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Caduta sul marciapiede antistante a passo carrabile concesso dal Comune al Condominio, individuazione del soggetto responsabile e requisiti per il riconoscimento dell'insidia e del conseguente danno

Regolamento comunale inerente la tassa per occupazione spazi pubblici e obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., sussistenza della insidia non prevedibile.
Avv. Laura Cecchini 
17 Gen, 2023

Sovente ci siamo occupati di fattispecie che interessano il riconoscimento o meno della responsabilità del Condominio a fronte della domanda di risarcimento danni per lesioni occorse a seguito di caduta su una parte comune mediante una disamina attenta dei profili giuridici rapportati alla situazione concreta e, in particolare, alla condizione dei luoghi.

La vertenza posta all'attenzione del Tribunale di Isernia (sentenza n. 337 del 28 dicembre 2022) affronta un caso peculiare in cui la caduta di una persona, oggetto della conseguente pretesa risarcitoria promossa, è intervenuta sul marciapiede antistante il passo carrabile concesso dal Comune a servizio di tre condomini.

Prima di esaminare e richiamare la normativa e la Giurisprudenza in materia e procedere alla esegesi delle circostanze concrete, appare doveroso individuare il legittimato passivo, ovvero il soggetto a cui può essere imputata la responsabilità della manutenzione del marciapiede.

Al contempo, è utile ricordare che, per quanto attiene alla analisi dello stato dei luoghi al momento del sinistro e la valutazione in merito alla sussistenza o meno di una insidia e la prova del nesso di causa tra quest'ultima e la lesione riportata, non possiamo prescindere dalle risultanze della istruttoria espletata nel corso del giudizio.

Sotto tale aspetto, assumono certa rilevanza le prove testimoniali, eventuale documentazione fotografica, che attesti la presenza o meno di un pericolo non opportunamente segnalato con cartelli o transenne, l'esperimento di una consulenza tecnica sulla esistenza e quantificazione dei danni e la loro correlazione con l'evento.

Caduta sul marciapiede: responsabilità del Comune e dei condomini

La causa trae la sua origine dalla domanda introdotta avanti al Tribunale mediante la quale l'attrice ha chiesto la condanna del Comune alla refusione dei danni e delle spese mediche sostenute per le lesioni riportate a seguito della rovinosa caduta sul marciapiede posto innanzi ad un passo carrabile a causa di mattonelle disconnesse.

Costituitosi in giudizio il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva all'uopo rilevando che il tratto di marciapiede de quo è prospiciente il passo carrabile concesso a servizio di tre condomini richiamando il regolamento comunale in materia di tassa per occupazione del suolo ed aree pubbliche in ragione del quale è il concessionario, nell'ipotesi, i condomini, a rispondere dei danni cagionati per danno imputabili a difetto di manutenzione.

Di conseguenza, il Comune ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in manleva, i tre condomini.

Parimenti, i condomini si sono costituiti chiedendo, a loro volta, la chiamata in garanzia delle rispettive assicurazioni.

Il Comune ed i condomini terzi chiamati, chiedevano il rigetto della domanda attorea e le compagnie, ulteriormente, eccepivano la mancata copertura della polizza, il mancato rispetto delle condizioni e la prescrizione del diritto.

All'esito dell'istruttoria, con espresso riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni, nonché dalle indagini e conclusioni riportate nella consulenza medico legale, è risultata dimostrata la presenza di una insidia e la correlata domanda di risarcimento secondo la quantificazione della CTU.

Individuazione del soggetto responsabile

In primo luogo, è confacente premettere che, nella fattispecie de qua, il Comune è stato convenuto in giudizio quale proprietario del marciapiede, individuando nello stesso il soggetto ritenuto responsabile della manutenzione.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta, è emersa la fondatezza della censura mossa dal Comune in ragione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel regolamento citato, in virtù delle quali non è tenuto alla manutenzione delle aree e/o spazi che interessano le concessioni di passo carrabile, essendovi onerati unicamente i concessionari, ovvero nel caso, i tre condomini, nella veste di custodi.

Passo carrabile, le sentenze in materia

Sul tema, si segnala altra sentenza della Giurisprudenza di merito (Tribunale sez. III - Bari, 07/01/2019, n. 48) che conferma la responsabilità del condominio, quale custode, per i danni ai passanti in conseguenza dell'omessa manutenzione del marciapiede su cui si apre il passo carrabile concesso a suo servizio, nella quale è stata ritenuta sussistente la responsabilità concorrente del Comune per omessa vigilanza sul concessionario.

Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

Posto ciò, trattandosi di danno cagionato da bene statico (mattonella), si configura, dunque, la responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in aderenza al quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

In rispondenza al dettato normativo citato, il custode ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione per cui qualora vi siano un danno o pregiudizio a terzi dai beni in sua custodia, ne risponde a meno che non dimostri il caso fortuito.

Tale responsabilità, di natura oggettiva, risiede nel mero rapporto di custodia, per il possesso o potere sulla cosa e per la disponibilità conseguente.

Pertanto, colui che pretende il risarcimento ha l'onere di dimostrare la presenza di una insidia sulla cosa, non evitabile, né prevedibile secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia ed il nesso di casualità tra la cosa e l'evento che ha provocato il danno.

A conforto, un'altra recente sentenza della Giurisprudenza di merito che recepisce i principi ormai consolidati in materia, la quale afferma che «L'onere probatorio comporta, a carico del danneggiato, la prova del rapporto di custodia e della derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato» (Tribunale sez. II - Taranto, 17/03/2022, n. 687).

Ebbene, le prove testimoniali assunte hanno avvalorato la tesi attorea, confermando che le mattonelle afferenti alla pavimentazione del marciapiede posta avanti passo carrabile non erano fissate a terra per cui mettendo il piede era plausibile la ricostruzione della dinamica operata da parte attrice, secondo cui era caduta essendosi ivi incastrato il tacco della scarpa (peraltro basso e quadrato).

Non vi è dubbio sulla attendibilità della suddetta dichiarazione, resa da un teste estraneo ai fatti e presente al momento del sinistro, con la quale è stato provato che la caduta è intervenuta a causa della condizione di instabilità delle mattonelle e, altresì, che tale situazione non era percettibile in assenza di segnalazione, per cui non può ravvisarsi una imprudenza del danneggiato.

Parimenti, non vi è dubbio che la condizione potenzialmente lesiva delle mattonelle sia ravvisabile per il fatto di non essere fissate a terra, realizzando così una insidia e, per l'effetto, un pericolo occulto per l'utente.

Il Tribunale ha accolto la domanda, relativamente a quanto accertato nella CTU medico-legale resa, condannando il Comune al pagamento dei danni, in quanto proprietario del marciapiede, all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa nei confronti dei tre condomini in virtù delle norme dettate dal regolamento e, sempre e comunque, riconoscendo in favore di quest'ultimi il diritto ad essere rilevati indenni dalle rispettive assicurazioni chiamate in causa.

Sentenza
Scarica Trib. Isernia 28 dicembre 2022 n. 337
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