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Le responsabilità dei consiglieri di condominio

Responsabilità e rischi per i consiglieri di condominio: come evitare conseguenze legali per inadempimento e eccesso di potere nell'esercizio delle funzioni consultive e di controllo.
Avv. Alessandro Gallucci 
17 Mar, 2016

Quali sono le responsabilità cui vanno incontro i condòmini che assumono il ruolo di consigliere di condominio?

Detta diversamente: il consigliere di condominio rischia qualcosa per avare fatto qualcosa che non doveva o per non aver fatto qualcosa che avrebbe dovuto?

Per rispondere a questi interrogativi che sostanzialmente riguardano la responsabilità per l'espletamento dell'incarico, non possiamo non partire dalla norma che disciplina il consiglio di condominio, ossia dell'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. che recita:

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

Tralasciamo per carità di patria lo sgangherato riferimento al numero di unità immobiliari (l'unico in tutta la disciplina condominiale) e soffermiamoci sugli aspetti più chiari.

In prima istanza non può sfuggire che la norma faccia riferimento al consiglio di condominio e non ai consiglieri di condominio. E' il consiglio, quindi, alla stregua di un organo collegiale ad essere costituito per esercitare attività consultiva e di controllo. In termini strettamente giuridici, quindi, è il consiglio che indica all'amministratore il proprio parere o esercita il controllo sul suo operato e non i singoli consiglieri.

Per far un parallelo: così come è l'assemblea a decidere che cosa fare in relazione ad un determinato argomento ed il singolo condomino non può fare altro che partecipare alla decisione esprimendo la sua opinione, allo stesso modo i consiglieri concorrono all'attività dell'organo che compongono.

Nulla vieta, naturalmente, che la delibera istitutiva del consiglio ponga in capo ai singoli specifiche competenze, ma l'attività complessivamente considerata, ossia gli atti di controllo e consultazione restano di competenza dell'organo.

In tale contesto, pertanto, si può accennare alla responsabilità dei singoli; responsabilità di natura civile che può trovare configurazione nelle ipotesi di eccesso di potere e nel caso di inadempimento rispetto alle proprie incombenze.

Si tratta, ad avviso dello scrivente, di ipotesi residuali e di difficile dimostrazione. In nessun caso, infatti, le decisioni assunte dal consiglio sono vincolanti per l'amministratore e/o per l'assemblea, né l'assenza di un'attività di controllo (es. per inattività dei consiglieri) può essere considerata – salvo ben specifiche ipotesi – causa esclusiva di un danno.

Certo, non può sottacersi che più dell'attività consultiva, l'attività di controllo può assurgere al rango di funzione preventiva rispetto a comportamenti illeciti verso il condominio da parte dell'amministratore.

Che cosa accade se sorta la necessità di convocare il consiglio, nulla è disposto in merito a ciò?

In tali casi, quindi, chi vorrà dimostrare la responsabilità del consiglio (ergo delle persone che lo componevano al momento dei fatti) deve essere in grado di dimostrare che un determinato mancato controllo ha concorso a causare un danno che si sarebbe potuto evitare o quanto meno tentar di evitare con un corretto funzionamento del consiglio.

Ipotesi che rappresentano, come si suole dire, più casi di scuola che fattispecie comunemente al vaglio degli addetti ai lavori.

Partecipazione per delega al consiglio di condominio

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