Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115800 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Rifacimento del tetto nel condominio parziale: la votazione in assemblea e la ripartizione delle spese

Manutenzione tetto in condominio parziale. Come ripartire le spese.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Rifacimento del tetto in condominio e riparto delle spese, i principi generali

Il tetto, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è parte dell'edificio da considerarsi comune. D'altronde al di là della specificazione codicistica è evidente che la sua funzione di copertura dello stabile condominiale non possa non portare ad una simile conclusione. La ripartizione delle spese di conservazione di questa parte comune deve osservare il criterio indicato dal primo comma dell'art. 1123 c.c. (millesimi di proprietà).

Solamente l'atto d'acquisto (o, in casi eccezionali, la particolare conformazione dello stabile che lo rende utile ad una sola unità immobiliare) può escludere la condominialità del tetto riservandone la proprietà ad uno o più condomini.

In questi casi, tuttavia, restando invariata la funzione di copertura, le spese andranno comunque ripartite tra tutti condomini, salvo diversa pattuizione.

Il riferimento normativo è l'art. 1126 c.c. relativo ai lastrici ma applicabile analogicamente anche per ciò che concerne il tetto.

Rifacimento del tetto in proprietà esclusiva e riparto delle spese

Sul punto non vi sono dubbi in giurisprudenza; in particolare nell'ultima pronuncia di merito relativa ad una simile fattispecie ha affermato che "allorquando il tetto di un edificio in condominio è di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, le spese di manutenzione del tetto stesso possono ripartirsi tra tutti i condomini con i criteri di cui all'art. 1126 c.c., come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo, salvo il caso in cui le dette spese siano poste a carico del proprietario esclusivo del tetto in base a una specifica ed espressa pattuizione".

Rifacimento del tetto costituito da due corpi distinti: devono essere convocati solo i condomini sottostanti

D'altra parte, si prosegue nella sentenza, il fatto che una persona si sia riservata la proprietà del tetto non può lasciare desumere, di per se solo, che egli"abbia inteso assicurare la copertura ai proprietari delle unità immobiliari sottostanti, con esonero dei medesimi da ogni concorso nelle spese di manutenzione del tetto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1985, n. 532; Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1961, n. 1338)" (così Trib. Salerno 17 aprile 2008).

Rifacimento del tetto in condominio parziale, le decisioni

Può anche accadere che il tetto serva da copertura ad una sola parte dell'edificio. In questo caso la norma di riferimento è l'art. 1123, terzo comma, c.c. a mente del quale "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".

L'oggetto dell'intervento normativo in questo caso è la ripartizione delle spese ma la giurisprudenza ha specificato chiaramente che il c.d. condominio parziale fa si che, salvo diversa disposizione degli atti d'acquisto, anche la proprietà dei beni utili ad una sola parte dei condomini e quindi le decisioni e le relative responsabilità sono a carico esclusivo dei medesimi (cfr. Cass. n. 8066/05).

Rispetto a questa particolare sotto tipologia di condominio, la Cassazione in più occasioni ha avuto modo di specificare che le conseguenze operative dell'esistenza del condominio parziale sono numerose ed evidenti.

In primis specifica la Corte, la differente attribuzione della titolarità dei beni riverbera i propri effetti in relazione a quanto attiene alla gestione ed imputazione delle spese.

Spese del tetto in condominio parziale

"Relativamente alle cose, ai vizi ed agli impianti, dei quali non hanno la titolarità, per i partecipanti al gruppo non si pongono questioni di gestione e di obbligazioni di contribuire alle spese.

In particolare, non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni, che della delibera formano oggetto e non sorge l'obbligazione di contribuire alle spese" (Cass. 27 settembre 1994 n. 7885).

Rifacimento del tetto in condominio parziale, il riparto delle spese

Il tetto, è ovvio, non fa eccezione a questa regola.

Nel caso di tetto in condominio parziale, pertanto, è possibile affermare quanto segue: le decisioni circa la manutenzione di questo bene comune sono adottate, con le maggioranze previste dalla legge, dai soli condomini che da quella parte traggono utilità. Nel caso d'assenza di tabelle "parziali" sarà necessario riparametrare quelle generali con riferimento ai soli proprietari della cosa oggetto della decisione.

Le spese, naturalmente, saranno a loro totale carico dei condomini proprietari ai sensi dell'art. 1123 c.c. o, se ricorresse il caso, ai sensi dell'art. 1126 c.c.

Ove non esistano tabelle millesimali ad hoc è utile ricordare che sia per l'assemblea parziale, sia per il riparto delle spese, attraverso una semplice operazione di riparametrazione dei millesimi degli interessati si potrà ottenere una tabella specificamente riguardante quell'intervento, tanto in relazione al computo delle maggioranze, quanto ai fini del riparto delle spese.

Il tetto dell'edificio. Condominialità, proprietà esclusiva e riflessi in materia di ripartizione delle spese.

