Un nostro lettore ci chiede se i condòmini sono obbligati a pulire lo spazio destinato a raccogliere i rifiuti, cioè il luogo che ospita i bidoni per la differenziata. La questione coinvolge anche altri aspetti, il primo dei quali riguarda la natura del suolo ove i suddetti contenitori per la raccolta dei rifiuti sono posizionati.
Se il condominio non ha spazio sufficiente all'interno della sua proprietà per posizionare i bidoni, può occupare il suolo pubblico, previa autorizzazione comunale? In questa ipotesi, chi sarebbe responsabile della pulizia? Il condominio o l'ente pubblico? Approfondiamo questi argomenti.
Il condominio è obbligato alla raccolta differenziata?
Partiamo da un presupposto: il condominio è obbligato a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò significa, in pratica, che ogni proprietario deve rispettare le regole comunali imposte per la gestione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani.
Il fatto di costituire un condominio non esonera, pertanto, dall'obbligo. La violazione è sanzionata in via amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa locale.
Bidoni raccolta differenziata: si possono collocare su suolo pubblico?
I bidoni per effettuare la differenziata devono essere collocati in un luogo facilmente raggiungibile dalla società addetta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.
Se possibile, lo spazio deve essere privato, cioè di proprietà del condominio. Se però l'edificio non dispone di un tale luogo, allora i bidoni potranno essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune.
Secondo la giurisprudenza (Tribunale di Catanzaro, sent. n. 900 dell'8 marzo 2023), commette l'illecito di occupazione della sede stradale il condominio che si appropria illegittimamente di un'area pubblica.
Così l'art. 20, quarto comma, del Codice della strada: «Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694».
In buona sostanza, il condominio che non dispone di idoneo spazio privato in cui custodire i cassonetti dei rifiuti può richiedere il posizionamento negli appositi siti in area pubblica, previa istanza da presentare in Comune, accompagnata dal pagamento della rata Tosap. L'ente rilascerà poi la concessione che darà diritto a posizionare i contenitori sul suolo pubblico.
I condòmini devono tenere pulito il luogo di raccolta dei rifiuti?
Fatte queste dovute precisazioni, è possibile rispondere alla domanda che fornisce il titolo all'intero articolo: i condòmini devono tenere pulito il posto di raccolta dei rifiuti?
Nell'ipotesi in cui i bidoni si trovino sul suolo della compagine, vigono le ordinarie norme condominiali che impongono a tutti i proprietari di occuparsi delle cose comuni e di contribuire al pagamento delle spese relative alla manutenzione e alla gestione.
Ciò significa che i condòmini devono pulire il luogo di raccolta dei rifiuti, essendo un bene comune come un altro.
A tanto si deve provvedere adottando la soluzione prevista per le altre parti condominiali (ad esempio, incaricando una ditta delle pulizie).
Il condomino che dovesse sporcare il posto adibito alla raccolta dei rifiuti (ad esempio, imbrattando il suolo o la parete con il proprio sacchetto dell'immondizia o in qualsiasi altro modo) potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'intera compagine, con obbligo di messa in pristino e di pagamento dei danni.
Teoricamente, il comportamento può costituire perfino un reato: ai sensi dell'art. 639 c.p., chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi nell'ipotesi in cui il posto ove sono stati collocati i bidoni per la raccolta differenziata sia di concessione pubblica: anche in questa circostanza, infatti, i condòmini sono tenuti a provvedere alla pulizia dell'area, sebbene la stessa sia comunale.
Tale dovere deriva dal fatto che il luogo, essendo utilizzato dal condominio, ricade sotto la sua gestione, con tutto ciò che ne consegue in termini di vantaggi (possibilità di collocare i bidoni della raccolta differenziata al di fuori del condominio vero e proprio) e di oneri (pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ecc.).
Tra questi ultimi rientra, ça va sans dire, anche quello di mantenere pulito lo spazio concesso dal Comune.
Il rischio non è solo quello di dover pagare una sanzione amministrativa ma anche di poter essere denunciati per il sopracitato reato di imbrattamento, questa volta però in forma aggravata: secondo l'art. 639, secondo comma, c.p., «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro».
Secondo la Corte di Cassazione, «Integra il delitto di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen., la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell'estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini» (così Cass., sent. n. 29018/2018).