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L'installazione di una persiana nel cortile non configura turbativa del possesso.

Ecco perchè le persiane installate nel cortile non configurano una turbativa sul possesso.
Avv. Giuseppe Scordari 

Il mero ruotare sui cardini delle persiane non determinano un aggravamento della servitù di veduta

Il caso – Il ricorrente aveva proposto un ricorso per la reintegrazione dello status quo ante nell'immobile di sua proprietà a seguito dell'installazione, da parte del resistente, di due persiane sulle rispettive finestre, le quali si affacciavano e si aprivano sul cortile interno del ricorrente.

Tale comportamento, alla stregua del ricorrente, configurerebbe gli estremi della molestia, non consentendo il pacifico godimento dell'immobile, così come posseduto.

Si costituiva in giudizio il resistente, il quale sosteneva di non avere in alcun modo compromesso l'esercizio del possesso del ricorrente in quanto le due finestre, già esistenti e quindi non create ex novo, non avevano subito delle variazioni né in altezza né in larghezza.

La decisione del Tribunale – Il Giudice ha quindi espletato un'accurata istruttoria onde giungere alla decisione finale, accogliendo le doglianze presentate dal resistente. Il Giudice ha accertato infatti che i lavori relativi alle due finestre oggetto del ricorso, erano consistiti meramente nel cambio delle persiane e, quindi, le modifiche intercose riguardavano solo le rispettive aperture.

Precisamente, il Tribunale ha stabilito che, mentre prima gli infissi si aprivano verso l'interno dell'abitazione del resistente, dopo i lavori tali infissi, ossia le persiane installate, si aprivano verso l'esterno; tale circostanza, però, non è idonea a far ritenere che i lavori avessero compromesso in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso del proprietario del cortile e quindi avessero comportato una molestia al ricorrente.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice rimanda al contenuto di alcune decisioni della Suprema Corte, intercorse in materia prettamente di possesso, spoglio e turbativa, nel caso classico del fondo: in particolare, la Suprema Corte aveva affermato in diverse occasioni che “la mera mutazione dello stato di fatto non integra, di per sé sola, uno spoglio o una turbativa se non determina una privazione o menomazione del godimento del fondo dominante rispetto a quello precedentemente goduto.

Si può configurare un'ipotesi di spoglio, e quindi di privazione totale o parziale del possesso, in quanto vi sia un'apprezzabile limitazione delle facoltà inerenti il potere di fatto precedentemente esercitato sulla cosa (v. fra le altre, Cass. n. 11036/2003; 1743/2005; 8275/2011)”.

La tutela possessoria. Infatti, nel campo della tutela possessoria. Il principio generale è proprio quello che sancisce che non tutte le turbative sono idonee a rappresentare una molestia del possesso stesso, ma solo le turbative o molestia giuridicamente apprezzabili.

Secondo il giudice cassinate, quindi, non può essere la mera mutazione dello stato di fatto a integrare uno spoglio o una turbativa, ma solo quella che comporti una concreta limitazione delle facoltà inerenti il potere di fatto precedentemente esercitato sulla cosa.

Infine, il Tribunale di Cassino ha applicato un ulteriore principio giurisprudenziale enunciato dagli ermellini proprio in una fattispecie simile: “le persiane, ed in genere gli infissi di cui sono normalmente dotate le finestre, non determinano, anche quando si aprono all'esterno, un aggravamento della servitù di veduta, poiché esse, quando sono chiuse, la impediscono o la limitano, e quando sono aperte, non la rendono più penetrante; il loro ruotare sui cardini, quando non sono del tipo a tendina, non arreca poi pregiudizio al proprietario del fondo servente, salvo che il loro raggio d'azione superi la distanza di tre metri, che egli deve rispettare, per consentire, per l'appunto, l'esercizio della servitù (Cass. n. 8930/2000)”.

Nella fattispecie esaminata, quindi, le persiane non determinano, alla stregua di tale sentenza, un aggravamento della servitù di veduta, in quanto il mero ruotare sui cardini non muta il raggio di azione dell'esercizio della servitù di veduta.

Tale principio trova due eccezioni anch'esse formulate dalla Suprema Corte: non può essere applicato alle finestre del tipo "a tendina", ma ciò sicuramente non rientra nel caso esaminato in quanto le finestre sono delle persiane e, inoltre, la turbativa si può configurare solo qualora l'apertura della finestra superi la distanza di tre metri di visuale; anche tale ultima eccezione non è applicabile al caso esaminato, in quanto dalla fase istruttoria è emerso chiaramente che tale limite non era stato superato.

Il Giudice, quindi, come anticipato, ha rigettato il ricorso, in quanto le persiane installate non configuravano una turbativa sul possesso o sulla veduta del confinante. Il ricorrente, inoltre, è stato condannato altresì al pagamento delle spese di lite.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Cassino - Ordinanza del 03 aprile 2014
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