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Non si può estendere l'area del posto auto privato

Gli altri condomini hanno infatti diritto di poter utilizzare la restante superficie del cortile come spazio di manovra per i propri veicoli.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Non si può estendere la superficie del posto auto riservato nel cortile a danno dello spazio di manovra comune a tutti i condomini. Una tale condotta viola infatti l'art. 1102 c.c., modificando di fatto la destinazione del bene comune e rendendone impossibile il pari uso da parte degli altri comproprietari. Questo il contenuto della recente sentenza del Tribunale di Torino n. 683 del 16 febbraio 2023.

Fatto e decisione

Nella specie due condomini, premesso di essere proprietari di un posto auto ciascuno all'interno del cortile condominiale, avevano citato un giudizio il proprietario di un altro posto auto, sostenendo che quest'ultimo, nel contrassegnare con strisce gialle la predetta area, aveva in realtà occupato una parte dello spazio di manovra riservato ai veicoli.

Per questo motivo gli attori chiedevano la condanna del convenuto alla rimozione delle strisce gialle insistenti sul predetto spazio di manovra, in modo da lasciarlo libero e comodamente utilizzabile da parte di tutti.

Il convenuto si era difeso sostenendo di avere apposto le strisce seguendo Le dimensioni e l'ubicazione dei lotti di proprietà che gli risultavano dalla documentazione in suo possesso.

Nel corso del giudizio era stata quindi autorizzata una consulenza tecnica d'ufficio volta a individuare il corretto posizionamento del posto auto di proprietà del condominio convenuto e, quindi, per differenza dell'area comune di manovra. All'esito della consulenza era quindi risultato un effettivo sconfinamento del predetto posto auto.

Il Tribunale di Torino, nell'accogliere la domanda dei due condomini, ha quindi ritenuto che all'esito del processo fosse stata raggiunta la prova dell'illegittimo utilizzo esclusivo da parte del condomino convenuto di una porzione del cortile comune destinato ad area di manovra con modalità tali da impedire agli altri comproprietari, e in particolare ai due attori, di farne parimenti uso. il giudice piemontese ha fatto naturalmente riferimento all'articolo 1102 del Codice Civile, riferibile al condominio degli edifici per il noto richiamo contenuto nell'articolo 1139 c.c., il quale vieta al singolo partecipante alla comunione di attrarre la cosa comune nell'orbita della propria disponibilità esclusiva mediante un uso particolare e l'occupazione totale e stabile, sottraendolo in tal modo alle possibilità di godimento attuali e future degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della quota su tutta la cosa.

Nel caso concreto era risultato dalla CTU che il condomino convenuto, nel delimitare il proprio posto auto con delle strisce, aveva sconfinato per 153 cm nell'area di manovra comune e ne aveva quindi alterato la destinazione, attraendola nell'orbita della propria esclusiva disponibilità.

Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale di Torino si iscrive nell'orbita della ormai tradizionale interpretazione dell'art. 1102 c.c., norma elastica che nel corso del tempo ha dato ai giudici la possibilità di superare il concetto statico di bene comune e ampliarne quindi le possibilità di utilizzo, anche nell'interesse di un solo comproprietario.

Occorre però ricordare che l'osservanza dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. richiede il rispetto di una duplice condizione.

Da una parte non devono essere realizzate modificazioni del bene comune (nel senso che il condomino non può da solo stabilire né alterare la destinazione originaria della cosa comune). Dall'altro deve essere rispettato il pari godimento degli altri condomini.

A rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra prescrizione (si vedano Cass. civ., 24 agosto 2012, n. 14633; Cass. civ., 21 settembre 2011, n. 19205), pur essendo consolidato l'orientamento per cui tra i due limiti, quello che concerne il divieto di alterazione della destinazione è considerato in posizione di preminenza, potendosi salvaguardare gli interessi degli altri condomini solo col rispetto della destinazione impressa alla cosa comune.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 16 febbraio 2023 n. 683
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