Il direttore dei lavori di un cantiere privato si vedeva notificare dal Comune un'ordinanza di demolizione di alcune opere di ristrutturazione abusive (volume tecnico per serra captante e ampliamento di una finestra) con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 €.
Il tecnico impugnava il provvedimento presso il Tar rilevando, in primo luogo, che il responsabile dell'abuso era il proprietario del fabbricato; inoltre evidenziava, tra l'altro, che la notifica dell'atto impugnato era avvenuta tramite pec, sistema che non garantiva la piena prova della sua effettiva consegna.
Il Tar ha respinto il ricorso e, conseguentemente, la questione passava al Consiglio di Stato.
Il direttore lavori criticava la sentenza di primo grado perché non aveva considerato che, una volta appreso delle continue irregolarità realizzate dal committente, aveva interrotto con il proprietario ogni tipo di rapporto d'ordine professionale; di conseguenza ribadiva che era del tutto estraneo agli abusi contestati.
Il Consiglio di Stato ha dato ancora torto al direttore lavori.
I giudici di secondo grado ha ricordato che il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico Edilizia) ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo (C.d.S, sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6230).
Il direttore lavori non è riuscito a dimostrare di aver interrotto ogni tipo di rapporto d'ordine professionale col proprietario, limitandosi ad addossare genericamente ogni responsabilità al proprietario.
Si ricorda che è già stato affermato come il direttore dei lavori sia penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (Cass. pen. 13 luglio 2017, n. 46477).
I giudici supremi hanno ricordato che il direttore dei lavori non è esonerato dalla responsabilità penale degli illeciti edilizi per il solo fatto di aver rinunciato all'incarico; il tecnico deve spiegare chiaramente che il motivo delle dimissioni sono i disaccordi con il committente e, quindi, denunciarlo.