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Danni da cose in custodia e responsabilità obiettiva, ma fino a che punto

Responsabilità obiettiva in capo al custode per danni da cose in custodia.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. si è soliti sentire affermare che la norma preveda un'ipotesi di responsabilità obiettiva in capo al custode.

Il custode, è utile ricordarlo, è quel soggetto cui la legge riconosce un potere di signoria sulla cosa: il proprietario e per certi versi l'usufruttuario e il conduttore sono custodi.

Con la locuzione responsabilità oggettiva (o obiettiva) si fa riferimento ad ipotesi di imputazione della responsabilità delle conseguenze di un evento ad un soggetto, senza che esso abbia alcuna colpa, ma solamente in ragione del ruolo che riveste.

La regola generale in tema di responsabilità per danno extracontrattuale (detta anche responsabilità aquiliana) è quella che vuole un coinvolgimento di chi ha commesso il fatto quanto meno a titolo di colpa, ossia con negligenza, imprudenza o imperizia.

Nel caso di danno ex art. 2051 c.c. non solo il fatto dannoso proviene da una cosa, ma il suo custode viene chiamato a risponderne per il solo fatto di ricoprire tale veste.

Tipico esempio del danno da cose in custodia è il danno da infiltrazioni di cui, ahinoi, le cronache giudiziarie condominiali sono piene. In questo contesto, a dire il vero, per l'avvocato del danneggiato la causa “è una pacchia”. Di fronte ad una responsabilità di tipo obiettivo, infatti, il danneggiante, salvo casi eccezionali, farebbe sempre bene a trattare e pagare.

Danni da infiltrazioni da parti comuni, perché sono responsabili tutti i condòmini in solido?

Possibile, qualcuno di voi si chiederà, che non esistono vie d'uscita per andare esenti da responsabilità? In effetti quei casi eccezionali di cui si diceva poc'anzi rappresentano un'ipotesi di esonero da responsabilità per il custode; in termini tecnico-giuridici parliamo di caso fortuito, ossia di un evento imprevedibile che può consistere anche nel comportamento del danneggiato (cado su un pavimento bagnato e mi faccio male per mia imprudenza perché il fatto che fosse bagnato era ben segnalato).

Non solo: per affermare la responsabilità del custode non è solamente necessario che sia avvenuto un fatto dannoso derivante da una sua cosa, ma è indispensabile che il danneggiato ne dia prova.

In tal senso, di recente, la Cassazione ha avuto modo di affermare che se è vero che nel caso di danno ex art. 2051 c.c. spetta al custode la prova del caso fortuito è altrettanto vero che “la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (Cass. ord. 3 febbraio 2015 n. 1896).

Per dirla con un esempio: chi ha subito un danno da infiltrazioni dev'essere in grado di dimostrare in giudizio che quel danno provenga da una parte comune, altrimenti meglio che si attrezzi prima di iniziare una causa che possa raggiungere l'effetto paradossale della beffa dopo in danno. Specie in caso di infiltrazioni non è affatto raro che non sia semplice individuare la provenienza del danno.

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