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lemone

Ripartizioni spese attivazione ascensore

Salve, abito al piano terra e potenzialmente ho l'uso dell'ascensore per scendere nei garage, non vi sono solai condominiali.

Nelle tabelle dove compare "ascensore" sono solo in una con ripartizione del 10% del totale delle spese ordinarie e di manutenzione per esso.

L'ascensore essendo in un condominio nuovo non è ancora stato attivato.

L'amministratrice ha diviso le spese per l'attivazione (maggiorazione kw e collaudo) con la tabella di comproprietà, tabella nella quale io avendo una casa, che non è non la più grande ma gode di ottima esposizione e giardino, ho millesimi molto maggiori anche di chi abita all'ultimo piano ed ha metraturavivibile molto maggiore alla mia.

Quindi per l'attivazione dell'ascensore mi vedo ad affrontare una spesa maggiore di chi, per sua natura, ne farà un uso infinitamente maggiore.

Ha fatto bene l'amministratrice a ripartire queste spese con la tabella di comproprietà generale pur essendo un servizio che serve i diversi condomini in misure diverse?

Mio fratello (amm. anch'esso) dice probabilmente sì poiché spese straordinarie, mio padre Ing. Edile dice di no perchè è un servizio che serve in maniera diversa a seconda dell'altezza dei piani ed afferma che il 50% andava diviso per l'altezza dei piani il restante con la tabella di comproprietà.

Chi ha ragione secondo voi?

Le spese per l'attivazione vanno ripartite tra tutti i condomini: il 50% in ragione dell’altezza del piano tra gli appartamenti che usufruiranno dell'ascensore; e l'altro 50% in base ai singoli valori millesimali. A differenza delle spese per le riparazioni che andranno ripartite solo per i millesimi delle proprietà. Stesso discorso per gli adeguamenti di legge: le spese andranno ripartite per millesimi. In queste spese saranno partecipi anche i condomini del piano terra perché... anche se loro usufruiranno dell'ascensore 1 volta l'anno o forse anche mai; è un valore addizionale che avrà l'intero edificio e, quindi, di conseguenza, anche le unità immobiliari di detto piano.

...Spero di essere stato utile!

Certo... più su ho esposto a parole mie perché ben ricordavo il significato della legge.

Qui di seguito troverai gli oggettivi riferimenti cui tu facevi richiesta!

La giurisprudenza è tesa ad applicare, per analogia, il senso dall’art.1124 c.c. per le scale a quello degli ascensori.

 

 

Il proprietario di unità immobiliari site al piano terreno o aventi accesso separato mediante scala in proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni, limitatamente a quella parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell'art. 1124 c. c., in ragione del valore del piano o della porzione di piano; non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese ripartite, in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo (Trib. Monza, 12/11/1985).

 

Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo.>>

Ciao, spero ti arrivi notifica di questo messaggio ed entrerai :-D se posso mi è venuto un dubbio in merito a quanto dicevamo, è chiaro che i servizi che servono i condòmini in maniera diversa devono essere ripartiti in maniera diversa e non utilizzando la tabella di comproprietà generale o almeno non usarla al 100%

Ora mi chiedo: Noi riparammo la centralina TV e l'amministratrice ripartì la spesa con i millesimi della tabella di proprietà generale, ed anche per la spesa delle sbarre del carrabile o del pagamento della tassa per esso, ma, se un servizio è usufruito da tutti in eugual misura, la ripartizione delle spese sostenute non dovrebbero essere divise equamente? Cioè si rompe la centralina tv che porta in ogni appartamento un unico cavo, perché io dovrei pagare di più o meno di altri? Capirei se ci fossero diversità per esempio che in un appartamento molto grande arrivino 2 cavi anziché 1, ma se tutti si ha 1 cavo solo che scende dalla centralina, se tutti si ha il garage e quindi a tutti serve la sbarra elettrica che chiude il carraio, cioè se tutti abbiamo bisogno di un servizio in misura uguale perchè le riparazioni vengono ripartite con tabella millesimale comproprietà generale? ho letto che di solito si fa un'interpretazione del comma II del 1123, cosa ne pensi? Scusami ma sono oltre che quella che paga sempre più di tutti per qualsiasi cosa visto che in tabella di comproprietà generale ho più millesimi (siamo passati da 25€ al mese a 65€), sono anche il revisore contabile e quindi vorrei aver chiare le idee su come è giusto ripartire le spese. spero non averti annoiato. Ciao e buona giornata

