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Beppe59

Rifacimento persiane

Buonasera, non so se sto postando nella sezione corretta ma non credo che la mia domanda rientri nelle altre sezioni. Chiedo anticipatamente scusa agli admin se ho sbagliato.

 

Nei giorni scorsi i miei vicini hanno rifatto completamente le persiane in legno. Sono andati ben oltre la normale manutenzione annuale piallando, scartavetrando e chi più ne ha più ne metta, senza consultare né amminestratore né condomini. Possono farlo?

 

Inoltre, stanno convincendo un'altra proprietaria a fare lo stesso lavoro affidandolo a loro (quindi lavoro in nero). Tale lavoro viene effettuato nei loro garage situati sotto agli appartamenti causando disagio e forte rumore. Possono fare anche questo?

 

Vorrei avere delucidazioni prima di contattare l'amministratore visto che le sue risposte sono sempre frammentarie.

 

Grazie in anticipo.

E perchè avrebbero dovuto consultare l'amministratore per le persiane?

 

Per la seconda domanda, la risposta è no, non possono eseguire tali lavori nei garage.

Rimettere in ordine le persiane della propria abitazione in proprio è lecito, purchè a lavoro finito il decoro dello stabile non sia leso.

Non si può dire altrettanto eseguire un lavoro in nero, ma questo è compito delle autorità preposte, p.es. la G.d.F

Lo stesso non si può effettuare lavori rumorosi nel proprio box i quali superano la normale tollerabilità (art. 844 del Codice Civile), questo compito di controllo è demandato ai Vigili Urbani ed eventualmente ai Vigili del Fuoco per presenza di materiali i quali potrebbero essere infiammabili, nel caso avrai l'opportunità di avvisare sia la G.d.F che i V.U. ed i V.d.F.

 

ops, sono arrivato 2° - 🙂

...Tale lavoro viene effettuato nei loro garage situati sotto agli appartamenti causando disagio e forte rumore. Possono fare anche questo?...

Lo hanno fatto durante le ore di riposo notturno e/o pomeridiano (generalmente 14.00-16.00 e 20.00-08.00)?

Meno male che dovevano ristrutturare solo le persiane e non tutta casa.

Nel caso avessero voluto cambiare i pavimenti, rifare il bagno, rifare l'impianto elettrico con nuove tracce...

sicuramente non avrebbero potuto spostare l'appartamento nel garage per arrecare minore disagio.

Avreste vietato la ristrutturazione?

 

Io credo che di fronte ad eventi che non sono di tutti i giorni occorre un po' di tolleranza da parte dei condòmini ed un po' di attenzione da parte di chi fa i lavori.

In condominio ci dovete restare anche dopo la fine dei lavori.

Non vorrete stare tutti con il fucile spianato ed il primo che sbaglia muore? 😂

Condivido quanto detto da Leonardo. Vorrei fare una domanda a Beppe59: se tu dovessi fare un lavoretto su un mobiletto o una sedia della tua casa, sapendo che nel'eseguirlo potresti fare un po' di rumore e magari anche della polvere, lo faresti nel salotto buono o in garage?

 

Anche io mi regolerei come te ... ed anche il tuo vicino.

Due sono i problemi che Beppe59 ha sollevato:

 

1°.

Il rumore, il quale probabilmente non supererà i livelli consentiti ma non si sa mai, comunque deve rientrare nei limiti dell'art. 844 cc, cioè non deve superare il limite della tollerabilità, certamente i lavori in proprio possono essere eseguiti e si devono tollerare, ma rispettando i limiti imposti dall'art. 4, comma I del DPCM 14/11/97;

 

18 Agosto 2014 --link_rimosso--

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]All'interno degli ambienti abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]Il livello differenziale di rumore è la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo). Il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori limite differenziali di immissione (art 4, comma I del DPCM 14/11/97):

 

  • 5 dB(A) per il periodo diurno (6-22)
  • 3 dB(A) per il periodo notturno (22-6)


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97):

 

  • se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.
  • se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno



[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Ma anche alla sicurezza, come già detto le vernici possono essere infiammabili, per cui una visitina dai Vigili del Fuoco non starebbe male, questo solamente per il lavoro in proprio.

 

 

Il lavoro probabilmente in nero, ossia è illecito farsi pagare in nero senza fattura ed in concorrenza con gli onesti artigiani.

Anche qui una visitina di controllo della G.d.F. fornirebbe una risposta adeguata.

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