Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Lettera esonero responsabilità danni del condòmino

Lettera di esonero da responsabilità, quando ha senso?
Avv. Alessandro Gallucci 

Il fatto che un condòmino mandi all'amministratore ovvero ad un suo vicino una lettera che lo esoneri da responsabilità per il caso di danni è sufficiente per metterlo al riparo da conseguenze dannose?

Non è raro, nel sentire comune, che qualcuno affermi qualcosa del genere "ho mandato una lettera per esonerarmi da responsabilità; non m'interessa che succede, tanto io sono tranquillo perché ho scritto!".

Davvero una semplice missiva può avere il potere di esonerare dalla responsabilità per danni un condòmino, ma più in generale chiunque scriva?

La questione va valutata caso per caso, ma difficilmente delle semplici parole possono avere questo potere.

Lettera esonero responsabilità danni e cartello attenti al cane

Partiamo dall'esempio di uno scritto che nel sentire comune lascia dormire sogni tranquilli: il cartello "Attenti al cane".

Chi lo appone è sicuro che basta quello per mettere in guardia chi s'avvicina con conseguente esonero da responsabilità; ebbene non è così, o almeno non lo è secondo la Corte di Cassazione.

In una sentenza resa nel gennaio 2017 gli ermellini hanno avuto modo di affermare che «in tema di danni provocati da animali il cartello all'ingresso della villetta non salva il proprietario dell'animale, atteso che egli deve comunque provvedere ad una adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone. (Nella specie, la persona offesa indossando il casco e la divisa di portalettere, era giunto con la moto davanti al cancello aperto di casa dell'imputato e, sebbene invitato a non entrare e a fermarsi, aveva percorso il viale che conduceva alla villa con il braccio proteso in avanti per porgere una busta, ed era stato aggredito dal cane che era sfuggito alla presa della padrona)». (Cass. 13 gennaio 2017 n. 17133, in Diritto & Giustizia 2017, 6 aprile)

Questo è un caso in cui una lettera, o meglio un cartello non serve a esonerare da responsabilità. Ciò vale nei contesti aperti, cioè di abitazioni prospicenti la pubblica via o chiusi, quali possono essere villette a schiera in un comprensorio residenziale recintato.

Lettera esonero responsabilità danni e infiltrazioni

Sicuramente nessun effetto d'esonero da responsabilità per danni può avere la lettera del condòmino che scrivendo all'amministratore o ai suoi vicini ritiene d'aver fatto quel che poteva in relazione a proprie responsabilità per infiltrazioni. L'esonero, quanto meno, non può essere considerato automatico.

L'esemplificazione mediante dei casi concreti ci può essere certamente d'aiuto per chiarire questo aspetto di portata generale.

Prendiamo spunto dalla lettera di esonero da responsabilità siglata dal condòmino in relazione a danni che potrebbero provenire da parti comuni. Scrivere all'amministratore per segnalare un pericolo e chiedere l'intervento, specificando che averlo segnalato equivale a liberarsi da responsabilità non ha alcun senso.

Magari questa lettera, nell'ambito dei rapporti con l'amministratore può far emergere una scarsa diligenza di quest'ultimo, ma non di certo un esonero da una corresponsabilità per i danni che il condominio sarà poi tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., cioè a titolo di responsabilità per danni da cose in custodia), ad un terzo ovvero ad altro condòmino.

L'amministratore non transenna le zone pericolanti? Condannato.

Motivo? I condòmini sono custodi dei beni e nei casi d'urgenza possono sempre intervenire di propria iniziativa (art. 1134 c.c.).

Allo stesso modo la lettera di esonero da responsabilità siglata dal condòmino non ha senso in relazione a beni di sua esclusiva proprietà anche nella misura in cui gli stessi attraversino proprietà altrui.

Scrivere qualcosa del genere «se non mi fai entrare nella tua proprietà ogni conseguenza dannosa derivante dai miei tubi ricadrà su di te», non basta per avere l'assoluta certezza che gli eventuali danni non debbano essere risarciti.

Esistono i provvedimenti d'urgenza e non richiederli può essere elemento che non consente l'esonero da responsabilità.

Sintetizzando: la lettera di esonero da responsabilità può avere senso nella misura in cui essa serva a sottolineare che chi l'ha scritta ha fatto tutto quanto in proprio potere per evitare danni, insomma che quelli che potrebbero derivare altro non sarebbero che conseguenze d'imprudenze altrui.

Scrivere, però, non basta a scongiurare responsabilità se sussistono pericoli o rischi addebitabili allo scrivente ed eliminabili.

Lettera esonero responsabilità danni e appalto (eligendo e vigilando)

Se un condòmino fa eseguire lavori nel suo appartamento, la responsabilità per i danni derivanti dall'impresa non è necessariamente ricadente solo su di essa. Scrivere agli altri condòmini o più in generale ai vicini che per i danni risponde solamente la ditta, ha un valore se e solamente se questa è effettivamente divenuta l'unica custode del cantiere e se al committente non è rimproverabile d'aver scelto una ditta incompetente o di non avere sufficientemente vigilato su di essa.

Insomma accertamenti che sicuramente non possono essere esclusi dalla semplice lettera di esonero da responsabilità.

Responsabilità obiettiva in capo al custode per danni da cose in custodia

  1. in evidenza

Dello stesso argomento