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L'amministratore non può ricevere sanzioni per colpa dei condomini (rimasti ignoti) che non utilizzano correttamente i cassonetti

Nessuna norma impone all'amministratore di controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'obiettivo dei Comuni è sempre stato quello di sensibilizzare e responsabilizzare le collettività condominiali attraverso la consegna di contenitori domestici e condominiali, per una più effettiva selezione dei rifiuti.

Tuttavia, all'interno dei caseggiati, è frequente la presenza di condomini indisciplinati che non procedono al corretto conferimento dei rifiuti nei bidoni.

Nessuna norma pone sul condominio un obbligo generale di vigilanza sul corretto utilizzo dei bidoni dei rifiuti, né su quello che i singoli condomini ripongono all'interno dei bidoni per la raccolta differenziata.

È possibile perciò che il destinatario di una sanzione ammnistrativa sia l'amministratore di condominio.

A tale proposito si è posto il problema di stabilire se per l'errato conferimento dei rifiuti da parte di uno o più condomini rimasti ignoti debba o meno risponderne l'amministratore.

La questione è stata affrontata da una recentissima decisione della Cassazione (ordinanza del 24/10/2023 n. 29427).

Condomini che non utilizzano correttamente i cassonetti: l'amministratore viene sanzionato? Fatto e decisione

Un Comune, sulla base dei verbali degli ispettori del gestore dei servizi ambientali della città, infliggeva ad una società ed a una persona fisica, in proprio e in qualità di amministratore, diverse sanzioni amministrative per la violazione della delibera comunale, costituente il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani: in pratica i detti ispettori avevano verificato l'erroneo inserimento nei mastelli dei rifiuti differenziati.

I destinatari delle multe si opponevano ma il competente Giudice di Pace rigettava l'opposizione dei sanzionati.

Nei confronti di tale decisione di primo grado, i soccombenti proponevano impugnazione, prospettando l'intervenuta prescrizione, l'insussistenza delle violazioni contestate, la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, l'incongruità della sanzione inflitta.

Il Tribunale, però, dava ancora ragione al Comune.

I soccombenti ricorrevano in cassazione adducendo, tra l'altro, l'assenza di obbligo di custodia in capo al condominio dei contenitori raccogli rifiuti che non ritenevano affatto di proprietà del condominio.

Mancava, pertanto, l'obbligo ella custodia, la cui sussistenza, in ogni caso, sarebbe stato onere dell'autorità amministrativa dimostrare.

I ricorrenti non ritenevano fosse legittimo riconoscerli colpevoli per il solo fatto di non avere impedito le violazioni dei condomini (i soggetti che aveva posto in essere la condotta sanzionata erano rimasti ignoti).

La Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti.

In particolare i giudici supremi hanno ribadito che l'amministratore non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi; secondo la Suprema Corte tale responsabilità non si può fondare neanche sul disposto di cui all'articolo 6, della legge n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

Errato conferimento dei rifiuti: l'amministratore di condominio ottiene l'annullamento della sanzione

Considerazioni conclusive

L'art. 3 l. n. 689 del 1981, chiarisce che, ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa.

Tale norma stabilisce, dunque, il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo ed impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso.

Il Comune, quindi, prima d'irrogare la sanzione per mancato corretto conferimento dei rifiuti, deve procedere all'individuazione del responsabile della violazione amministrativa, mentre il condominio, siccome ente di gestione sfornito di personalità giuridica, non può essere assoggetto ad alcuna sanzione di sorta (Trib. Palermo 22 ottobre 2020, n. 3335).

In ogni caso, quando un condomino commette un illecito relativo alla gestione dei rifiuti, non può essere contestato al condominio l'errato posizionamento dei bidoni o la mancanza di adeguata regolamentazione dell'utilizzo dei bidoni o l'accessibilità dei mezzi di raccolta (uniche contestazioni possibile). Non è possibile nemmeno parlare di una responsabile in solido del condominio per le violazioni del singolo condomino in quanto il condominio - come detto - non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all'interno", né gli stessi contenitori della raccolta differenziata costituiscono lo strumento utilizzato per commettere la violazione nella specie contestata, ma sono soltanto i contenitori in cui sono stati conferiti i rifiuti diversi dalla tipologia prescritta (Trib. Torino 1 marzo 2018, n. 1027).

Del resto, con riferimento all'utilizzazione ed alle violazioni relative all'inserimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata, la norma regolamentare colpisce fatti propri, senza prospettare alcun collegamento a carico dell'amministratore in termini di solidarietà con l'autore della non corretta utilizzazione.

Risulta così confermato che l'amministrazione di condominio non può essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle violazioni per cui è causa, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni (Cass. civ., sez. II, 14/02/2023, n. 4561).

L'amministratore ha il dovere però di individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali.

Inoltre è tenuto a custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio (si applicano le disposizioni dei beni concessi in comodato gratuito) con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati, nonché di garantirne il lavaggio e l'igienizzazione periodica.

Sentenza
Scarica Cass. 24 ottobre 2023 n. 29427
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