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Niente rimborso per le spese ordinarie sostenute dal comodatario

Le spese ordinarie sostenute dal comodatario non possono essere rimborsate.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Il padre concede in comodato il suo appartamento alla figlia ed al compagno di lei perché lo utilizzino anche in un prospettiva di matrimonio o, quanto meno, di duratura convivenza. Finito bruscamente il rapporto sentimentale, però, l'ex convivente decide di agire per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile.

È legittima una simile richiesta? No, secondo la Corte di Cassazione, che si è pronunciata sulla vicenda con la sentenza n. 13339 depositata il 30 giugno 2015.

Il rimborso è possibile solo per le spese straordinarie di conservazione dell'immobile. L'art. 1808 c.c. esclude chiaramente il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (primo comma), prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (secondo comma).

Esclusa dunque la possibilità di ottenere la ripetizione (neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo) per gli esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione.

Niente rimborso per interventi ordinari. Richiamando i propri precedenti in materia, la suprema Corte ricorda che:"Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

Ne consegue che se - come nel caso in esame - un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza famigliare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale" (Cass. civ. n. 1216/2012).

Sulla base di tali considerazioni gli Ermellini hanno annullato la sentenza di merito che, invece, aveva erroneamente accolto la richiesta di rimborso.

La Corte d'appello aveva affermato, tra l'altro, che la mancanza di previsioni specifiche in tema di miglioramenti apportati dal comodatario consentirebbe al ricorrente di ottenere la ripetizione delle somme spese anche per altra via, cioè agendo in via sussidiaria con l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Ma la suprema Corte ha bocciato tale ragionamento. Il comodatario che si sia vista rigettata l'azione di rimborso ai sensi dell'art. 1808 c.c. non può esperire quella di illecito arricchimento.

Tale azione, infatti, costituisce l'estremo rimedio a disposizione, in mancanza di ogni altro strumento tipico previsto dalla legge; ciò si esprime dicendo che l'azione prevista dall'art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e si applica nei soli casi in cui l'ordinamento non prevede alcun rimedio specifico.

Proprio il requisito di sussidiarietà - conclude la Corte - non consente che l'azione di arricchimento senza causa possa essere utilizzata in alternativa a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreato il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte.

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Sentenza
Scarica Cassazione civile, n. 13339 del 30 giugno 2015
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