Commenta la notizia, interagisci...
Marco
Marco 15-09-2015 22:46:15

Abito in un appartamento al PT di una palazzina a due piani di 8 unita I proprietari di appartamenti al primo piano hanno anche ad uso esclusivo la mansarda che prende luce da 4 lucernari per ogni appartamento Visto che dobbiamo ripristinare il tetto perche non è stata messa la quaina nel preventivo fatto dalla ditta cè la voce smontaggio e rimontaggio lucernari vorrei sapere se io e gli altri 4 al PT dobbiamo partecipare a questa spesa penso di no visto che non usufriamo della mansarda Lamministratore invece dice di si Chi ha ragione cosa dice la legge in merito?

rispondi
Giorgio Pinto
Giorgio Pinto 28-10-2015 12:02:39

Nel caso di box auto sottostanti costituenti condominio tra loro come si dividono spese per rifacimento lastrico solare? Detti box ne sarebbero esclusi? .grazie.

rispondi
Pietro Pulizzotto
Pietro Pulizzotto 28-02-2016 14:44:17

abito in una villetta bifamiliare la mia famiglia al piano terra e l'altra famiglia al primo piano e l'altra famiglia è proprietaria dell'area Nel 2001 è stato fatto un terrazzo al posto del tetto, nel 2013 visto che c'erano delle perdenze nell'appartamento al primo piano, è stata realizzato una copertura ed è stato chiesto a noi di partecipare alle spese per il nostro spettante 1/3, io ho risposto che potevano solo partecipare alla manutenzione del tetto in quanto la mansarda è rimasta sempre a loro uso esclusivo e il sottotetto è sfruttabile in quanto parte dai lati per un metro e arriva alla parte centrale per 3 metri, se possibile gradirei una risposta da un esperto per chiarire la situazione, grazie anticipate,

rispondi
Sara
Sara 04-10-2017 23:55:21

Buonasera,
abito in un condominio con 5 famiglie e io sono all'ultimo piano con 2 camere nel sotto tetto.
Da un po' di tempo piove in entrambe le camere e in accordo con l'amministratore ho fatto fare alcuni preventivi per sistemare il problema che risulta essere molto costoso.
L'amministratore mi ha detto che le spese sono da ripartire tra i condomini ma loro possono rifiutarsi di accettare: è necessaria la maggioranza per procedere con i lavori. È possibile? Se non vengono approvati questi lavori dovrò tenere il tetto danneggiato oppure accollarmi io tutte le spese?
Grazie

rispondi
Alessandro
Alessandro 04-12-2021 09:02:28

Salve Sara, mi trovo nella stessa situazione. Il tetto sulla mia testa perde. Se la maggioranza non delibera l’impermeabilizzazione generale del tetto completo (anche la parte soprastante gli altri immobili), sarò costretto a intervenire in maniera individuale sulla parte che mi riguarda solamente. In questo caso, la spesa come si deve ripartire? Come avete risolto il problema nel vostro caso?
Grazie e buona giornata

rispondi
Sara
Sara 04-12-2021 12:00:50

@Alessandro: Buongiorno Alessandro, abbiamo fatto fare un intervento sul tetto dividendo le spese tra i condomini che hanno accettato (non si trattava di un importo così elevato) e ho fatto la manutenzione dei velux totalmente a mio carico.

In questo modo abbiamo risolto finalmente il problema.

Non so dirle come avremmo fatto se i condomini non avessero accettato.

Buona giornata

rispondi
Gianni
Gianni 20-05-2022 11:40:36

@Sara: Mi risulta strano leggere Alessandro e leggere Te ! Nel caso di tetto di "proprietà condominiale,, il detentore del "bene,, (art 2051 cc ) è l'amm. di cond. PERTANTO questi deve intervenire immediatamente una volta investito del problema (art 1130 c. 4 C.C.) per ripristinare lo stato dei luoghi, quindi la ripartizione delle spese sui SOLI effettivi utilizzatori(in verticale ) di tale tetto.
Altra cosa sono gli interventi da decidere di far effettuare e quindi deliberare a maggioranza.
INFORMATVI

rispondi
Francesco Franzese
Francesco Franzese 30-09-2019 16:09:58

Abito in una palazzina di tre piani più mansarda si deve sistemare il tetto piu la sostituzione dei lucernai in che misura viene ripartita la spesa,e per la sostituzione dei lucernai in che modo viene ripartita la spesa?
Ripeto garage tre piani più mansarda.
Grazie

rispondi
Avv. Alessandro Gallucci
Avv. Alessandro Gallucci 02-10-2019 10:13:46

@Francesco: se il tetto, come mi pare di capire, è in proprietà comune, le spese per il suo rifacimento sono a carico di tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà. Quanto ai lucernari: se servono a dare luce ed aria alle mansarde e queste sono in proprietà esclusiva, allora la spesa andrà sostenuta dai rispettivi proprietari delle mansarde, senza che l'assemblea possa dir nulla in merito alle opere da eseguire.

**Leggi il mio best seller

L'amministratore di condominio L'amministratore di condominio:
il controllo del suo operato, tutti gli strumenti a disposizione

rispondi
Massimo Ruotolo
Massimo Ruotolo 16-09-2020 21:13:13

Sono proprietario di un appartamento di un condominio composto da 9 appartamenti su tre piani con scala unica. Il lastrico solare è di proprietà esclusiva del costruttore che se lo è riservato a suo tempo, ora bisogna rifare una parte del lastrico che corrisponde esattamente ad una delle colonne degli appartamenti. Fermo restando che un terzo va a carico del proprietario, i restanti due terzi devono essere divisi tra tutti i condomini o solo tra quelli sottostanti la parte da rifare?

rispondi
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento