#1 Inviato 12 Ottobre, 2015 Buon giorno a tutti La situazione del condominio in relazione all'amministratore è la seguente: Abbiamo sostituito a novembre 2013 l'amministratore e nominato uno nuovo che a marzo 2015 muore. A giugno 2015 nominiamo un nuovo amministratore e gli chiediamo di redigere e portare all'approvazione i rendiconti degli anni 2013, 2014. L'amministratore dichiara che deve essere pagato per redigere e portare all'approvazione il rendiconto dell'anno 2013 e che presenterà un rendiconto fatto dallo studio dell'amministratore deceduto quale responsabile per il periodo 1/1/14 - 31/3/15. Può l'amministratore in carica farsi pagare per redigere il rendiconto del 2013 e presentarne un rendiconto fatto dallo studio dell'amministratore deceduto? Grazie.
#2 Inviato 12 Ottobre, 2015 Il nuovo articolo 1129 del Codice civile stabilisce che l'amministratore, in occasione della nomina o del rinnovo, debba analiticamente specificare l'importo dovuto per la sua attività, a pena di nullità della nomina. Bisognerebbe capire al momento della nomina cosa avete stabilito!!! Cmq a rigor di logica, se lo redigesse egli stesso, sarebbe giustificato il compenso straordinario, ma se si limiterà a portare all'approvazione dell'assemblea un bilancio redatto dallo studio dell'amministratore deceduto quale responsabile per il periodo 1/1/14 - 31/3/15, io direi di no! Ma aspettiamo pareri più autorevoli!
#3 Inviato 12 Ottobre, 2015 Il nuovo articolo 1129 del Codice civile stabilisce che l'amministratore' date=' in occasione della nomina o del rinnovo, debba analiticamente specificare l'importo dovuto per la sua attività, a pena di nullità della nomina. Bisognerebbe capire al momento della nomina cosa avete stabilito!!!Cmq a rigor di logica, se lo redigesse egli stesso, sarebbe giustificato il compenso straordinario, ma se si limiterà a portare all'approvazione dell'assemblea un bilancio redatto dallo studio dell'amministratore deceduto quale responsabile per il periodo 1/1/14 - 31/3/15, io direi di no! Ma aspettiamo pareri più autorevoli![/quote'] Non servono è esattamente come hai riportato tu 😉
#4 Inviato 12 Ottobre, 2015 Buon giorno a tuttiLa situazione del condominio in relazione all'amministratore è la seguente: Abbiamo sostituito a novembre 2013 l'amministratore e nominato uno nuovo che a marzo 2015 muore. A giugno 2015 nominiamo un nuovo amministratore e gli chiediamo di redigere e portare all'approvazione i rendiconti degli anni 2013, 2014. L'amministratore dichiara che deve essere pagato per redigere e portare all'approvazione il rendiconto dell'anno 2013 e che presenterà un rendiconto fatto dallo studio dell'amministratore deceduto quale responsabile per il periodo 1/1/14 - 31/3/15. Può l'amministratore in carica farsi pagare per redigere il rendiconto del 2013 e presentarne un rendiconto fatto dallo studio dell'amministratore deceduto? Grazie. Il mio parere (non autorevole): mi sembra di capire che gli esercizi annuali seguano l'anno solare (1 gennaio 31 dicembre). L'amministratore subentrato a novembre 2013 avrebbe dovuto prendere in carico l'esercizio 2013 e presentare il rendiconto di TUTTO l'esercizio 2013 (non solo la parte riguardante la sua gestione) entro fine giugno 2014. Evidentemente questo esercizio non è stato chiuso e non lo chiuderà nemmeno lo studio dell'amministratore deceduto. Forse è proprio questo esercizio 2013 che dovrà redigere l'amministratore appena nominato ed è per la chiusura dell'esercizio 2013 che chiede il compenso. Per quanto riguarda l'esercizio 1/1/2014 - 31/3/2015 sarebbe opportuno che si consuntivasse solo l'esercizio 2014. La contabilità dei primi mesi 2015 dovrebbe essere controllata e presa in carico dal nuovo amministratore ma consuntivata ad inizio 2016. Gli amministratori si possono cambiare anche ogni 3 mesi ma all'assemblea non deve essere presentato un consuntivo per ogni gestione di ciascun amministratore. Il rendiconto è sempre su 365 giorni. Se nei 365 giorni si succedono più amministratori ciascun amministratore subentrantrante dovrà farsi rendere conto dall'amministratore uscente ma all'assemblea va presentato solo il rendiconto generale dei 365 giorni di esercizio (anche se gestito da più amministratori). Quando avviene un passaggio di consegne, la regola vuole che l'amministratore parta dall'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO dall'assemblea e da lì controllare tutta la contabilità successiva (entrate ed uscite supportate da giustificativi di spesa). Se ci sono più annualità non ancora approvate, l'amministratore, prima di accettare l'incarico dovrà informare l'assemblea se farsi carico lui di redigere i consuntivi (gratuitamente o con compenso extra) oppure informare che accetterà l'incarico solo dopo che un revisore contabile avrà provveduto a redarre i consuntivi degli anni passati.
#5 Inviato 12 Ottobre, 2015 Sono d'accordo con te, Leonardo53, ma il mio amministratore dice che è stabilito dalla legge che quando muore un amministratore il subentrante deve chiudere l'esercizio di gestione al mese del decesso del precedente amministratore (in questo caso 1/1/2014 - 31/3/2015). Non riesco a trovare nessun articolo che stabilisce ciò che il mio amministratore continua a dichiarare.
