L'incidente subito dal pedone, che inciampa e cade per colpa di una buca o un dislivello della strada, non è inconsueto. È altrettanto frequente che, in una circostanza del genere, il malcapitato passante si faccia molto male. Ebbene, se ciò dovesse accadere, la pretesa risarcitoria verso il responsabile, custode della cosa da cui è derivato il danno, sarebbe molto probabile.
È quanto, infatti, capitato nella lunga vicenda giudiziaria appena culminata con la recente sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 408 del 10 maggio 2023. Nell'occasione, però, la caduta era avvenuta per la cattiva manutenzione di un marciapiede antistante un condominio. Sono stati quindi, necessari, due gradi di giudizio per dirimere la lite.
Approfondiamo meglio, perciò, il caso concreto.
Responsabilità per incidenti su marciapiede condominiale: analisi del caso
Nel lontano giugno del 2007, un pedone, che stava percorrendo un marciapiede antistante un fabbricato, cadeva in un tombino, maltenuto, ivi presente, subendo delle lesioni. Per questo motivo, citava in giudizio il condominio per danni, ritenendolo proprietario, custode, e responsabile dell'anzidetto marciapiede.
La predetta azione legale, ritualmente incardinata dinanzi al competente Giudice di Pace di Agropoli non aveva, però, esito positivo. Con una sentenza del giugno del 2012, l'ufficio de quo, infatti, non riteneva meritevole di accoglimento la domanda in quanto era stata indirizzata al soggetto sbagliato.
Per il magistrato campano, la citazione doveva essere rivolta al Comune e non al condominio, per quanto questi potesse essere o meno il proprietario del marciapiede.
All'ente pubblico, quindi, spettava il compito di mantenere e gestire la strada pubblica, ivi comprese le aree limitrofe alla medesima. Solo questi, perciò, era il custode responsabile del bene in discussione.
In ragione di tale verdetto, la parte soccombente proponeva appello dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. Per l'appellante, la responsabilità dei fatti apparteneva al proprietario del marciapiede, cioè al condominio, e a nessun'altro. Ebbene, tanta insistenza non ha prodotto l'effetto sperato.
L'ufficio in questione, dopo aver appurato che l'area antistante al fabbricato in esame era, in realtà, ancora di proprietà del costruttore dell'edificio, ha comunque precisato che, in ogni caso, l'ente custode del marciapiede era il Comune.
Il Tribunale di Vallo della Lucania ha quindi ricordato il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'amministrazione comunale ha l'obbligo di garantire che la circolazione dei pedoni debba avvenire in condizioni di sicurezza non solo sulla strada di cui è proprietaria, ma anche sulle aree limitrofe alla medesima "L'amministrazione comunale ha, quindi, il dovere di garantire la circolazione di veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza non solo sulla strada di cui è proprietaria, ma anche sulle aree limitrofe alla via pubblica poiché è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi dell'intera area consenta il transito in totale sicurezza (ex multis Cass. n. 6141/2018)".
Il rigetto della domanda risarcitoria, per il difetto di legittimazione del condominio citato in giudizio, è stato, perciò, inevitabile anche in sede di appello.
Conclusioni sulla custodia e responsabilità del marciapiede pubblico
In genere, l'obbligo di custodire e mantenere un bene inanimato e di evitare che dal medesimo possano derivare danni a terzi è attribuito al proprietario del bene. Il condominio, perciò, deve risarcire il titolare dell'appartamento invaso dalle infiltrazioni provenienti da una condotta comune.
Oppure, il proprietario di una villetta risponde dei danni provocati dai calcinacci distaccatisi dal cornicione e caduti su una vettura sottostante.
Nel caso in commento, però, la natura privata del bene, nello specifico un marciapiede, è del tutto irrilevante. Si tratta, infatti, di un luogo la cui custodia e responsabilità appartiene all'ente titolare della limitrofa area pubblica. Solo, perciò, questo soggetto risponde dei danni dovuti alla cattiva manutenzione del marciapiede e non il condominio, sebbene questi sia antistante e proprietario della cosa.
Sotto questo aspetto, perciò, la decisione in commento appare ineccepibile. Essa rientra nel solco di quelle decisioni che giungono alla medesima conclusione "è difatti principio consolidato della Suprema Corte (si veda da ultimo Cass. Sez. 3 sentenza n.16226 del 3 agosto 2005) secondo il quale, gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni… ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento (arg. Cass. n. 4533/93; n. 203/2002; n. 1057712002) (Trib. Bari 9 maggio 2011 n. 1584)".
Non vi era, dunque, alcun motivo per accogliere la tesi contraria sostenuta dall'appellante.