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Contratto preliminare stipulato in assenza di certificazione urbanistica: quali conseguenze?

Mancata stipula del contratto e diritto di recesso. La sorte della caparra versata.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Nella compravendita di immobili accade molto spesso che le parti, nelle more del procedimento amministrativo avviato per ottenere la certificazione urbanistica, decidano di concludere un contratto preliminare rinviando la stipula del rogito al momento dell'effettivo conseguimento da parte del promittente venditore della certificazione.

Ma può accadere che, pur avendo ottenuto tale certificazione, il promissario acquirente si rifiuti di stipulare il contratto definitivo.

In tal caso è legittimo il diritto di recesso, con contestuale richiesta di trattenere la caparra versata, esercitato dal promittente venditore? E quale valore ha il diritto di recesso esercitato successivamente anche dal promissario acquirente?

Il Tribunale di Bologna affronta proprio tali tematiche ed offre lo spunto per soffermarsi brevemente sui seguenti argomenti:

  1. contratto preliminare stipulato in assenza di certificazione urbanistica;
  2. diritto di recesso esercitato dalla parte adempiente con contestuale ritenzione della caparra;

Contratto preliminare e certificazione urbanistica. L'articolata e complessa disciplina della compravendita immobiliare deve necessariamente confrontarsi con il rispetto delle norme in materia edilizia e urbanistica.

A tal riguardo è d'obbligo ricordare che diverse norme previste dalla legge n. 47 del 1985, attualmente trasfuse nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), impongono di allegare alla compravendita di un immobile il certificato di destinazione urbanistica e la dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia o in sanatoria.

Riguardo al rispetto di tale regola anche nei contratti preliminari di vendite immobiliari la giurisprudenza è divisa.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Bologna Sentenza n. 3143 del 22-12- 2016
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