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La figura del Direttore Lavori: contratto d'opera intellettuale

Come si qualifica l'incarico di Direttore dei Lavori in una fattispecie di appalto? Ha qualche commistione con l'impresa a cui vengono appaltati i lavori? Quali sono i suoi compiti e quale la sua diligenza?
Avv. Anna Nicola 

Il caso è trattato dal Tribunale di Alessandria, con la decisione n. 968 del 13 dicembre 2021.

La fattispecie: matrice condominiale e pretese delle parti

Il Condominio espone di avere concluso un contratto di appalto con una tal impresa per l'esecuzione di alcune opere: sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura del tetto, conservando le esistenti caratteristiche, sostituzione della piccola orditura, dei lucernai e delle scale di accesso, il tutto come meglio specificato nel computo metrico allegato al contratto.

Sebbene i lavori non fossero del tutto terminati, a una certa data il Direttore dei Lavori che è anche condòmino e padre del legale rappresentante dell'impresa, dà atto della fine dei lavori e del collaudo. L'impresa quindi pretende il saldo del prezzo, oltre a altra somma per opere extracontrattuali che il Condominio non ha mai commissionato né autorizzato e che l'impresa non ha davvero eseguito.

Nel frattempo uno degli elementi di copertura del tetto si stacca e cade a terra danneggiando un'autovettura, oltre al fatto che i condomini si accorgevano che il sottotetto è colonizzato da piccioni, con tutti i disagi che ne conseguono.

Il condominio dà incarico ad un tecnico per verificare i motivi dell'invasione di piccioni, ed in generale di verificare se le opere eseguite dall'impresa fossero state effettuate a regola d'arte: ne seguiva relazione in cui veniva evidenziato da un lato il mancato completamento di alcune opere previste in contratto, dall'altro il vizio di altre.

Il Condominio, sulla base di questa relazione avvia contro l'impresa e contro il Direttore dei Lavori procedimento per ATP nel quale viene accertato che l'appaltatrice non ha eseguito alcune opere di cui viene fornita la quantificazione, oltre all'indicazione dell'importo necessario per il completamento delle opere oggetto del contratto e per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

Poiché nel contratto di appalto stipulato con l'impresa vi è la previsione della clausola compromissoria in arbitri, si riserva il Condominio di agire contro di essa in separata sede, agendo invece in questo giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno sofferto a causa dell'inadempimento del Direttore dei Lavori, responsabile di mancato controllo nei confronti dell'impresa appaltatrice, sia in ordine al mancato completamento delle opere, che in relazione alla tecnica costruttiva delle stesse, che il Ctu nominato aveva evidenziato essere assai carente.

Chiede pertanto il Condominio la condanna del convenuto al pagamento della somma necessaria per l'esecuzione delle opere di eliminazione dei vizi e difetti dell'opera appaltata; oltre al controvalore, pagato dal Condominio, delle opere non eseguite o eseguite in parte; ancora ulteriore somma per avere il Direttore Lavori attestato falsamente l'esecuzione di opere extracontrattuali - oltre alla rifusione delle spese tutte sostenute con il ricorso per ATP.

Si costituisce in giudizio il convenuto il quale nell'ordine eccepisce:

  1. il difetto del potere dell'amministratore di promuovere il giudizio per mancanza di autorizzazione dell'assemblea condominiale;
  2. l'incompetenza del giudice adito per esistenza di clausola compromissoria in arbitri;
  3. l'improcedibilità della domanda per mancata esecuzione della mediazione, parimenti prevista in contratto come obbligatoria;
  4. la decadenza e la prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. dell'azione intentata;
  5. nel merito contesta la sussistenza di opera incomplete, e di vizi e difetti delle stesse, chiedendo il rigetto della domanda attorea e in subordine avanzando eccezione riconvenzionale di compensazione con quanto a lui dovuto per le prestazioni professionali prestate.

La causa, istruita a mezzo l'acquisizione del fascicolo del procedimento per Accertamento tecnico preventivo, è stata portata in decisione.

La decisione del Tribunale

Questioni preliminari

Il Tribunale accoglie parzialmente le domande attoree sulla base di quanto segue.

In primis si osserva che l'autorizzazione assembleare è stata concessa in corso di causa, con ciò risolvendo l'asserita invalidità del mandato processuale.

Inoltre la clausola compromissoria concerne il contratto di appalto e non ha rilevanza per i rapporti condominio - Direttore dei Lavori.

L'incarico al Direttore Lavori è sì contenuto in calce al documento contrattuale ma dopo le firme del committente e dell'appaltatore. Quindi il giudice ritiene che la volontà delle parti fosse quella di deferire agli arbitri solo le controversie relative al contratto di appalto, e non anche quelle relative alle prestazioni del Direttore Lavori.

