suoi componenti.

La soppressione del consiglio di condominio, invece, è quella decisione che può essere assunta solamente in sede assembleare e che fa venire meno l'intero organismo. Come per ogni decisione assembleare, non è necessario che sia esplicata la ragione della soppressione, essendo sufficiente che la stessa sia decisa nel rispetto delle procedure deliberative proprie di qualunque decisione assembleare.

Che cosa succede se viene meno, per revoca o dimissioni, un membro del consiglio di condominio?

L'organismo, mancante di un suo componente, può subire intoppi in relazione al funzionamento e quindi all'esercizio delle proprie prerogative?

Ad avviso di chi scrive, per dare risposta alla domanda non può non considerarsi il ruolo svolto dal consiglio, in generale, e dai suoi componenti.

Come detto in precedenza, si tratta di un organismo che ha funzioni consultive e di controllo. L'esercizio di queste prerogative non incide sulla regolarità sostanziale delle decisioni successive.

Un esempio chiarirà meglio il senso di questa affermazione. Si supponga che al consiglio siano date funzioni di valutazione preliminare del rendiconto di gestione e conseguente relazione all'assemblea del suo contenuto.

S'ipotizzi che il consiglio debba comporsi di almeno tre persone. In caso di revoca o dimissioni di uno o più componenti senza immediata sostituzione, quelli restanti potranno comunque esercitare le proprie prerogative, ma anche laddove così non fosse, la successiva delibera assembleare non potrebbe in alcun modo dirsi viziata per mancanza degli adempimenti in capo al consiglio, non incidendo gli stessi sulla validità della delibera.

Allo stesso modo, per lo scrivente, le decisioni assunte in seno ad un consiglio mancante di uno o alcuni dei suoi componenti, non possono considerarsi illegittime, o meglio non possono essere considerate elemento in grado di inficiare le successive decisioni che verranno assunte dagli organismi condominiali a ciò preposti, ossia assemblea ed amministratore.

In buona sostanza le indicazioni del consiglio, proprio perché non vincolanti, non possono essere considerate parte indispensabile di un procedimento decisionale, come tali in grado d'inficiare la validità della successiva decisione.

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