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Imposta sugli immobili: l'intestazione delle utenze dimostra l'abitualità della dimora?

Le fatture commerciali delle utenze di acqua e luce intestate ad uno dei coniugi non erano sufficienti a dimostrare l'immobile come abitazione principale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. I coniugi Tizio e Caia proponeva impugnazione avverso la sentenza, nella parte in cui la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso per l'annullamento degli Avvisi di accertamento emessi dal Comune X per il recupero dell'I.C.I. relativa agli anni di imposta 2010 e 2011, sul presupposto che non sussisteva alcuna ragione di esenzione dal pagamento del tributo, non ricorrendo per il fabbricato i presupposti della "abitazione principale" (essendo il contribuente e il coniuge residenti in altro Comune Y, né i requisiti di ruralità per l'immobile distinto.

Avverso tale sentenza, Tizio ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma, deducendo che:

  • i requisiti per la "abitazione principale" erano sicuramente esistenti;
  • l'unico immobile posseduto era quello ubicato nel proprio Comune X;
  • le due figlie si erano stabilmente trasferite all'estero;
  • la presenza continuativa nel Comune era dimostrata dalle bollette di acqua e luce.

Il ragionamento della Comm. Trib. Reg. Molise. In tal vicenda, la Commissione Tributaria Provinciale, in riferimento ai punti qui in contestazione, aveva dichiarato legittima la pretesa tributaria sul presupposto che non sussisteva alcuna ragione per escludere l'imponibilità I.C.I., posto che l'unità immobiliare non era adibita ad "abitazione principale".

Difatti, le risultanze anagrafiche emergenti avevano consentito di affermare che i coniugi risiedevano anagraficamente in altro Comune Y.

Inoltre, dai dati relativi ai pagamenti ICI/IMU e TASI si evinceva, altresì, che l'immobile di proprietà dei coniugi (unitamente alle pertinenze) era stato considerato dalla sig.ra Caia come abitazione principale.

Da ciò consegue che il sig. Tizio non poteva qualificare l'unità esistente nel Comune X come "abitazione principale" ed usufruire della relativa agevolazione.

Sulla base di tali risultanze era alquanto pacifica, in fatto, la sussistenza, per gli anni d'imposta in questione, di due differenti situazioni quanto alla fruizione dell'agevolazione a titolo di "abitazione principale", invocata da ciascuno dei componenti il menzionato nucleo familiare (l'una presso il Comune di X e l'altra presso quello di Y).

Residenza in caso di contratto di comodato

Difatti, affinché possa farsi luogo alla detrazione d'imposta occorre che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», precisando ancora l'ultimo periodo dell'art. 8 del citato decreto n. 504/1992 che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente [...] e i suoi familiari dimorano abitualmente». Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. V, 15 giugno 2010, n. 14389) ai fini della spettanza detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

Ancor più di recente è stato affermato che, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (Cass. Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017).

In conclusione, a fronte delle risultanze anagrafiche e di prove di segno contrario, la pretesa tributaria è stata considerata legittima, a nulla rilevando l'allegazione delle fatture commerciali delle utenze che non apparivano Idonee a sovvertire la presunzione normativa di cui in narrativa.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

ICI-IMU

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 8 del d.lgs. n. 504/1992

PROBLEMA

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dei coniugi per l'annullamento degli Avvisi di accertamento emessi dal Comune X per il recupero dell'I.C.I. relativa agli anni di imposta 2010 e 2011, sul presupposto che non sussisteva alcuna ragione di esenzione dal pagamento del tributo, non ricorrendo per il fabbricato i presupposti della "abitazione principale.

LA SOLUZIONE

Secondo la CTP, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, le fatture commerciali delle utenze di acqua e luce a lui intestate non erano sufficienti a dimostrare che l'immobile poteva essere riconosciuto come abitazione principale.

LA MASSIMA

Ai fini della spettanza detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

COMM. TRIB. REG. MOLISE, 16/04/2019 N. 308/1

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Sentenza
Scarica COMM. TRIB. REG. MOLISE, 16/04/2019 N. 308/1
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