Le spese per l'attivazione vanno ripartite tra tutti i condomini: il 50% in ragione dell’altezza del piano tra gli appartamenti che usufruiranno dell'ascensore; e l'altro 50% in base ai singoli valori millesimali. A differenza delle spese per le riparazioni che andranno ripartite solo per i millesimi delle proprietà. Stesso discorso per gli adeguamenti di legge: le spese andranno ripartite per millesimi. In queste spese saranno partecipi anche i condomini del piano terra perché... anche se loro usufruiranno dell'ascensore 1 volta l'anno o forse anche mai; è un valore addizionale che avrà l'intero edificio e, quindi, di conseguenza, anche le unità immobiliari di detto piano.

...Spero di essere stato utile!

Non sono per nulla d'accordo.

Questa spesa è sostenuta a completamento dell'ATTIVAZIONE di un impianto ascensore NUOVO e non si tratta quindi di MANUTENZIONE o SERVIZIO ma della fase ANTE chiamiamola predisposizione al servizio ed all'uso.Non è una ricostruzione nè una manutenzione.

Quindi riparto sui MILLESIMI di PROPRIETA'.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Salve, abito al piano terra e potenzialmente ho l'uso dell'ascensore per scendere nei garage, non vi sono solai condominiali.

Nelle tabelle dove compare "ascensore" sono solo in una con ripartizione del 10% del totale delle spese ordinarie e di manutenzione per esso.

L'ascensore essendo in un condominio nuovo non è ancora stato attivato.

L'amministratrice ha diviso le spese per l'attivazione (maggiorazione kw e collaudo) con la tabella di comproprietà, tabella nella quale io avendo una casa, che non è non la più grande ma gode di ottima esposizione e giardino, ho millesimi molto maggiori anche di chi abita all'ultimo piano ed ha metraturavivibile molto maggiore alla mia.

Quindi per l'attivazione dell'ascensore mi vedo ad affrontare una spesa maggiore di chi, per sua natura, ne farà un uso infinitamente maggiore.

Ha fatto bene l'amministratrice a ripartire queste spese con la tabella di comproprietà generale pur essendo un servizio che serve i diversi condomini in misure diverse?

Mio fratello (amm. anch'esso) dice probabilmente sì poiché spese straordinarie, mio padre Ing. Edile dice di no perchè è un servizio che serve in maniera diversa a seconda dell'altezza dei piani ed afferma che il 50% andava diviso per l'altezza dei piani il restante con la tabella di comproprietà.

Chi ha ragione secondo voi?

Ha ragione il fratello amministratore.

Ciao Patrizia, e per le riparazioni di servizi già in funzione come la centralina tv la riparazione delle sbarre elettriche del carraio ed il pagamento della tassa dove tutti abbiamo pari uso come si ripartisce? Tra un po' dovrò rivedere i conti di tutto il condominio e mi sento una gran responsabilità sulle spalle.

Lemone... ho letto il commento di Patrizia quanto riguarda l'ascensore...

Insisto e chiarisco: con la parola "attivazione" indichiamo tutte quelle operazioni che comprendono il completamento dell'impianto (dallo scavo della fossa fino al collaudo di messa in esercizio) messo in condizione di effettuare l'ordinario funzionamento! Quindi stiamo parlando di un ascensore che è in fase di attivazione ma NON è in funzione! Quindi... finché sei in questa fase tu (che abiti a pt) partecipi con la ripartizione 50% e 50% fino al collaudo di messa in esercizio! Addirittura, se diversamente specificato dal RdC, la manutenzione e tutte le spese straordinarie non di carattere normativo o strutturale... tu ne dovresti essere esente!

 

- ripartizione centralina tv: pagano tutti gli usufruttuari dell'impianto in parti uguali.

- ripartizione spese cancello: si paga per millesimi di proprietà.

- ripartizione passo carraio: si paga per millesimi di proprietà.

Il mio problema e diverso perché l'ascensore era stato disattivato quindi mi dicono che le spese x la riattivazione sono a carico del richiedente

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