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Il sito internet condominiale tra opportunità di trasparenza e possibile business per gli addetti ai lavori

Il sito internet del condominio per consentire agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.
Avv. Alessandro Gallucci 

La riforma del condominio, ossia la legge n. 220/2012, ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice civile, l'art. 71-ter che recita:

Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

In buona sostanza con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'assemblea condominiale può deliberare l'attivazione di un sito internet.

>> Il sito internet condominiale tra opportunità di trasparenza e possibile business per gli addetti ai lavori

I costi di gestione ed attivazione sono posti carico dei condomini: in assenza di specifiche indicazioni deve ritenersi che questi costi debbano essere ripartiti tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

La deliberazione adottata con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge dev'essere considerata annullabile (cfr. Cass. n. 4806/2005 secondo la quale "sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto").

Nella delibera con la quale è decisa l'attivazione, i condomini stabiliscono, altresì, di quali documenti sarà possibile prendere visione ed estrarre copia. La norma, come altre d'altronde l'art. 1137 c.c., fa riferimento agli aventi diritto, sicché si deve ritenere che anche i conduttori possano prendere visione ed estrarre copia dei succitati documenti.

La novità introdotta dal legislatore può sicuramente avere un forte impatto positivo per tutti quei condomini in cui i partecipanti usano familiarmente le nuove tecnologie. Diversamente dove per una serie di ragioni, il pc ed internet sono ancora guardati con diffidenza, la norma difficilmente troverà applicazione.

Ad ogni buon conto vale la pena evitare di farsi prendere da fin troppo facili entusiasmi che rischiano solamente di fare l'interesse di chi questi siti, poi, crea e manutiene.

Ed allora, quando dobbiamo considerare il sito davvero utile? Come per ogni cosa, il sito internet condominiale può risultare davvero utile quando anche in relazione al suo costo, sono evidenti o comunque chiaramente presumibili i benefici. Ciò dipende da tanti fattori.

Da esempio la garanzia del suo costante aggiornamento (affidarla direttamente all'amministratore può essere una soluzione più economica ma magari in grado di rallentare l'inserimento dei documenti). E poi le dimensioni del condominio.

In piccoli condomini dove i documenti sono davvero pochi avere un sito internet potrebbe rischia di trasformarsi in un vezzo (costoso) per essere à la page.

Insomma, prima di decidere è caldamente consigliabile valutare attentamente.

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