#1 Inviato 13 Settembre, 2017 Salve a tutti e grazie in anticipo per le Vs sempre puntuali e competenti risposte, ecco il quesito Posto che un RDC preveda sanzioni pecuniarie per chi ne viola le norme (in linea con quanto disposto dall'ultima riforma) - chi decide l'irrogazione delle sanzioni e il loro ammontare ? l'assemblea, l'amministratore in autonomia posto che sia stato avvisato delle violazioni e dopo aver posto in essere tutte le azioni (un richiamo generico, un richiamo specifico ai violatori, un richiamo ufficiale con lettera da un legale,...) volte a far cessare la violazione ? - se compete all'assemblea con quale maggioranza deve deliberare ? - le somme eventualmente incamerate vanno iscritte a bilancio in detrazione delle spese correnti ? Grazie
#2 Inviato 13 Settembre, 2017 L'ammontare della sanzione deve essere approvato e far parte del RdC L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice. --> art. 70 Dacc Per cui sarà necessario stabilire in assemblea la sanzione per chi non rispetta il RdC L'articolo non dispone nulla per la destinazione della quota però ritengo che possa essere destinata al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie (come era nella vecchia disposizione prima della modifica del cc)
#3 Inviato 13 Settembre, 2017 Art. 70 disp att cc Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. A buona parte dei tuoi dubbi può rispondere direttamente l'articolo suindicato. Vale la pena sottlineare un paio di aspetti: 1) non basta che nel regolamento ci sia il richiamo all'articolo, ma deve essere indicato l'importo specifico della sanzione per la violazione di ogni singola norma; 2) se l'importo non è indicato, l'assemblea dovrà prima deliberarlo (maggioranza dell'art. 1136 cc comma 2); 3) solo quando l'importo sarà stabilito, la sanzione potrà essere applicata e comunque non potrà valere per eventuali violazioni precedenti relative alla stessa norma; 4) Se l'importo della violazione è stabilito, l'irrogazione della sanzione può essere deliberata. Per ulteriori approfondimenti vedi il seguente link:
#4 Inviato 22 Settembre, 2017 Scusate il ritardo. Grazie a Tullio e Bilbetto. In effetti mi era sfuggito l'art 70 che gia' definisce chi fa che cosa. Tanto per aggiornamento il nostro RdC prevede sanzioni per tipo di violazione. Grazie ancora