#6 Inviato 12 Ottobre, 2015 Sono d'accordo con te, Leonardo53, ma il mio amministratore dice che è stabilito dalla legge che quando muore un amministratore il subentrante deve chiudere l'esercizio di gestione al mese del decesso del precedente amministratore (in questo caso 1/1/2014 - 31/3/2015).Non riesco a trovare nessun articolo che stabilisce ciò che il mio amministratore continua a dichiarare. "Lo dice la Legge" e la solita frase fatta (quanto la odio) che dicono alcuni amministratori ai condòmini ignoranti in materia quando vogliono far prevalere il loro pensiero, senza però mai citare la fonte delle loro convinzioni. Visto che il tuo amministratore dice che "è stabilito dalla Legge" chiedigli di citarti il riferimento Normativo (l'articolo di Legge). Ci può stare di tutto. Ci può stare il compenso richiesto se l'assemblea glielo concede. Ci può stare anche che chiudete tutti i bilanci fino al 31/03/2015 e che se volete riallinearvi all'esercizio solare chiudiate il prossimo esercizio al 31/12/2015 (9 mesi anzichè un anno). Ci può stare anche che approviate un rendiconto ogni 3 mesi. Ma se lo fate è solo perchè è stabilito dall'assemblea sovrana e non dalla Legge.
#7 Inviato 12 Ottobre, 2015 Art. 1728, secondo comma, c.c.: "Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze". Se, come pare esiste chi assisteva il defunto amministratore sta a questo assistente (es. segretario o comunque collaboratore di studio) la redazione del rendiconto o quanto meno una situazione patrimoniale e di cassa fino. Ma all'amministratore attuale non spetta alcun compenso per l'attività espletata da altri.
#8 Inviato 12 Ottobre, 2015 Art. 1728, secondo comma, c.c.:"Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze". Se, come pare esiste chi assisteva il defunto amministratore sta a questo assistente (es. segretario o comunque collaboratore di studio) la redazione del rendiconto o quanto meno una situazione patrimoniale e di cassa fino. Ma all'amministratore attuale non spetta alcun compenso per l'attività espletata da altri. Però mi pare che l'art. 1728 riguardi più l'obbligo per gli eredi (o chi assisteva il decuius) a mettere a disposizione del mandante tutto quanto il decuius aveva ricevuto per espletare il mandato e a prendere quei provvedimenti urgenti ora inclusi anche nell'art. 1129 a riguardo del passaggio di consegne. Non mi pare che ci sia un obbligo specifico per il nuovo amministratore di chiudere il vecchio esercizio alla data della morte, come si trattasse di una vera e propria apertura di successione
#9 Inviato 12 Ottobre, 2015 Il nuovo amministratore lavorava nello studio dell'amministratore defunto, motivo per cui si decise di farlo subentrare. Successivamente sapemmo che detto studio era stato chiuso subito dopo dai familiari del defunto stesso. L'attuale amministratore dice che ha difficoltà di reperire tutta la documentazione, per cui dichiara che ha bisogno di molto tempo per poter rendicontare gli anni precedenti e nel frattempo ha consegnato un bilancio consuntivo anonimo ed incompleto di cui non si vuole assumere alcuna responsabilità poiché dice che è stato fatto dagli eredi del defunto. Vorrei sapere se in tal caso (come ho già provato a fare verbalmente) si può a priori dichiarare "nullo" il bilancio di cui già chiede l'approvazione o comunque c'è bisogno della maggioranza dell'assemblea. Colgo l'occasione per ringraziare a tutti Voi per la cortese attenzione.
#10 Inviato 12 Ottobre, 2015 Il nuovo amministratore lavorava nello studio dell'amministratore defunto, motivo per cui si decise di farlo subentrare. Successivamente sapemmo che detto studio era stato chiuso subito dopo dai familiari del defunto stesso.L'attuale amministratore dice che ha difficoltà di reperire tutta la documentazione, per cui dichiara che ha bisogno di molto tempo per poter rendicontare gli anni precedenti e nel frattempo ha consegnato un bilancio consuntivo anonimo ed incompleto di cui non si vuole assumere alcuna responsabilità poiché dice che è stato fatto dagli eredi del defunto. Vorrei sapere se in tal caso (come ho già provato a fare verbalmente) si può a priori dichiarare "nullo" il bilancio di cui già chiede l'approvazione o comunque c'è bisogno della maggioranza dell'assemblea. Colgo l'occasione per ringraziare a tutti Voi per la cortese attenzione. Il rendiconto va approvato dall'assemblea e sicuramente il nuovo amministratore non ha alcuna responsabilità su contabilità e fatti avvenuti prima della sua nomina. Alla fine della fiera si tratta di capire se e quanti denari ci sono sul c/c e se ci sono debiti del condominio verso fornitori e crediti del condominio da incassare dai morosi. Poichè la contabilità è fatta di entrate e di uscite, partendo dall'ultimo rendiconto approvato, basta chiedere ai condòmini quanto hanno versato al condominio per conoscere tutte le entrate (bonifici o ricevute di pagamento contanti). A questo punto spetterà agli eredi del decuius dimostrare (con pezze giustificative) se e come sono stati spesi i soldi incassati e se il saldo fisico della cassa (c/c) quadra con il saldo contabile. Il nuovo amministratore dovrà controllare solo la quadratura e la rispondenza delle uscite con i giustificativi di spesa. In caso di anomalie/irregolarità fatte rilevare dal nuovo amministratore, sarà l'assemblea a decidere se rivalersi sugli eredi o prendere atto di una situazione alla data della nomina del nuovo amministratore, azzerare tutto e ripartire da lì. Decide tutto l'assemblea a maggioranza. La minoranza dissenziente può impugnare in Tribunale le decisioni della maggioranza.