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L'appartamento dotato di impianto autonomo non paga il consumo volontario

L'immobile distaccato dall'impianto di erogazione dell'acqua calda sanitaria e da quello di riscaldamento centralizzato paga solo il consumo involontario.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 681 del primo marzo 2024, ha ribadito il consolidato principio per cui, in tema di impianti di erogazione dell'acqua calda e di riscaldamento centralizzato, l'unità immobiliare dotata di impianto autonomo - e, pertanto, distaccata da quello centralizzato - non paga il consumo volontario, rendendo quindi legittima l'impugnazione del rendiconto che attribuisce anche tali spese. Approfondiamo la vicenda.

Distacco dall'impianto centralizzato: fatto e decisione

Un condomino impugnava la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo con cui gli veniva attribuito il consumo di acqua calda e di riscaldamento.

L'attore eccepiva l'erroneità della decisione, in quanto la propria unità immobiliare si era distaccata dall'impianto centralizzato ed era dotata di un autonomo impianto che provvedeva sia all'erogazione dell'acqua calda sanitaria che del riscaldamento.

Si costituiva il condominio sostenendo che le unità immobiliari avrebbero dovuto partecipare sia alle spese di consumo involontario che a quelle di manutenzione straordinaria della centrale termica, comprese quelle tecniche.

Inoltre, riferiva che i consumi effettivi di acqua calda fossero stati letti dal contatore dell'acqua calda di cui era dotato un'altra unità immobiliare dell'attore (non quella oggetto del contenzioso).

Il tribunale di Genova, con la sentenza n. 681 del primo marzo 2024, ha accolto l'impugnazione dell'attore.

A seguito di Consulenza tecnica d'ufficio, infatti, era emerso come l'immobile in questione fosse effettivamente distaccato dall'impianto centralizzato e fosse dotato di un autonomo impianto che provvedeva tanto all'erogazione dell'acqua calda sanitaria quanto al riscaldamento.

In base a quanto emerso nella Ctu, quindi, l'attore non era tenuto a pagare il consumo volontario posto nella colonna "consumi riscaldamento e acqua" richiesto nel consuntivo approvato con la deliberazione impugnata, in quanto non fruiva del servizio non essendo collegato all'impianto comune di fornitura di acqua calda sanitaria né all'impianto di riscaldamento condominiale.

È poi irrilevante, secondo il tribunale di Genova, che il consumo possa essere attribuito ad altra unità immobiliare sempre di proprietà dell'attore, in quanto le spese devono essere collegate all'immobile a cui vengono richieste, indipendentemente dalla proprietà.

Nemmeno coglie nel segno l'eccezione sollevata dal condominio convenuto, secondo cui parte del consumo addebitato all'attore riguardava il consumo involontario, dovuto per legge.

Nel caso di specie, infatti, dalla documentazione in atti non risultava indicato chiaramente quale quota fosse stata posta a carico dell'appartamento dell'attore per consumo volontario e quale per consumo involontario.

A voler tacere, poi, che a seguito dell'indagine peritale era emerso l'errato valore della quota millesimale di consumo involontario relativo al servizio di fornitura di acqua condominiale attribuito a carico dell'unità immobiliare dalla tabella applicata.

Il tribunale di Genova ha quindi accolto l'impugnazione, annullando la deliberazione e condannando il condominio al pagamento delle spese di lite.

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Consumo volontario impianto centralizzato: considerazioni conclusive

Il tribunale di Genova, con la sentenza n. 681 del primo marzo 2024 in commento, ha fatto corretta applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali.

Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (ex multis, sentenza n. 29838/2022), in base alla norma Uni 10200, con la rinuncia il proprietario è esentato dalla quota volontaria ma deve corrispondere la quota involontaria dei consumi, anche in assenza di consumi o di contiguità con la caldaia.

Gli oneri per i consumi involontari vengono pagati da tutti, anche da quelli che nel corso del periodo di riferimento non hanno generato alcun consumo.

Stessa regola per tutti coloro che si sono staccati dell'impianto centralizzato e si forniscono di un impianto autonomo.

Chi rinuncia al riscaldamento centralizzato paga il consumo involontario anche se ha tagliato le tubazioni dell'impianto comune e l'appartamento è ubicato a una certa distanza.

I condòmini che si distaccano, restando pur sempre comproprietari dell'impianto centrale, sono quindi tenuti a concorrere alle spese per la sua gestione e manutenzione nonostante le loro unità immobiliari siano dotate di impianti autonomi.

Sentenza
Scarica Trib. Genova 1 marzo 2024 n. 681
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