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Si può deliberare la chiusura del sito internet condominiale?

La disattivazione del sito internet condominiale può essere deliberata dall'assemblea con il medesimo quorum deliberativo previsto per la sua attivazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quali sono i poteri dell'assemblea condominiale in relazione alla gestione, meglio alla chiusura, del sito internet del condominio?

La domanda la poniamo in seguito al quesito che ci è giunto da un nostro lettore, cioè questo: «Nel condominio in cui vivo, un paio di anni fa deliberammo l'apertura di un sito internet condominiale.

Adesso ci rendiamo conto, che quel sito è solo un costo perché praticamente nessuno lo utilizza. Ci siamo, quindi, domandati se possiamo deliberare di chiuderlo, anche per evitare quel costo annuale assolutamente inutile

Sito internet condominiale

Una delle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, la così detta riforma del condominio, è stata l'art. 71-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, a mente del quale:

«Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.»

In breve: l'assemblea chiamata a deliberare su uno specifico punto all'ordine del giorno, con il voto favorevole dei presenti alla riunione in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio, può decidere l'attivazione di un sito internet condominiale. Il contenuto di questo spazio web è determinato dalla medesima - o da successiva/e - deliberazione dell'assemblea.

I costi di attivazione e gestione, dice la norma, sono posti a carico dei condòmini. Insomma il sito internet è del condominio, non dell'amministratore.

In assenza di espressa indicazione in relazione alla ripartizione di tali costi, il sito internet condominiale dev'essere considerato alla stregua di un qualunque servizio reso nell'interesse comune; di conseguenza la spesa, salvo differente convenzione, dev'essere ripartita in ragione dei millesimi di proprietà.

Come specificato dal Garante per la protezione dei dati personali, i siti internet condominiali, visti i contenuti che possono avere - ossia documenti suscettibili di contenere dati personali - devono prevedere procedure di accesso sicuro «ad esempio l'autenticazione tramite password individuale, che consentano l'accesso sicuro a tali documenti digitali» (Garante per la protezione dei dati personali, Il condominio e la privacy, Ottobre 2013)

Servizio comune

Il sito internet condominiale, quindi, data la sua natura, dev'essere considerato alla stregua di un servizio erogato nell'interesse comune.

Come il servizio di portierato, ovvero di pulizia scale. La peculiarità di questo servizio sta nella sua immaterialità. Indubbio il vantaggio che se ne può trarre, dato che deliberando l'esistenza si può decidere d'inserirvi tutti i documenti condominiali, dai registri previsti dall'art. 1130 n. 6 e 7 c.c. ai documenti giustificativi di spesa.

Proprio in quanto servizio comune, le decisioni in merito ad essi sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Nessun condòmino può pretendere che l'assemblea non deliberi l'affidamento dell'incarico del servizio di pulizia delle scale, così come l'assemblea non può imporre al condòmino la pulizia turnaria di quel vano.

L'assemblea può obbligarmi a pulire le scale a turno?

Una volta deliberata l'istituzione di quel servizio, allora anche i condòmini dissenzienti dovranno partecipare alla relativa spesa; ciò in quanto ai sensi dell'art. 1137, primo comma, c.c., le delibere dell'assemblea obbligano tutti i condòmini.

Chiusura del sito internet condominiale

La legge non disciplina la procedura di disattivazione del sito internet condominiale. Non è l'unico caso e ciò, ad avviso di chi scrive, non vuol dire che non vi si possa pervenire con delibera assembleare.

Appena sopra si portava l'esempio della soppressione del servizio di pulizia scale, certamente deliberabile dai condòmini. Del pari, la giurisprudenza (Cass. 29 marzo 1995 n. 3708) ha ritenuto possibile sopprimere, con votazione a maggioranza, il servizio di portierato.

Perché non dovrebbe essere possibile giungere alla medesima conclusione guardando al sito internet condominiale?

Qualcuno potrebbe obiettare che chiudendo il sito condominiale s'impedisce a ciascun condòmino di poter esercitare il diritto di prendere visione dei documenti ivi contenuti.

Sì, è vero, vien meno una comodità, ma sicuramente non il diritto. Ciò che è presente sul sito internet del condominio, infatti, resta sempre e comunque consultabile presso l'ufficio dell'amministratore, nei modi e nei termini previsti dalla legge. Il riferimento è agli artt. 1129 e 1130-bis c.c.

Ed allora?

Ad avviso di chi scrive, è di tutta evidenza che la disattivazione del sito internet condominiale possa essere deliberata dall'assemblea con il medesimo quorum deliberativo previsto per la sua attivazione, ossia con il voto favorevole (alla chiusura) della maggioranza dei presenti e di almeno la metà del valore dell'edificio.

In assenza di questa maggioranza la deliberazione non può essere assunta ed ove lo fosse, la stessa sarebbe da considerarsi annullabile, per violazione delle norme poste alla base del procedimento deliberativo (si veda in tal senso Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Ricordiamo per completezza che la deliberazione annullabile può essere impugnata dai condòmini (art. 1137 c.c.):

  • dissenzienti ed astenuti entro trenta giorni dall'adozione;
  • assenti entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'impugnazione dev'essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione (art. 71-quater disp. att. c.c. e 5 d.lgs n. 28/2010).

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