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La grave responsabilità dell'amministratore di condominio, in caso di mancata presentazione del rendiconto

Il ruolo e le responsabilità dell'amministratore di condominio sono di fondamentale importanza per garantire un corretto funzionamento della gestione condominiale.
Avv. Gerardo Michele Martino Presidente Mapi 

La mancata presentazione del rendiconto rappresenta una grave irregolarità che può avere conseguenze legali significative.

In questo articolo esploreremo le responsabilità dell'amministratore di condominio, le possibili conseguenze legali della mancata presentazione del rendiconto e forniremo consigli su come i condomini possono tutelarsi in caso di irregolarità.

Le conseguenze legali della mancata presentazione del rendiconto

La mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore di condominio può comportare gravi conseguenze legali.

Sull'argomento è intervenuta una recente disposizione della Corte D'Appello di Napoli (Ordinanza n°1176 del 22 aprile 2024), che ha affrontato la questione in modo estremamente approfondito.

Il caso riguarda una società amministratrice di condominio, che aveva presentato il rendiconto condominiale dopo i centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, termine previsto dall'articolo 1130, ultimo comma, del Codice civile.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto violato il disposto dell'articolo 1130 del Codice civile che in lettura combinata con l'articolo 1129 comma 12 n°1 del medesimo Codice, determina una grave irregolarità dell'amministratore di condominio.

Il quale nell'esercizio delle funzioni assunte, quale mandatario, è gravato dall'obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'articolo 1710 del Codice civile.

Secondo la Corte, Il non rendere il conto della gestione rileva ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile quale grave irregolarità, anche se attuata solo dopo nove mesi dalla scadenza naturale del termine di legge.

Per l'effetto il solo ritardo legittima l'adozione del provvedimento di revoca secondo il disposto dell'articolo 1129 del Codice civile.

Non essendo necessaria, nel caso di specie, la prova di un danno concreto per il condominio e non assumendo rilievo l'intervenuta approvazione del citato rendiconto da parte dell'assemblea condominiale.

Allo stesso tempo la Corte ha ribadito il principio enunciato dalla Cassazione Sezioni Unite 29/10/2004, n. 20957, secondo cui, il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 del Codice di procedura civile, con relativa applicazione del principio di soccombenza.

Facendo eccezione a queste ultime considerazioni, le due ipotesi eccezionali delineate dallo stesso comma 11 del novellato articolo 1129 Codice civile, in cui si richiede un previo coinvolgimento dell'assemblea di condominio nel procedimento di revoca dell'amministratore.

=> La revoca giudiziale dell'amministratore condominiale per omessa presentazione del rendiconto

Nelle fattispecie, si indica che, prima di rivolgersi al giudice, il singolo condomino debba investire della questione, necessariamente l'assemblea di condominio.

Potendosi adire il Tribunale soltanto quando si sia già espressa una volontà della maggioranza dei condomini contraria alla revoca dell'amministratore.

Alla luce di quanto disposto, si ribadisce, che, la grave responsabilità dell'amministratore di condominio e le conseguenze legali della mancata presentazione del rendiconto sono temi, che richiedono attenzione e consapevolezza da parte dei condomini.

È fondamentale tutelarsi e agire tempestivamente in caso di irregolarità.

Tuttavia, resta ancora da riflettere su come migliorare la trasparenza e la competenza nell'amministrazione condominiale al fine di evitare situazioni di questo genere in futuro.

www.mapi.it

Sentenza
Scarica App. Napoli 22 aprile 2024 n. 1176
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