L'assenza della procedura di mediazione non inficia il giudizio in quanto il contratto di prestazione di opera intellettuale non rientra tra i rapporti contemplati dall'art. 5 D.L.vo n. 28/2010 per cui il relativo procedimento è obbligatorio.

Sono infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione per superamento dei termini previsti dall'art. 1667 c.c., essendo in ambito di contratto di appalto, a parte il fatto che il condominio da sempre ha rilevato la mancata esecuzione integrale delle opere e i vizi di quelle eseguite.

Ed infatti "Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella, manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice" (Cass. 20 dicembre 2013 n. 28575).

Condòmino direttore dei lavori, il caso

Il nocciolo della questione e la responsabilità del Direttore dei Lavori

Il corretto inquadramento è l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno conseguente a responsabilità contrattuale da inadempimento sulla cui base occorre accertare se possano riscontrarsi, in capo al convenuto, profili di responsabilità professionale.

Il contratto d'opera intellettuale e la responsabilità

Nell'accertamento tecnico preventivo, acquisito agli atti, sono state riscontrate parecchie opere non terminate ed altre con vizi e difetti nell'esecuzione.

Il Tribunale si chiede se la cattiva/omessa esecuzione di alcune delle opere appaltate possa imputarsi non solo all'impresa ma anche al Direttore dei Lavori.

A questa domanda risponde in termini positivi e assoluti tanto da asserire che "la risposta affermativa è d'obbligo": il Direttore dei Lavori ha il compito proprio di controllare che l'impresa appaltatrice svolga il suo lavoro in modo completo e corretto, cioè come previsto nel progetto e/o nel contratto e relativo capitolato, mentre nel caso che ne occupa sarebbe stato evidente a chiunque, e soprattutto al Direttore dei Lavori se avesse davvero svolto il suo compito, il modo del tutto raffazzonato con cui l'impresa aveva proceduto alla chiusura del colmo del tetto, senza l'utilizzo dei pezzi richiesti dalla miglior tecnica ed esperienza, e il modo altrettanto approssimativo, oltre che diverso da quanto previsto in capitolato, con cui l'impresa aveva provveduto ad applicare le scossaline attorno alle torrette ascensori, e a riprendere l'intonaco e la tinteggiatura di queste. Non vi è alcuna prova che il Direttore dei Lavori abbia effettuato qualche controllo sulle opere appaltate, e abbia emesso nei confronti dell'impresa qualche ordine per ovviare alle carenze, controllato l'ottemperanza agli ordini o quanto meno riferito al committente quanto stava accadendo.

La verità è evidente: il convenuto, socio e amministratore dell'impresa appaltatrice dei lavori, non aveva alcuna convenienza ed interesse ad evidenziare le carenze esecutive di quest'ultima, per cui ha tenuto un comportamento omissivo gravemente in contrasto con i suoi obblighi contrattuali.

I danni risarciti

Ai fini della liquidazione del danno subito dal Condominio in conseguenza delle gravi omissioni addebitabili al convenuto, il Tribunale ritiene corretta la somma stabilita dal Ctu come necessaria e sufficiente per far sì che il Condominio possa finalmente fruire di tutte le opere oggetto del contratto eseguite a regola d'arte, esaurisca tutto il danno dal Condominio subito eziologicamente collegato con l'inadempimento del Direttore dei Lavori.

In particolare il condominio non può chiedere al Direttore dei Lavori, per difetto di legittimazione passiva di questi, la ripetizione della somma pagata all'impresa per opere non eseguite o eseguite solo parzialmente.

Essa non può essere oggetto di risarcimento poiché la liquidazione congiunta sia del rimborso del prezzo pagato all'impresa che del risarcimento del danno si risolverebbe in un'illegittima locupletazione in capo al Condominio.

Per lo stesso motivo rigetta anche la domanda di rimborso della somma pagata dal condominio quale corrispettivo delle opere extracontrattuali: anche in questo caso difetta la legittimazione passiva del Direttore dei Lavori.

Sono addebitabili direttamente al Direttore dei Lavori, come responsabile solidalmente con l'impresa, le spese dell'Accertamento tecnico preventivo di cui anche lui è stato parte, oltre accessori di legge per spese legali e per onorario del CTU.

Quanto oggetto di risarcimento non può essere compensato con nessuna somma dovuta dal Condominio al Direttore dei Lavori, la cui opera (probabilmente proprio per il clamoroso conflitto di interessi tra le diverse posizioni) era stata pattuita come rientrante "nel pacchetto di rifacimento del tetto, senza costi aggiuntivi", risultante dal verbale di assemblea condominiale e dal conferimento dell'incarico professionale in calce al contratto di appalto ove non è previsto alcun compenso.

Direttore dei lavori poco attento? Condanna al risarcimento assicurata

Sentenza
Scarica Trib. Alessandria 13 dicembre n. 968
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